Print Friendly, PDF & Email

Il ribasso percentuale prevale sulla sommatoria dei singoli prezzi unitari !

Consiglio di Stato, Sez. V , 19.06.2019 , n. 4189
Scritto da Roberto Donati – 19 Giugno 2019
Merita di essere segnalata la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V , 19.06.2019 , n. 4189  perché ribadisce i principi giurisprudenziali formatisi in vigenza dell’articolo 119 del D.P.R. 207/2010.
In particolare il principio secondo cui deve assegnarsi prevalenza al ribasso percentuale contenuto nell’offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto (cfr. Cons. Stato, sez. VI , 27 febbraio 2018, n. 1202; sez. V, 29 agosto 2017, n. 4101).
Il caso riguarda una procedura nella quale ,prima dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante aveva corretto il corrispettivo di servizi di architettura ed ingegneria a base di gara . Infatti  il software di calcolo utilizzato aveva determinato una sovrastima del corrispettivo finale indicato a base di gara.
Resasi conto dell’errore di calcolo eseguito dal software e considerato che non era ancora stata disposta l’aggiudicazione, la stazione appaltante aveva rettificato il corrispettivo contrattuale individuando l’importo corretto a base d’asta.
La stazione appaltante pertanto, aveva conseguentemente adottato l’atto di aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente, riportando però il corrispettivo dovuto all’impresa in misura inferiore rispetto a quello originariamente indicato.
L’appellante, aggiudicataria del servizio, ha contestato tale determinazione dell’Amministrazione, ritenendo illegittima l’operazione di correzione del corrispettivo da questa effettuata.
Secondo l’appellante la stazione appaltante, una volta individuato l’errore, corretto la base di gara ed adeguato l’importo all’aumento del valore del contratto dei lavori, avrebbe dovuto mantenere ferma la somma corrispondente al ribasso originariamente offerto, e, per l’effetto, rideterminare la percentuale di ribasso.
Il Tar Toscana (Sezione Prima) con sentenza n. 1502/2018 respingeva il ricorso.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello.
La sentenza afferma che  l’Amministrazione non ha effettuato una modifica dell’offerta economica presentata dall’appellante, ma si è limitata a correggere l’errore di calcolo rideterminando la base d’asta e, dunque, applicando alla somma risultante dal nuovo calcolo lo stesso ribasso espresso in percentuale offerto dal concorrente..
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la disciplina che si rinviene dall’art. 119 del d.P.R. n. 207 del 2010 contiene una regola di condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l’identità di ratio della necessità di correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel senso che debba assegnarsi prevalenza al ribasso percentuale contenuto nell’offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto (cfr. Cons. Stato, sez. VI , 27 febbraio 2018, n. 1202; sez. V, 29 agosto 2017, n. 4101).
Da tale orientamento si ricava che, anche nella fattispecie all’esame, l’offerta è determinata dando prevalenza al ribasso offerto piuttosto che alla somma risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso alla base d’asta.
Ne consegue la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante.
Insomma, anche se abrogato, bisogna fare ancora riferimento all’articolo 119 del D.P.R. 207/2010 in caso di difformità tra ribasso offerto e sommatoria dei singoli prezzi unitari!

Torna in alto