15/01/2019 – Legge bilancio 2019: le novità finanziarie per gli enti territoriali (III parte)

Legge bilancio 2019: le novità finanziarie per gli enti territoriali (III parte)

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

La legge di bilancio 2019 ( L. 30 dicembre 2018, n. 145 – G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 – s.o. n. 62) contiene diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali. Continuiamo con le novità in materia finanziaria.

Enti in dissesto: non applicazione sanzioni

Le limitazioni amministrative (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, limiti agli impegni di spesa corrente, divieto di indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzione di personale, riduzione delle indennità di funzione, obbligo di versare entro 60 giorni l’importo corrispondente allo scostamento di bilancio registrato) relative al mancato rispetto del patto di stabilita’ interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione e’ stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale (art. 1, comma 828).

Per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (di cui all’art. 258del TUEL), non trova applicazione la sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (sanzione di cui all’art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232 del 2016) nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell’avanzo accantonato (art. 1, comma 829).

Le limitazioni amministrative relative al mancato conseguimento per l’anno 2016 del saldo non negativo, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale (art. 1, comma 830).

Piccoli comuni: soppresso il bilancio consolidato

E’ stabilità la soppressione della previsione, da parte dell’art. 233-bis, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000, della scadenza dell’esercizio 2017 entro la quale gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti sono esonerati dalla predisposizione del bilancio consolidato (art. 1, comma 831).

Finanza e investimenti delle regioni a statuto ordinario

E’ ridotto di 750 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all’art. 46, comma 6, D.L. n. 66 del 2014, per l’anno 2020. La finalità dichiarata nella disposizione è di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2018.

Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l’anno 2019. Il contributo è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l’anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario e’ attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l’anno 2020. Il contributo è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l’anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

E’ prevista una apposita casistica ai fini della individuazione degli investimenti diretti e indiretti. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l’adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti; d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l’innovazione.

Le regioni, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento certificano l’avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al MEF.

In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti la regione è tenuta a effettuare all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

L’efficacia delle disposizioni, innanzi viste, è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, commi 832 a 843).

Contributi premialità Regioni a statuto ordinario

Al fine di favorire l’incremento degli investimenti sul territorio, in aggiunta alle risorse accantonate, ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2033 e’ stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità (ossia rispetto del patto di stabilità e rapporto tra spesa di personale e spesa corrente “nettizzata” inferiore o uguale alla media nazionale) (art. 1, comma 844).

Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica

Il Ministero dell’economia e delle finanze – (in particolare il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall’esercizio 2020 all’esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle entrate regionali derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica. La norma precisa che le compensazioni sono a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l’esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità.

Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

Sono concluse in via completa e definitiva le compensazioni in materia di tassa automobilistica per gli esercizi successivi al 2008. Conseguentemente è abrogata la disciplina vigente che regola le compensazioni interregionali relative alla tassa automobilistica, stabilita dall’art. 22-bisD.L. n. 78 del 2009 (art. 1, commi 845 a 848).

Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento di debiti

Sono ampliate le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.

Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell’ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell’ente prevista dall’art. 194 del TUEL.

Le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell’anno 2017 per le regioni.

Le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell’art. 3, comma 17, L. n. 350 del 2003. Alle anticipazioni non si applicano le condizioni poste dall’art. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento) e dall’art. 204(Regole particolari per l’assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall’art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del D.Lgs. n. 118 del 2011. Rimane tuttavia fermo l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Le anticipazioni di cassa agli enti locali sono assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 206 del TUEL. Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni recate dall’art. 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), comma 2, e dall’art. 255(Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), comma 10, del TUEL. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

E’ fissato al 28 febbraio 2019 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849. La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente che riporta l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, D.L. n. 35 del 2013.

Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l’anticipazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.

Il rimborso delle anticipazioni deve avvenire entro il momento dell’avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019. In caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell’anticipazione, anche attivando le garanzie, innanzi viste (art. 1, commi 849 a 856).

Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti

Sono previste una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Queste disposizioni scattano con il 2010. Le relative disposizioni sono da considerarsi quali princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Sull’argomento c’è tempo per intervenire successivamente (art. 1, commi 857 a 872).

Finanza regionale

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro l’esercizio finanziario 2020, possono a ripianare in 30 esercizi il disavanzo conseguente alla cancellazione nei bilanci di alcune partite creditorie, di cui era venuto meno il presupposto giuridico.

Sono previste norme specifiche per la Regione Venezia Giulia, la Regione Sardegna, la Regione Valle d’Aosta, la Regione siciliana, le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, commi 874 a 888),

Contributo alle Province

E’ attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019 secondo i seguenti criteri:

– per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;

– per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all’incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell’imposta Rc auto, dell’imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio (art. 1, comma 889)

Fondo bacino del Po

Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del MIT è disposta l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell’ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al MIT sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (art. 1, comma 891).

Rimborso minor gettito TASI comuni

Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al D.P.C.M. (G.U. n. 123 del 29 maggio 2017).

Le spese finanziate con le risorse assegnate devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019» (art. 1, commi 892 a 895).

Il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province va a regime

Diventano permanenti le disposizioni relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché quelle per la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna. Infatti si mettono a regime le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale che, adottate a partire dal 2013 con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012, sono state via via confermate annualmente per gli esercizi successivi da specifiche disposizioni di legge, da ultimo, all’anno 2018, dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 91 del 2018 (art. 1, comma 896).

Art. 1, commi 828 a 872874 a 896L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.)

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