16/02/2019 – Servizio vigilanza boschi, è un appalto e si fa la gara 

Servizio vigilanza boschi, è un appalto e si fa la gara 

Italia Oggi – 15 Febbraio 2019

L’ affidamento in concessione dell’ attività di vigilanza boschiva e di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, a fronte di un corrispettivo costituito dal diritto di sfruttare economicamente il bene, configura un contratto pubblico assoggettato al codice dei contratti pubblici; in merito alle garanzie richieste al concessionario si deve applicare l’ articolo 103, comma 7 del codice contratti pubblici. Sono queste le conclusioni cui è giunta l’ Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la deliberazione del 17 gennaio 2019 n. 25.

Nella delibera, l’ Autorità premette innanzitutto che la concessione per l’ uso temporaneo del patrimonio forestale, dietro corresponsione di un canone all’ amministrazione comunale si configura come concessione amministrativa avente a oggetto l’ uso di un bene pubblico, il cui affidamento è soggetta all’ usuale obbligo di esperire procedure a evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente. I servizi di vigilanza boschiva e antincendi boschivi e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità principale e secondaria, posti a carico del concessionario del bene, costituiscono servizi (e lavori) prestati da un operatore economico a favore di un’ amministrazione aggiudicatrice.

Come già rilevato dall’ Autorità nella determinazione n. 4 del 2 aprile 2008, «il carattere oneroso della prestazione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’ opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In altri termini, il vantaggio economico in cui consiste la causa del negozio non deve obbligatoriamente essere limitato ad una corresponsione in denaro, ma ben può consistere in un riconoscimento di diritti suscettibili di «valutazione economica».

Inoltre, ha detto l’ Autorità, si è in presenza di un appalto e non di una concessione «in quanto la remunerazione del concessionario non deriva dal prezzo pagato dagli utenti dei servizi ma dalla vendita del legname che, secondo quanto prospettato dalla stazione appaltante nella legge di gara, non parrebbe esposta al rischio operativo tipico della concessione». Inoltre, ha detto l’ Anac, «il patrimonio boschivo non si atteggia come bene naturalmente destinato ad essere impiegato per attività di interesse generale» e «non esiste un rischio per cui non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione (art. 3, comma 1, lett. zz), dlgs n. 50/2016».

Da tali considerazioni, la delibera fa discendere che il rapporto tra il comune e il concessionario sotteso alla concessione del bene, in forza del quale la prestazione di servizi da parte del privato ha come contropartita il riconoscimento in suo favore di una utilitas, configura un appalto pubblico secondo la definizione fornita dall’ art. 3, comma 1, lett. ii), del codice dei contratti pubblici. Ovvero, il concessionario del bene è anche un appaltatore e va quindi selezionato, come correttamente ha fatto la stazione appaltante, applicando la disciplina dettata dal dlgs n. 50/2016.

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