20/06/2019 – E’ inammissibile una sanatoria parziale di un abuso edilizio

E’ inammissibile una sanatoria parziale di un abuso edilizio

Il reato di cui all’art. 44 T.U. edilizia si configura ugualmente se la contestazione non é coperta da un titolo di sanatoria completo.
Due usufruttuari di un manufatto ad uso rurale venivano imputati del reato previsto e punito dell’art. 44 del T.U. n. 380 del 2001 per aver da un lato abbassato il piano interno di calpestio del bene, con conseguente aumento dell’altezza del piano terra e dunque della stessa volumetria interna e, dall’altro, per aver mutato la sua destinazione d’uso da rurale a residenziale.
Costoro venivano condannati sia in primo grado che in appello (con sentenza della Corte di appello di Firenze del 2017). I due soccombenti, quindi, proponevano ricorso per cassazione lamentando l’erroneità della pronuncia che non avrebbe considerato il fatto che il Comune toscano aveva, dopo l’esecuzione delle opere, rilasciato provvedimento di sanatoria riconoscendo la doppia conformità dell’opera, tanto da aver prescritto per la prosecuzione dei lavori interni solo il deposito di una SCIA. Non potendo conseguentemente l’Autorità giudiziaria sostituirsi alla competente Autorità amministrativa nel compimento di una valutazione squisitamente tecnica, nessuna sanzione penale poteva, in ciò sostanziandosi il nucleo della censura, essere irrogata, ritenendo, come inopinatamente aveva fatto la Corte di Appello, che il Comune avesse tenuto ferma l’illegittimità dell’opera in ordine all’altezza dei locali ed all’abbassamento del piano di calpestio, così capovolgendo l’ordine secondo cui all’accertamento dell’abuso segue la sanzione penale e non viceversa.
Con sentenza n. 26285 del 14 giugno 2019 la Suprema Corte (III Sez.) ha dichiarato la censura manifestamente infondata.
I giudici di legittimità, infatti, hanno osservato che il provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune, riferito agli interventi eseguiti dai ricorrenti sull’immobile nella loro esclusiva disponibilità in quanto usufruttuari, risultava limitato, in realtà – come già sancito da entrambe le sentenze di merito – alle sole opere di restauro ed alle sistemazioni interne con espressa esclusione delle opere per incremento di volume oltre la linea naturale del terreno, le quali avrebbero dovuto essere oggetto di ripristino, previo deposito di SCIA. E’ stato perciò escluso che il provvedimento in questione potesse configurarsi come titolo di estinzione del reato ai sensi dell’art. 45 T.U. Edilizia non soltanto perché fuoriuscivano dall’attestazione di doppia conformità proprio quegli interventi che, riguardando l’abbassamento del piano di calpestio ed il conseguente aumento della volumetria dell’immobile, costituivano l’oggetto della imputazione, ma ancor prima perché trattavasi di concessione in sanatoria relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati e subordinata, per gli altri, all’esecuzione di opere, in palese contrasto gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.
La Corte, muovendo dal presupposto secondo il quale l’opera edilizia abusiva deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, ha rilevato che non è consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e quindi che è inammissibile una sorta “sanatoria parziale”, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità.
Alla luce di tale principio è apparso dunque evidente che gli interventi, eseguiti su un unico fabbricato in un contesto unitario andavano considerati nella loro globalità e non potevano essere sanati o assentiti in via meramente parziale, non valendo perciò il titolo conseguito come autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001.
Rodolfo Murra – (18 giugno 2019)

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