21/01/2019 – Il principio di rotazione si applica anche alle procedure di selezione riservate alle cooperative sociali

Il principio di rotazione si applica anche alle procedure di selezione riservate alle cooperative sociali

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Il principio di rotazione si applica anche alle procedure di selezione riservate alle cooperative sociali ex art. 5 della l. 381/19911 . Esso costituisce, infatti, uno dei precipitati del principio di non discriminazione richiamato all’ultimo periodo del citato comma 1 della l. n. 281 del 1991 trova eco nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

In merito va rilevato che “anche nell’art. 30, 1 comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il principio della rotazione deve ritenersi implicitamente richiamato, attraverso il riferimento più generale al principio di libera concorrenza di cui il criterio in esame costituisce espressione” (Cons. Stato, VI, n. 4125 del 2017, cit.; nello stesso senso, V, n. 2079/2018, cit.), principio nell’ambito del quale si pone decisivamente il canone della non discriminazione richiamato dall’art. 5 della l. 381/1991.

Questo è quanto affermato nella sentenza in commento dalla V sezione del Consiglio di Stato con riferimento alla contestata violazione del richiamato principio in occasione di una gara telematica negoziata “sotto soglia” per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali, riservata alle cooperative sociali.

In particolare, il motivo di contestazione riguardava il fatto che la stazione appaltante avesse invitato alla procedura il “gestore uscente” del servizio, senza addurre un’idonea motivazione. In rito la Sezione ha ritenuto ammissibile2 il ricorso sulla considerazione che negli affidamenti “sotto soglia” la regola della rotazione, per espressa disposizione di legge3 , opera già in occasione degli inviti.

 

 

 

 

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