21/01/2019 – Nel caso di fallimento di una società in house, non è possibile costituirne una nuova cui affidare il medesimo servizio

Nel caso di fallimento di una società in house, non è possibile costituirne una nuova cui affidare il medesimo servizio

E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 21/1/2019)

QUI la deliberazione CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 217 -18

“L’art. 14 comma 6 del Testo Unico in materia di società pubbliche (decreto legislativo n. 175/2016) dispone che “nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”.

In applicazione di tale norma, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 217/2018, ha affermato che, nel caso di fallimento di una società in house, non è possibile costituirne una nuova a cui affidare il medesimo servizio svolto dalla precedente.”

 

Sul nostro sito sul medesimo argomento: –11/01/2019 – Fallimento società in house: il servizio deve essere esternalizzato

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