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Affidamento della difesa in giudizio dell’ente fuori dalle regole delle direttive appalti

di Alessandro Russo
L’affidamento della difesa in giudizio della pubblica mministrazione a un avvocato del libero foro si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall’ambito delle direttive appalti. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione euroepea nella sentenza del 6 giugno 2019,causa C-264/18.
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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 giugno 2019 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v) – Validità – Ambito di applicazione – Esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali – Principi di parità di trattamento e sussidiarietà – Articoli 49 e 56 TFUE»
Nella causa C‑264/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), con decisione del 29 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 13 aprile 2018, nel procedimento
P.M.,
N.G.d.M.,
P.V.d.S.
contro
Ministerraad,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–        per P.M., P.V.d.S. e N.G.d.M., da P. Vande Casteele, advocaat;
–        per il governo belga, da J.‑C. Halleux, P. Cottin, L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da D. D’Hooghe, C. Mathieu e P. Wytinck, advocaten;
–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–        per il governo ellenico, da M. Tassopoulou, S. Papaioannou e S. Charitaki, in qualità di agenti;
–        per il governo cipriota, da D. Kalli e E. Zachariadou, in qualità di agenti;
–        per il Parlamento europeo, da A. Pospíšilová Padowska e R. van de Westelaken, in qualità di agenti;
–        per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Balta e F. Naert, in qualità di agenti;
–        per la Commissione europea, da L. Haasbeek e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, P.M., N.G.d.M. e P.V.d.S. e, dall’altro, il Ministerraad (Consiglio dei Ministri, Belgio) in merito all’esclusione, ad opera della normativa belga di trasposizione delle disposizioni della direttiva 2014/24, di determinati servizi legali dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.
 Contesto normativo
 Diritto dell’Unione
3        I considerando 1, 4, 24 e 25 della direttiva 2014/24 stabiliscono quanto segue:
«(1)      L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato [FUE] e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.
(…)
(4)      La crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. Questo chiarimento in quanto tale non dovrebbe tuttavia ampliare l’ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quello della direttiva 2004/18/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114)]. La normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all’acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. (…)
(…)
(24)      È opportuno ricordare che i servizi d’arbitrato e di conciliazione e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono di norma prestati da organismi o persone approvati, o selezionati, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Occorre precisare che la presente direttiva non si applica agli appalti di servizi per la fornitura di tali servizi indipendentemente dalla loro denominazione nel diritto interno.
(25)      Taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all’esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva».
4        L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi», dispone, alle lettere c) e d), quanto segue:
«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
(…)
c)      concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d)      concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
i)      rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio [, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU 1977, L 78, pag. 17)]:
–        in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
–        in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
ii)      consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva [77/249];
(…)
v)      altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri».
 Diritto belga
5        Con la legge sugli agli appalti pubblici, del 17 giugno 2016 (Moniteur belge del 14 luglio 2016, pag. 44219), il legislatore belga ha rivisto le norme per l’aggiudicazione degli appalti e ha reso conforme la propria legislazione con la direttiva 2014/24. L’articolo 28 di tale legge prevede quanto segue:
«§ 1°.      Fatto salvo il paragrafo 2, non sono soggetti all’applicazione della presente legge gli appalti pubblici di servizi:
(…)
3°      concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
4°      concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
a)      rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva [77/249]:
i.      in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
ii.      in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
b)      consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al presente punto, lettera a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva [77/249];
(…)
e)      altri servizi legali che, nel Regno, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
(…)
§ 2.      Il Re può stabilire le norme di aggiudicazione cui sono assoggettati gli appalti di cui al paragrafo 1, 4, lettere a e b, nei casi da esso stabiliti».
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
6        Il 16 gennaio 2017, P.M., N.G.d.M. e P.V.d.S., ricorrenti nel procedimento principale, avvocati e soggetti con una formazione giuridica, hanno adito il giudice del rinvio, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), con un ricorso di annullamento delle disposizioni della legge sugli appalti pubblici, che escludono determinati servizi legali, nonché determinati servizi di arbitrato e di conciliazione, dall’ambito di applicazione di detta legge.
7        I ricorrenti nel procedimento principale fanno valere che tali disposizioni, poiché hanno l’effetto di sottrarre l’attribuzione dei servizi ivi previsti dalle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici previste da suddetta legge, creano una differenza di trattamento che non può essere giustificata.
8        Il giudice del rinvio ritiene quindi che si ponga la questione se l’esclusione di tali servizi dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici pregiudichi gli obiettivi, perseguiti dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione della direttiva 2014/24, relativi alla piena concorrenza, alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, e se i principi di sussidiarietà e di parità di trattamento non avrebbero dovuto condurre a un’armonizzazione delle norme del diritto dell’Unione anche nei confronti di tali servizi.
9        Secondo tale giudice, per valutare la costituzionalità delle disposizioni legislative nazionali di cui è chiesto l’annullamento, è necessario esaminare se le disposizioni dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), di tale direttiva siano compatibili con i principi di parità di trattamento e di sussidiarietà nonché con gli articoli 49 e 56 TFUE.
10      Ciò considerato, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva [2014/24] sia conforme al principio di parità di trattamento, eventualmente in combinato disposto con il principio di sussidiarietà e con gli articoli 49 e 56 [TFUE], atteso che i servizi ivi menzionati sono esclusi dall’applicazione delle norme di aggiudicazione di cui alla citata direttiva, che garantiscono peraltro la piena concorrenza e la libera circolazione nell’acquisto di servizi ad opera della pubblica amministrazione».
 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
11      I governi ceco e cipriota contestano la ricevibilità della questione pregiudiziale e, pertanto, della domanda di pronuncia pregiudiziale.
12      Il governo ceco afferma che tale questione non ha alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, che riguarderebbe la questione se la Costituzione belga osti a che il diritto nazionale sottragga dall’ambito di applicazione delle norme nazionali in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici determinati servizi legali parimenti esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Orbene, il diritto dell’Unione non imporrebbe a uno Stato membro di includere i servizi in questione nell’ambito di applicazione delle norme nazionali di trasposizione. Tale questione dovrebbe quindi essere valutata unicamente alla luce della Costituzione belga.
13      Il governo cipriota sostiene, dal canto suo, che la questione posta verte sulla conformità dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), di tale direttiva agli articoli 49 e 56 TFUE. Orbene, qualsiasi misura nazionale che avrebbe costituito oggetto di un’armonizzazione esauriente a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata alla luce delle disposizioni di questa misura di armonizzazione, e non di quelle del diritto primario.
14      A tale proposito, occorre ricordare che, quando una questione concernente la validità di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, spetta a quest’ultimo giudicare se una decisione su tale punto sia necessaria per pronunciare la sua sentenza e, pertanto, chiedere alla Corte di statuire su tale questione. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino la validità di una disposizione di diritto dell’Unione, in via di principio la Corte è tenuta a statuire [sentenze dell’11 novembre 1997, Eurotunnel e a., C‑408/95, EU:C:1997:532, punto 19, del 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, punto 34, e del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 49].
15      La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale riportati all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte o appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma dell’Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non abbiano alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale o qualora il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 50).
16      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, delle quali si chiede l’annullamento dinanzi al giudice del rinvio, riguardano la legge di trasposizione, nel diritto belga, della direttiva 2014/24 e, in particolare, l’esclusione di determinati servizi legali dall’ambito di applicazione di quest’ultima.
17      In siffatte circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dai governi ceco e cipriota, la questione della validità dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 non è priva di pertinenza ai fini dell’esito della controversia principale. Infatti, nell’ipotesi in cui l’esclusione prevista da dette disposizioni sia dichiarata invalida, le disposizioni di cui si chiede l’annullamento dinanzi al giudice del rinvio dovrebbero essere considerate contrarie al diritto dell’Unione.
18      Dalle considerazioni che precedono risulta che la questione posta, e pertanto la domanda di pronuncia pregiudiziale, è ricevibile.
 Sulla questione pregiudiziale
19      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sulla validità dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24, alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.
20      Per quanto concerne, in primo luogo, il principio di sussidiarietà e il rispetto degli articoli 49 e 56 TFUE, si deve ricordare, da un lato, che il principio di sussidiarietà, enunciato all’articolo 5, paragrafo 3, TUE, prevede che l’Unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, intervenga solo e nei limiti in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione prospettata, possano essere realizzati meglio a livello dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 215 e giurisprudenza citata).
21      Discende necessariamente dal fatto che il legislatore dell’Unione ha escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24 i servizi di cui all’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), di quest’ultima che esso ha, in tal modo, ritenuto che spettava ai legislatori nazionali determinare se tali servizi dovessero essere soggetti alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
22      Pertanto, non si può sostenere che tali disposizioni siano state adottate in violazione del principio di sussidiarietà.
23      Dall’altro lato, quanto al rispetto degli articoli 49 e 56 TFUE, il considerando 1 della direttiva 2014/24 enuncia che l’aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle autorità degli Stati membri o in loro nome deve essere conforme ai principi del Trattato FUE, in particolare alle disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.
24      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, infatti, il coordinamento a livello dell’Unione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è diretto a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci che tali procedure possono instaurare e a proteggere, quindi, gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro i quali intendano offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2007, Commissione/Irlanda, C‑507/03, EU:C:2007:676, punto 27 e giurisprudenza citata).
25      Non ne consegue tuttavia che  ‑ escludendo i servizi di cui all’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 dall’ambito di applicazione di quest’ultima e, pertanto, non costringendo gli Stati membri a sottoporli alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici  ‑ questa stessa direttiva violerebbe le libertà garantite dai Trattati.
26      Per quanto concerne, in secondo luogo, il potere discrezionale del legislatore dell’Unione e il principio generale di parità di trattamento, secondo una giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima ha riconosciuto al legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze a esso demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando è chiamato a effettuare valutazioni complesse (sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 57, nonché del 30 gennaio 2019, Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, punto 44). Solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura (sentenza del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 48).
27      Tuttavia, anche in presenza di un tale potere, il legislatore dell’Unione è tenuto a basare la sua scelta su criteri oggettivi e adeguati rispetto allo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 58).
28      Inoltre, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, il principio generale della parità di trattamento, quale principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 23 e giurisprudenza citata).
29      La comparabilità di situazioni diverse è valutata tenendo conto di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Inoltre, devono essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenze del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C‑176/09, EU:C:2011:290, punto 32, nonché del 30 gennaio 2019, Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, punto 37).
30      È alla luce di tali principi che occorre esaminare la validità dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii), e v), della direttiva 2014/24 con riferimento al principio della parità di trattamento.
31      Pertanto, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, i servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all’articolo 10, lettera c), della direttiva 2014/24, il considerando 24 di quest’ultima enuncia che gli organismi o persone che forniscono servizi di arbitrato e di conciliazione e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti.
32      Infatti, gli arbitri e conciliatori devono sempre essere accettati da tutte le parti della controversia e sono designati di comune accordo da queste ultime. Un ente pubblico che lanci una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per un servizio di arbitrato o di conciliazione non potrebbe, pertanto, imporre all’altra parte l’aggiudicatario di tale appalto in quanto arbitro o conciliatore comune.
33      Tenuto conto delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all’articolo 10, lettera c), non sono pertanto comparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Ne consegue che è senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’Unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escludere i servizi di cui all’articolo 10, lettera c), della direttiva 2014/24 dall’ambito di applicazione di quest’ultima.
34      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell’Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall’ambito di applicazione della direttiva in parola.
35      A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall’ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un’amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.
36      Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.
37      Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni.
38      Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’Unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall’ambito di applicazione di detta direttiva.
39      Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda i servizi legali rientranti nelle attività che partecipano, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri, di cui all’articolo 10, lettera d), v), della direttiva 2014/24, tali attività, e pertanto tali servizi, sono escluse, ai sensi dell’articolo 51 TFUE, dall’ambito di applicazione delle disposizioni di detto Trattato relative alla libertà di stabilimento e di quelle relative alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 TFUE. Siffatti servizi si distinguono da quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva poiché partecipano direttamente o indirettamente all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.
40      Ne risulta che, per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’Unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escluderli dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24.
41      Pertanto, dall’esame delle disposizioni dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 non è emerso alcun elemento che possa inficiare la loro validità alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.
42      In relazione a quanto sopra esposto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che dall’esame di quest’ultima non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.
 Sulle spese
43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Dall’esame della questione non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.
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