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Enti locali, obbligo equilibrio di bilancio
 
 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO 20/12/2019
Le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo anche l’obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Così le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019.

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