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Legge bilancio 2019: le novità finanziarie per gli enti territoriali (II parte)

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

La legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 – G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 -S.O. n. 62) contiene diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali. Vediamo, qui di seguito, le novità in materia di tributi locali. Ricordiamo che il Ministro dell’interno con il decreto 7 dicembre 2018 ha stabilito che gli enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 28 febbraio 2019. Entro la stessa data sono prorogati i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali per l’anno 2019. Nella legge di stabilità 2019 non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

IMU: raddoppio deduzione dell’imposta dal reddito impresa e di lavoro autonomo

E’ previsto l’innalzamento, al 40 per cento, della deducibilità dell’IMU relativa ai beni strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Il comma 12, dell’art. 1, della legge di bilancio 2019 stabilisce che “All’art. 14, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento””.

Il testo del comma 1, dell’art. 14D.Lgs. n. 23 del 2011 risulta in tal senso “L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con L.P. 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14” .

La deduzione IMU continua ad essere utilizzata, ma nella nuova misura del 40 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

E’ deducibile nella nuova misura l’IMI istituita dalla Provincia di Bolzano e l’IMIS istituita dalla Provincia di Trento. L’IMU (IMI e IMIS) resta indeducicibile i fini dell’IRAP (art. 1, commi 12).

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia: proroga esenzione Imposte municipali proprie

Le disposizioni riguardanti la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall’art. 46D.L. n. 50 del 2017) estendono le agevolazioni tributarie anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti). La fruibilità delle agevolazioni è estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020. Tra le esenzioni è prevista quella delle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica (art. 1, comma 759).

Fondo contenzioso enti locali

E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.

Si tratta dei contenziosi relativi all’applicazione dell’Ici agli immobili accatastati nella categoria D (opifici), a seguito – secondo quanto appreso per le vie brevi – del passaggio dal valore contabile alla rendita catastale quale base imponibile del tributo, che ha comportato la necessità di disporre trasferimenti erariali a compensazione della conseguente perdita di gettito (art. 1, comma 764).

Imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni

Il legislatore interviene con due disposizioni: la prima tende a sanare le situazioni che scaturiscono con la sentenza Corte cost. n. 15 del 2018; la seconda, invece, ripristina una vecchia disposizione che consente ai comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

a) Il rimborso sentenza Corte cost. n. 15 del 2018. E’ consentito ai comuni di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni avvenute negli anni 2013-18, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10-30 gennaio 2018.

E’ stabilito che “In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva”.

L’art. 52D.Lgs. n. 446 del 1997, dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

In sede di approvazione della legge di bilancio 2019 è stato fatto presente che la nuova disposizione interviene a seguito della sentenza n. 15 del 2018 della Corte costituzionale, la quale ha sostanzialmente disposto che le delibere di aumento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvate dai Comuni entro il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore della norma di abolizione di tale facoltà: D.L. n. 83 del 2012) sono efficaci solo per il 2012. Da ciò discende la sostanziale inefficacia delle delibere confermative, espresse o tacite, delle maggiorazioni disposte per gli anni successivi al 2012.

b) Aumento tariffe a decorrere dal 2019. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Non si tratta di una novità. Ricordiamo che l’art. 23, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha abrogato, a decorrere dal 26 giugno 2012, l’art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Adesso il comma 919 reintroduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà per gli enti locali di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso arrotondate a mezzo metro quadrato, soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni(art. 1commi 917 e 919).

Proroga esenzione IMU sisma Emilia Romagna

E’ prorogata l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e individuati dall’art. 2-bis, comma 43, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 985).

Tributi locali Sisma centro Italia

Proroga ripresa versamenti. E’ prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti (art. 1, comma 991).

Esonero IMU e TASI. E’ prorogato fino all’anno d’imposta 2020 (rispetto al previsto 2018) l’esenzione l’esenzione dall’IMU e dalla Tasi degli immobili distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici (art. 1, comma 993 ).

Sospensione notifica cartelle. Nei comuni interessati dai terremoti del Centro Italia del 2016 è prorogata di un anno, ovvero al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali (art. 1, comma 994).

Imposta pubblicità e Tosap. L’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 12 e 2-bis al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. Con regolamento del MEF, da emanare, entro tre mesi dalla data del 1° gennaio 2019, sono definite le modalità di attuazione (art. 1commi 997 e 998).

Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova: proroga esenzione Imposte comunali proprie

Le esenzioni per la ZFU della Città Metropolitana di Genova, concesse solo per il periodo di imposta in corso alla data del 29 settembre 2018, sono prorogate anche per l’esercizio 2019. Si dispone, altresì, che le esenzioni spettano, anche,, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività(il termine precedentemente previsto era il 31 dicembre 2018).

Tra le esenzioni è prevista quella delle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica (art. 1, comma 1020).

IMU/TARI: destinazione parte gettito

I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, possono di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali di legge.

E’, infatti, stabilito che i comuni, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’art. 1D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Questa disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento è affidato in concessione (art. 1, comma 1091).

IMU/TASI: estesa l’agevolazione per le abitazioni in comodato

La riduzione della base imponibile IMU, nella misura del 50 per cento, in tema di comodato è estesa al coniuge del comodante deceduto se ci sono figli minori. E’ stabilito che la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, si estende anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092).

TARI: proroga commisurazione rifiuti

E’ prorogata al 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14direttiva n. 2008/98/CE). A tal fine è modificato il comma 652, art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Si ricorda che in base al comma 652 richiamato, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta, altresì, che l’art. 14direttiva n. 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio “chi inquina paga”, di cui all’art. 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi (art. 1, comma 1093).

Contributo di sbarco per Venezia

Il comune di Venezia può adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all’imposta di soggiorno, l’applicazione del contributo di sbarco, per l’importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro.

E’ stabilito che il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all’art. 4, comma 3-bis, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all’importo massimo di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

L’imposta di soggiorno è stata introdotta dal D.Lgs. n. 23 del 2011, in esercizio della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale (L. n. 42 del 2009) di attuazione dell’art. 119 della Costituzione. L’imposta è prevista dall’art. 4, comma 1, e i comuni possono fissarla al massimo in 5 euro. Nel comma 3-bis, richiamato, è previsto che i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori in alternativa all’imposta di soggiorno possono praticare il contributo di sbarco fino a un massimo di 2,50 euro nei confronti dei passeggeri che utilizzando vettori che svolgono il collegamento di linea con l’isola o vettori aeronavali che prestano il servizio di trasporto di persone a fini commerciali. Tuttavia, il regolamento comunale, che stabilisce le modalità applicative del contributo, può elevare la misura massima a 5 euro in casi particolari, preveduti dallo stesso art. 4, comma 3-bis.

In sede di approvazione della legge di bilancio 2019 si è evidenziato che la nuova disposizione “appare offrire all’amministrazione comunale di Venezia la facoltà di uno strumento dalla duplice finalità: per un verso, potrebbe portare all’incremento del gettito dagli accessi alla città, poiché il contributo di sbarco sarà versato a prescindere dal pernottamento in strutture ricettive; per altro verso, la misura fiscale potrebbe conseguire un effetto selettivo e moderare l’accesso delle c.d. grandi navi alla zona lagunare” (art. 1, comma 1129).

Prorogata la maggiorazione TASI

Il testo originario contenuto nel ddl, da noi criticato, è stato sostituito in sede di approvazione. E’ consentito ai comuni di confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale, a tal fine modificando l’art. 1, comma 28 della legge di stabilità 2016.

E’ stabilito che all'”all’art. 1, comma 28L. 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del per periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018″” (art. 1, comma 1133, lett. b).

Art. 1, commi 12759764917919985997998102010911092109311291133L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.)

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