28/02/2019 – Buche stradali, niente risarcimento a chi dichiara di non aver guardato per terra

Buche stradali, niente risarcimento a chi dichiara di non aver guardato per terra

–di Francesca Milano  – 27 febbraio 2019

Che Roma sia piena di buche ormai lo sanno tutti. Non molti, però, sanno che il Comune è esonerato dalla responsabilità nel caso in cui una persona cada in una buca mentre scende dalla macchina per attraversare la strada. Secondo la Cassazione, infatti, l’amministrazione non è responsabile dei danni se il danneggiato dichiara di aver guardato la strada che doveva attraversare e non l’asfalto su cui stava appoggiando i piedi. Il principio è contenuto nell’ordinanza n. 5725/2019 depositata il 27 febbraio.

Con questo provvedimento, in sostanza, la Cassazione solleva Roma Capitale e il sindaco Virginia Raggi dalla responsabilità, respingendo invece la richiesta di una donna che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta in una buca in via Balduina.

La donna si era ferita inciampando in un fosso presente sull’asfalto proprio di fianco a dove aveva parcheggiato l’auto. Nell’ordinanza si legge che il Comune aveva sostenuto che «nella fretta di scendere dalla propria auto la donna “non aveva visto la buca, pur conoscendo bene lo stato del tratto di strada in questione”». E, in effetti, nelle dichiarazioni rilasciate dalla signora al Tribunale per la ricostruzione dei fatti, si leggono frasi che scagionano il Comune, lasciando intendere che la donna avesse dichiarato di non avere guardato per terra: «Io guardavo la strada», «nessun ostacolo impediva la visione dei luoghi», «il sinistro è avvenuto in pieno giorno, con buona visibilità», «via Balduina è piena di buche».

“La revocazione, nella fattispecie esaminata è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale che si può invocare solo in relazione a un errore di carattere percettivo”

Queste dichiarazioni «consentono – secondo quanto si legge nell’ordinanza – da una parte di affermare che il giudice d’appello applicò i principi pronunciati da questa Corte sulla valenza confessoria del mezzo istruttorio esperito; e dall’altra di confermare che il giudice della revocazione ha correttamente escluso, nella sentenza in questa sede impugnata, che la ricostruzione effettuata dal giudice del gravame potesse ritenersi viziata da errori di percezione».

La donna aveva infatti chiesto la revocazione del rigetto dell’appello alla sentenza del giudice di pace. che le aveva dato torto. «La revocazione, nella fattispecie esaminata – come spiega Matteo Gozzi, professore a contratto di diritto processuale civile progredito presso l’Università Milano-Bicocca, sentito dal Sole 24 Ore – è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale che si può invocare solo in relazione a un errore di carattere percettivo ossia, in termini più colloquiali, ove vi sia una svista materiale da parte del giudice rispetto agli atti o ai documenti di causa. Ed è principalmente per questa ragione che la Corte di cassazione ha ritenuto di rigettare l’iniziativa della ricorrente evidenziando che le censure prospettate non erano perfettamente aderenti al possibile contenuto di questo particolare mezzo di impugnazione».

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