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Via ai concorsi unici e blocco delle graduatorie

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Procedure semplificate per il reclutamento del personale

Partiamo con l’analisi dal comma 360, che a decorrere dall’anno 2019 impone a tutte le amministrazioni pubbliche di reclutare il personale secondo le modalità semplificate individuate col decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Andiamo allora al comma 300, che detta le regole per le procedure concorsuali che non riguardino “professionalità aventi competenze di spiccata specificità”, quelle specifiche per il Ministero dell’Interno (comma 313) e quelle della carriera diplomatica (comma 335): in tutti gli altri casi le assunzioni sono effettuate secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione “mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee”.

I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione RIPAM, che a sua volta si avvale del Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 487 del 1994, dal D.P.R. n. 272 del 2004 e dal D.P.R. n. 70 del 2013.

Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni finanziate col fondo di cui al comma 365, lett. b), L. n. 232 del 2016, riservate alle amministrazioni centrali, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30D.Lgs. n. 165 del 2001.

Graduatorie

Riferimento primo per le graduatorie è il comma 361, che parte dal mantenimento di quanto previsto dall’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, ossia che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Ferma restando la validità triennale, dunque, le graduatorie “sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso”. Non ci sarà dunque possibilità di scorrimento, regola che però vale per le graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e quindi dal 1° gennaio 2019, secondo quanto dispone il successivo comma 365.

Una siffatta previsione, del tutto fuori logica per una ordinaria e ordinata gestione delle risorse umane, si giustifica con l’esigenza di riportare a equilibrio l’inveterato profluvio di proroghe delle vecchie graduatorie introdotte da tutte le leggi stabilità e di bilancio degli ultimi anni, tali da demolire il principio di triennalità sancito sia dal D.Lgs. n. 165 del 2001 che dal Tuel.

Il fine che assume il comma 362 è infatti proprio quello di “ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego”, fine per il quale viene stabilita una validità progressiva delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2018, nei seguenti limiti temporali:

a) quelle approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 sono prorogate al 30 settembre 2019 e possono essere utilizzate “esclusivamente” nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021.

Le graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 avranno quindi durata triennale decorrente dalla data di approvazione, recuperando la regola generale di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il comma 363 abroga conseguentemente le disposizioni collegate alla validità delle graduatorie, riferite alle amministrazioni dello Stato e contenute all’art. 4D.L. n. 101 del 2013:

– la lett. b) del comma 3, che ha subordinato l’avvio di nuove procedure concorsuali alla verifica dell’assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007;

– il comma 3-ter, che manteneva ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie l’applicabilità dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, L. n. 350 del 2003, che dà la possibilità alle amministrazioni interessate di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

– il comma 3-quater, in base al quale l’assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate e non ancora concluse, era subordinata alla verifica del rispetto della immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti.

Il comma 364 abroga anche la lett. e-bis) del comma 3 dell’art. 35D.Lgs. n. 165 del 2001, che ha dato facoltà alle amministrazioni di limitare nei bandi di concorso il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al 20% dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, ma mantiene ugualmente fermo quanto previsto dall’art. 400, comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994 e dal D.Lgs. n. 59 del 2017, entrambi relativi ai concorsi nella scuola.

Concetto quest’ultimo ribadito dal 366, secondo cui le disposizioni relative alle graduatorie non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 1commi 360366L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62/L)

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