19/06/2019 – Anche se una voce dell’offerta di gara è di importo pari a zero l’offerta complessivo rimane valida

Anche se una voce dell’offerta di gara è di importo pari a zero l’offerta complessivo rimane valida

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3833, del 6 giugno 2019, nel respingere il ricorso di una società nei confronti della stazione appaltante ha affermato che anche se l’offerta presentata da una ditta concorrente ad una gara d’appalto ha una voce degli importi pari a zero, non deve essere un impedimento della valutazione dell’offerta stessa o di quelle presentate dai concorrenti, da parte della stazione appaltante.
Il contenzioso amministrativo
Una stazione appaltante indiceva una gara d’appalto relativa al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio parco automezzi, per un periodo di 24 mesi, da aggiudicarsi attraverso il criterio del minor prezzo.
Una SRL partecipava alla gara per il lotto n. 1, relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del settore igiene custoditi presso la sede operativa; per il medesimo lotto concorreva, altresì, un’altra società che veniva dichiarata aggiudicataria con provvedimento del 5 luglio 2018.
Avverso la determinazione di aggiudicazione della gara la SRL proponeva ricorso innanzi al TAR, che lo respingeva, ritenendo infondate le censure tra le quali la mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33D.Lgs. n. 50 del 2016 e l’asserita illegittimità dell’offerta economica dell’aggiudicataria per aver proposto un prezzo pari a Euro zero in ordine alla voce “prezzo a corpo” per le prove di prerevisione (prova a freni e giochi).
Avverso tale sentenza la SRL ha proposto ricorso al Consiglio di Stato.
L’analisi del Consiglio di Stato
Con il primo motivo di ricorso la SRL censura l’erroneità della sentenza per aver respinto l’assunta incompetenza del presidente della stazione appaltante e la mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33D.Lgs. n. 50 del 2016.
La SRL ricorrente sostiene che dall’esame della documentazione si evincerebbe che il presidente aveva solo il potere di sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione, ma non di approvazione degli atti presupposti, che, invece, spettava al Consiglio di Amministrazione, quale organo investito di tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria della società e di tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, o al dirigente dell’ufficio appalti, ai sensi degli artt. 32 e 33, del Codice degli appalti.
Sul punto la sentenza ha statuito che: “per quanto riguarda l’asserita incompetenza del presidente della stazione appaltante a provvedere in ordine all’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, è sufficiente rilevare che tale affermazione risulta smentita in atti dalla delibera del C.d.A. (….) recante, al punto 7, l’autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione dei provvedimenti di aggiudicazione, dei relativi contratti di appalto e, ricorrendone le condizioni, degli eventuali sub appalti per i lotti n. 1, n. 2 e n. 7, dando atto che per i restanti lotti detti provvedimenti e contratti rientrano nei poteri attribuiti al Direttore (..…) “.
A parere della SRL ricorrente, la mera delega alla sottoscrizione dei provvedimenti di aggiudicazione conferita dalla delibera del C.d.A. non potrebbe equivalere al conferimento di poteri in ordine all’esame, approvazione ed adozione della proposta e dell’atto di aggiudicazione; da quel documento non si evincerebbe, infatti, in alcun modo, che l’autorizzazione a sottoscrivere contemplasse anche l’approvazione degli atti di gara e l’attribuzione di poteri corrispondenti a quelli riconosciuti in capo al dirigente o al CdA.
Merita conferma infatti, quanto affermato dal TAR in relazione all’espresso conferimento al presidente della stazione appaltante dei poteri relativi alla sottoscrizione dei provvedimenti di aggiudicazione e di stipulazione del contratto del lotto 1 della gara, derivanti dalla delibera del C.d.A.; per i giudici di Palazzo Spada sarebbe del resto irragionevole delegare al presidente della stazione appaltante un semplice potere di firma, che già possiede, peraltro, nella sua qualità di legale rappresentante della Società, se a ciò non corrispondesse il sostanziale potere di approvazione degli atti della gara secondo la procedura di cui all’art. 33, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.
La deliberazione succitata chiarisce invero che il potere delegato è complessivo e che la distinzione tra la delega al presidente della stazione appaltante e quella al direttore dell’ufficio contratti rinviene la sua unica ragione nel valore dei lotti di gara.
Per il Consiglio di Stato tale censura è, pertanto, infondata.
Riguardo, invece, al secondo profilo di censura, inerente l’assunta violazione degli artt. 32 e 33D.Lgs. n. 50 del 2016, per la mancata effettuazione delle verifiche sul possesso dei necessari requisiti di qualificazione, la stessa è stata respinta dal TAR così motivando: “A medesime conclusioni deve giungersi in ordine alla mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33D.Lgs. n. 50 del 2016, trattandosi anch’essa di affermazione smentita in atti dalla comunicazione all’aggiudicataria da parte del direttore generale del servizio appalti della stazione appaltante, nella quale si rappresenta che “ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016, la presente aggiudicazione diventerà efficace appena sarà terminata la verifica del possesso dei necessari requisiti di qualificazione (…) . Parimenti infondata è l’asserita illegittimità della proposta di aggiudicazione in quanto seguita a distanza di soli due giorni dall’aggiudicazione definitiva, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova che tale circostanza possa aver inficiato le verifiche di cui agli artt. 32 e 33D.Lgs. n. 50 del 2016“.
Anche tali conclusioni non meritano censura, atteso che l’appellante non ha provato in alcun modo che il poco tempo trascorso tra la proposta di aggiudicazione della gara e l’approvazione della stessa (due giorni) abbia inficiato la procedura di effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei necessari requisiti di qualificazione in capo all’aggiudicataria, ai sensi degli artt. 32 e 33D.Lgs. n. 50 del 2016.
L’offerta pari a zero
La SRL ricorrente censura l’erroneità del rigetto della censura relativa all’assunta illegittimità dell’offerta economica dell’aggiudicataria per aver proposto un prezzo pari a “0” in ordine alla voce “prezzo a corpo” per le prove di prerevisione (prova a freni e giochi), ovvero l’inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio, nonché la mancata attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in ordine a tale aspetto.
Quanto alla prima parte della censura, la sentenza impugnata ha statuito che: “nel caso di specie l’indicazione di un prezzo pari a zero relativamente ad una soltanto delle voci componenti l’offerta economica nel suo complesso, non ha influito in alcun modo sull’attribuzione del punteggio secondo la formula matematica di cui alla lex specialis, attesa la marginalità che detta voce riveste all’interno della stessa offerta economica e non avendo il bando di gara precluso tale possibilità.
E ciò coerentemente all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la stazione appaltante deve, da un lato accertarsi che l’indicazione di un valore zero non impedisca la valutazione dell’offerta stessa o delle altre offerte presentate dai concorrenti, per esempio, determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio (…) e sulla scorta dell’importanza della voce dell’offerta per la quale è stato indicato un valore zero, accertare che ciò non sia sintomatico della scarsa serietà dell’offerta nel suo complesso” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583)”.
Anche in tale caso la censura è infondata.
Nel caso di specie, nonostante l’offerta della SRL ricorrente contemplasse una voce pari a “0”, la stazione appaltante ha dimostrato di aver correttamente applicato la formula prevista nel disciplinare di gare per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, anche in considerazione dello scarso peso della voce medesima nell’ambito della complessiva offerta.
Per il Consiglio di Stato è, inoltre, infondata la censura inerente l’assunta mancata attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, riguardo al quale, del tutto condivisibilmente, il TAR ha statuito che: “Sempre per il rigetto, deve infine concludersi in ordine alla mancata attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria, avendo la legge di gara imposto tale verifica solo nel caso in cui, insussistente nella fattispecie in esame, le offerte pervenute fossero superiori a cinque (cfr., artt. 15 e 16 del disciplinare)”.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.

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