27/02/2019 – Accesso al fascicolo di causa di un terzo estraneo al giudizio

Accesso al fascicolo di causa di un terzo estraneo al giudizio

Accesso ai documenti – Fascicolo di causa giudiziaria – Istanza di soggetto che intende proporre opposizione di terzo – Diniego.

     Deve essere respinta l’istanza di accesso al fascicolo processuale di un soggetto che non ha manifestato l’intenzione di costituirsi in giudizio (1).

L’accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo essi natura di documento amministrativo (cfr., per un’ampia disamina, il decreto del Presidente del Cga 21 giugno 2018, n. 32).

Ebbene, mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l’accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall’art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale “L’accesso (al fascicolo processuale telematico) è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”.

L’accesso di terzi al fascicolo processuale deve essere assicurato dal giudice, che nell’ambito della giustizia amministrativa non può che essere il Collegio, essendo eccezionali i poteri di decisione attribuiti all’organo monocratico (il Presidente).

La necessità di consentire agli interessati di interloquire sull’istanza consiglia, in difetto di una diversa regolamentazione procedimentale, che le parti siano sentite in camera di consiglio, così come è stato disposto nell’odierna vicenda.

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