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Il Comune ha affidato con gara la progettazione dei lavori di ristrutturazione della locale palestra…

Il Comune ha affidato con gara la progettazione dei lavori di ristrutturazione della locale palestra. Il progetto è stato approvato secondo l’iter di legge. A seguito dei risultati di studi di vulnerabilità sismica consegnati al Comune dopo l’approvazione del progetto si rende necessaria una variante al progetto approvato. La variante come importo di progettazione resta all’interno della cifra di 40.0000,00 euro. Si chiede se la redazione della documentazione tecnica e quindi l’incarico per la variante può essere affidata senza gara al progettista che ha avuto l’incarico iniziale di progettazione il quale non aveva ancora i risultati dello studio di vulnerabilità sismica dell’immobile.

a cura di Federico Gavioli

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici.

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice.

Si rileva che l’art. 1, comma 912, della legge di Bilancio 2019, veicolata nella L. 30 dicembre 2018, n. 145, introduce fino al 31 dicembre 2019, una deroga al Codice degli appalti per elevare la soglia prevista per l’affidamento dei lavori con procedura diretta fino a 150mila euro e applicare la procedura negoziata , previa consultazione , ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per lavori da 150mila euro a 350mila euro.

Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza anche al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” affermano che “un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L’art. 157, comma 3, del codice vieta, infatti, «l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto». (…).

Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice)”.

Con riferimento al quesito si tratta di una questione delicata e di difficile inquadramento per cui è sempre complesso fornire una risposta esaustiva in materia di appalti pubblici e affidamenti sotto soglia, con integrazione del progetto , perché i rischi di una impugnazione dei soggetti interessati sono sempre probabile e spesso dall’esito incerto, tuttavia, sembrerebbe che nel caso in esame l’incarico per la variante affidata, senza gara al progettista, che ha avuto l’incarico iniziale possa essere ritenuto corretto.

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