21/01/2019 – Concorsi, per la violazione della regola dell’anonimato serve idoneità del segno di riconoscimento ed utilizzo intenzionale

Concorsi, per la violazione della regola dell’anonimato serve idoneità del segno di riconoscimento ed utilizzo intenzionale

di Guido Befani

QUI Tar Milano, sentenza 4 gennaio 2019 n. 11.

 

“La violazione della regola dell’anonimato nella redazione delle prove d’esame nei pubblici concorsi soggiace, per consolidata e condivisibile impostazione giurisprudenziale, a due condizioni. La prima è costituita dall’idoneità del presunto segno di riconoscimento a raggiungere il suo scopo e ricorre allorché la particolarità riscontrata assuma un oggettivo ed inequivoco carattere di anomalia rispetto alle ordinarie forme di estrinsecazione del pensiero. La seconda è costituita dall’utilizzo intenzionale del segno di riconoscimento, che va provata, ove occorra anche per presunzioni, mentre è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e intenzione del candidato di essere identificato.

È quanto afferma il Tar Milano, con la sentenza 4 gennaio 2019 n. 11.”

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto