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Difformità tra progetto esecutivo e reale stato dei luoghi. L’impresa vanta comunque un legittimo affidamento sulla correttezza dei dati di progetto!
Consiglio di Stato, Sez. V, 23/ 12/ 2019 n.8731.
Scritto da Roberto Donati 23 Dicembre 2019
 
L’aggiudicatario evidenzia  l’impossibilità eseguire i lavori di consolidamento del ponte indicati nel progetto esecutivo.
Si rifiuta di stipulare il contratto di appalto ed eseguire i lavori perché, a suo dire, eseguendo il progetto messo in gara, il ponte sarebbe crollato.
A seguito di tale rifiuto, la stazione appaltante  disponeva la revoca dell’aggiudicazione.
L’Impresa proponeva ricorso al Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, che però respingeva il ricorso.
L’Impresa interponeva appello, deducendo un unico articolato motivo di impugnazione.
Dopo aver  evidenziato come il provvedimento sia stato adottato in assenza dei necessari presupposti e (anche, per l’effetto) non supportato da adeguata motivazione, l’impresa sostiene che  “Anche la legge di gara e la aggiudicazione disposta in favore della ricorrente impresa meritano di essere annullate, in quanto ugualmente basate su elaborati di progetto erronei, perché non rappresentanti la lesione strutturale effettivamente insistente sul manufatto oggetto di intervento.”
In primo luogo il Consiglio di Stato rileva come la stazione appaltante non abbia in realtà contestato la denunziata difformità dello stato di fatto rispetto alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo….
In ogni caso, l’amministrazione si limitava a presumere “che il progetto esecutivo […] sia stato valutato, sia dal punto di vista della fattibilità che della congruità economica, in sede di offerta economica e pertanto non si capisce quale sia l’intenzione dell’Impresa”.
Deve però concludersi che, se anche gli operatori economici avevano a rigore la possibilità (del tutto facoltativa) di verificare a loro volta lo stato dei luoghi prima della presentazione delle offerte, ciò non avrebbe comunque giustificato l’utilizzo di dati scorretti da parte della stazione appaltante, nella predisposizione degli atti di gara.
Nel caso di specie, come si è detto, il “progetto approvato” e lo “stato attuale” della situazione ove i lavori dovevano intervenire non corrispondevano affatto.
Ad ulteriore riscontro di quanto sopra basti rilevare che, a seguito della revoca dell’aggiudicazione, il Comune di … svolgeva una nuova procedura negoziata sulla base del medesimo progetto esecutivo posto a base della precedente gara, infine aggiudicata dall’impresa ….
La realizzazione dei lavori, peraltro, come documentato dall’odierna appellante non seguiva le originarie indicazioni di progetto, ma si svolgeva seguendo delle modifiche sostanziali …
In breve, gli interventi che la prima aggiudicataria aveva indicato ai fini della messa in sicurezza del ponte, peraltro negati dalla stazione appaltante.
La perizia di variante approvata dalla stazione appaltante è decisiva in tal senso, in quanto le modifiche, in quel momento considerate dall’amministrazione come necessarie, coincidono però proprio con quelle a suo tempo indicate dall’Impresa xxx s.r.l. e dalla stessa amministrazione respinte….
Sotto altro concorrente profilo, non rileva ad escludere le ragioni dell’appellante la circostanza che questa non avesse svolto alcun preventivo sopralluogo per verificare de visu l’effettivo stato dei luoghi, confidando nella correttezza delle indicazioni al riguardo fornite dalla stazione appaltante.
Invero, se da un lato tale eventualità era prevista nella lex di gara come del tutto facoltativa, è in ogni caso evidente che gli operatori economici partecipanti alla procedura non potevano non riporre un legittimo affidamento sulla correttezza dei dati di fatto indicati proprio dalla stazione appaltante in ordine all’oggetto dell’appalto; né quest’ultima potrebbe fondatamente opporre una sosta di “concorso di colpa” dell’aggiudicataria, anche solo ai fini risarcitori, per aver confidato nella veridicità delle informazioni tecniche essenziali dalla stessa poste a base del progetto esecutivo.
Deve quindi concludersi per l’illegittimità del provvedimento di revoca, oggetto di impugnazione nel precedente grado di giudizio.
La responsabilità dell’amministrazione , da ricondursi al modulo della responsabilità precontrattuale determina la risarcibilità delle somme inutilmente sborsate dall’Impresa  in ragione della (inutile) partecipazione alla procedura negoziata, che vengono dettagliate.
L’appello viene dunque accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata ed accoglimento della domanda risarcitoria.

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