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L’aumento delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

In data 8 febbraio 2019 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato le risposte che lo stesso ha fornito in occasione di Telefisco 2019, in materia di tributi locali (IMU, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni e TARI).

In questa sede di occupiamo del chiarimento relativo all’aumento delle tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni previsto nella legge di bilancio 2019.

La norma di riferimento. L’art. 1, comma 919, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”. L’aumento, come si può constatare, può essere deliberato dai comuni per le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e per i Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

Aumento ICP: solo tariffe quantificata al metro quadrato. E’ stato chiesto se l’aumento del 50% delle tariffe base possa essere disposto anche per la pubblicità che non viene quantificata al metro quadro, come ad esempio, la pubblicità varia di cui all’art. 15, commi dal 2 al 5, D.Lgs. n. 507 del 1993.

Occorre far presente che il legislatore, che ha istituito l’imposta, ha disciplinato diverse fattispecie pubblicitarie da soggettare all’imposta, prevedendo, a seconda della singola fattispecie, il calcolo dell’imposta dovuta con riferimento alla dimensione del mezzo espositivo (espressa in metro quadrato) e con riferimento ad altri parametri ( per giorno di esposizione, per persona impiegata alla distribuzione del materiale pubblicitario, ecc.).

In sede di risposta il Dipartimento delle finanze, ha fatto presente che, nella considerazione che nella legge di bilancio 2019 il riferimento è relativo alle “superfici superiori al metro quadrato”, l’aumento è consentito in tutti i casi in cui le tariffe hanno come parametro di calcolo il metro quadrato. L’aumento, invece, è escluso nei casi in cui non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato.

Pertanto, l’aumento può essere deliberato per la pubblicità ordinaria (art. 12D.Lgs. n. 507 del 1993 – pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, ecc.), per la pubblicità effettuata con veicoli(art. 13D.Lgs. n. 507 del 1993), per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni(art. 14D.Lgs. n. 507 del 1993).

Invece l’aumento non può essere applicato per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, in cui l’imposta si calcola per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993), per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, in cui l’imposta si calcola per ogni giorno o frazione (art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993), per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, in cui l’imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito (art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 507 del 1993) e per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, in cui la tariffa dell’imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione (art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 507 del 1993).

Aumento DPA: occorre fare la conversione della misura dei fogli. E’ stato chiesto se per il Diritto sulle pubbliche affissioni possa essere disposto l’aumento per le superfici superiori al mq. In tal senso, e per l’analoga disposizione recata dall’art. 11L. n. 449 del 1997, si è espresso il Ministero delle Finanze con circolare n. 1 del 2001. La perplessità è dovuta al fatto che nella legge di bilancio 2019 si parla di “superfici superiori al metro quadrato”, mentre nel comma 2, dell’art. 19D.Lgs. n. 507 del 1993, a proposito del calcolo dei diritti, è detto che la misura del diritto è parametrata per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e non metro quadrato come avviene per l’imposta.

Per quanto riguarda questo aspetto il Dipartimento ha ripreso la circolare 5 febbraio 2001, n. 1 della Direzione centrale per la fiscalità locale, emanata in occasione di un precedente analogo aumento.

Nella circolare è affermato che “al riguardo è necessario precisare che il diverso metodo di commisurazione degli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni non è di ostacolo all’applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei quali viene richiesta l’affissione all’apposito servizio comunale, poiché è comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati. Infatti le dimensioni convenzionali del foglio pari a 70 x 100 cm. non sono altro che l’espressione di una superficie equivalente a 0,7 metri quadrati. Operare un semplice calcolo per trasformare in metri quadrati le dimensioni che la norma del D.Lgs. n. 507 del 1993 ha stabilito come superficie espositiva, non è certo contrario allo spirito della norma introdotta dalla legge finanziaria per l’anno 2000 e rende pertanto legittime le deliberazioni con le quali i comuni hanno esteso anche al diritto sulle pubbliche affissioni gli aumenti tariffari in esame”.

Del resto, continua la circolare, “è la stessa disposizione contenuta nell’art. 11, comma 10, L. n. 449 del 1997 ad avallare la soluzione proposta, in quanto detta norma riguarda espressamente “le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 ed il legislatore della finanziaria per l’anno 2000 se avesse inteso limitare la portata della norma sulla quale ha apportato modificazioni, avrebbe certamente introdotto delle differenziazioni tra la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.

In conclusione, ai fini dell’aumento delle tariffe dei Diritti sulle pubbliche affissioni, viene richiesto solo di effettuare la conversione della misura dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati, corrispondente a 0,7 metri quadrati.

MEF, Dipartimento delle Finanze, risposta Telefisco, 8 febbraio 2019

MEF, Dipartimento delle Finanze, risposta Telefisco, 8 febbraio 2019

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