03/01/2019 – Scadenzario delle graduatorie dei concorsi (art. 1, comma 362, l. 145/2018)

Scadenzario delle graduatorie dei concorsi (art. 1, comma 362, l. 145/2018)

 

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

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