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Le Corti dei conti sul salario accessorio

A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 3/6/2019)
Il tetto dettato dal d.lgs. n. 75/2017 al salario accessorio deve essere inteso come complessivo per quello destinato alla incentivazione del personale, delle posizioni organizzative, dei dirigenti e dei segretari. Nella determinazione del tetto di spesa del personale, tranne la deroga prevista dal comma 557 della legge n. 296/2006 per il confronto con quella media 2011/2013, si devono includere i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. I diritti di rogito dei segretari comprendono anche gli oneri riflessi e l’IRAP posti a carico dell’Ente. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni fornite dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sul salario accessorio.
 
Il tetto del fondo per il salario accessorio
 
Il calcolo del tetto di spesa del personale
Il calcolo dei diritti di rogito dei segretari

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