04/01/2019 – I consiglieri hanno diritto di visionare documenti senza limitazioni  Gestionale senza segreti – Accesso al sistema informatico contabile

I consiglieri hanno diritto di visionare documenti senza limitazioni 

Gestionale senza segreti – Accesso al sistema informatico contabile

Ai sensi della vigente normativa, è consentito al consigliere comunale di accedere al sistema informatico gestionale, anche contabile, dell’ente locale?

Il Tar Sardegna, con sentenza n. 29/2007, in merito alla questione prospettata, ha affermato che è consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00. Il Tar Lombardia, Brescia, inoltre, con sentenza n. 163/2004, ha ritenuto non ammissibile imporre ai consiglieri l’onere di specificare in anticipo l’oggetto degli atti che intendono visionare poiché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell’accesso.

La previa visione dei vari protocolli, tra cui il protocollo informatico, previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 82/05 e successive modificazioni (codice dell’amministrazione digitale), è pertanto necessaria per poter individuare gli estremi degli atti sui quali si andrà ad esercitare l’accesso vero e proprio.

In tal senso, anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con parere del 22 febbraio 2011, ha osservato che, ai sensi della vigente normativa (dpr 20 ottobre 1998, n. 428, dpcm 31 ottobre 2000, dpr 28 dicembre 2000 n. 445, dpcm 14 ottobre 2003) ogni comune deve provvedere a realizzare il protocollo informatico, a cui possono liberamente accedere i consiglieri comunali che, quindi, possono prendere visione in via informatica delle determinazioni e delle delibere adottate dall’ente; ciò, in ottemperanza al principio generale di economicità dell’azione amministrativa, che riduce allo stretto necessario la redazione in forma cartacea dei documenti amministrativi. I precedenti pareri espressi dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi rafforzano, peraltro, tale favorevole orientamento.

In particolare la Commissione, con il parere del 3 febbraio 2009, ha precisato che «il ricorso a supporti magnetici o l’accesso al sistema informatico interno dell’ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale, poiché favoriscono la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa».

Inoltre, con il parere del 16 marzo 2010, ha ribadito l’accessibilità del consigliere comunale al sistema informatico dell’ente tramite utilizzo di apposita password, ove operante, ferma restando la responsabilità della segretezza della password di cui il consigliere è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, Tuel); infine, con il parere del 25 maggio 2010, ha rimarcato il diritto del consigliere di accedere anche al protocollo informatico.

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