23/12/2019 – Solo offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Solo offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi ad alta intensità di manodopera.
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/ 12/ 2019, n. 8659.
Scritto da Roberto Donati 22 Dicembre 2019
 
Il Consiglio di Stato  ribadisce il principio secondo cui il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è unico ed inderogabile per l’aggiudicazione degli appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante.
Anche se i servizi hanno caratteristiche standardizzate.
La procedura oggetto di decisione era relativa all’ assegnazione del servizio di T.P.L. su gomma, settore urbano ed extraurbano, per n. 6 lotti, in applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016 sui contratti dei “settori speciali”.
Il criterio di aggiudicazione era stato individuato nel minor prezzo, in ragione delle caratteristiche standardizzate del servizio.
A seguito dell’aggiudicazione il ricorso dell’impresa non aggiudicataria ( che comunque già in fase di pubblicazione del Bando aveva evidenziato l’illegittimità del criterio del minor prezzo) era stato respinto da Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto respingeva il ricorso con sentenza n. 180 del 2019.
L’impresa ricorre in appello, ribadendo l’illegittimità del criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/ 12/ 2019, n.8659 accoglie l’appello con le seguenti motivazini:
Ed invero, colgono nel segno le censure concernenti l’erroneità della sentenza per non avere accolto il motivo relativo alla dedotta illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, in ragione della standardizzazione del servizio oggetto di affidamento, nonostante si trattasse di servizio ad alta intensità di manodopera.
Come è stato di recente affermato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 8 resa in Adunanza plenaria il 21 maggio 2019: “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi della comma 4, lett. b), del medesimo codice”.
Ed invero, già in precedenza la giurisprudenza amministrativa aveva statuito che il rapporto tra il comma 3 dell’art. 95 (che contempla i casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v’è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 della stessa disposizione normativa (che prevede i casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali v’è quello dei servizi ripetitivi), è di specie a genere (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 605);
«Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell’o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall’entità dello sforzo motivazionale dell’amministrazione. La soluzione è del resto in linea con i criteri direttivi dettati dal legislatore delegante. Infatti l’art. 1, co. 1, lett. gg), per i contratti relativi (tra gli altri) ai servizi “ad alta intensità di manodopera”, precisa, quale criterio direttivo, che l’aggiudicazione debba avvenire “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta”» (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2017, n. 2014).
Ciò, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (consideranda 89, 90 e 96 delle premesse, art. 67, commi 1, 2 e 5), per le quali il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è unico ed inderogabile per l’aggiudicazione degli appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante.
Nell’ipotesi come quella di specie, in cui il servizio ad alta intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate, vi è, dunque, un conflitto di disposizioni tra loro contrastanti (che prevedono rispettivamente un diverso ed antitetico criterio di aggiudicazione per l’uno o l’altro tipo di servizio) che deve essere risolto mediante l’individuazione della norma prevalente, che, per quanto detto, è quella che prevede il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma 3, che prevale su quello del minor prezzo.
Dalla fondatezza della prima censura consegue anche quella della terza, concernente l’illegittimità in via derivata dell’aggiudicazione alla controinteressata per i vizi che inficiano il bando di gara, potendo, invece, restare assorbito il secondo motivo, relativo alla dedotta erroneità della sentenza per non avere dichiarato l’illegittimità del bando per l’omessa assunzione dell’onere motivazionale relativo alla scelta di ricorrere al criterio del prezzo più basso.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto.

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