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Con l’anno nuovo il saggio degli interessi legali diminuisce allo 0,05 per cento
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Dal 1° gennaio 2020 il saggio degli interessi legali passa dallo 0,8 allo 0,05 per cento. In tal senso il decreto 12 dicembre 2019 del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’aumento del saggio di interessi legali
Il comma 1 dell’art. 1284 c.c., come sostituito dall’art. 2, comma 185L. 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che “il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo”.
Il Ministero dell’economia e delle finanza, in virtù di questo potere, e tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato, ha fissato allo 0,05% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il saggio degli interessi legali di cui all’ art. 1284 c.c.
L’evoluzione del saggio di interessi nell’ultimo periodo
Nel recente passato il saggio degli interessi legali ha avuto questo andamento:
– 2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999 (D.M. 10 dicembre 1998);
– 3,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2001 (D.M. 11 dicembre 2000);
– 3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002 (D.M. 11 dicembre 2001);
– 2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004 (D.M. 1° dicembre 2003);
– 3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008 (D.M. 12 dicembre 2007);
– 1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010 (D.M. 4 dicembre 2009);
– 1,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (D.M. 7 dicembre 2010);
– 2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012 (D.M. 12 dicembre 2011);
– 1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014 (D.M.12 dicembre 2013);
– 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015 (D.M. 11 dicembre 2014);
– 0,2 per conto a decorrere dal 1° gennaio 2016 (D.M. 11 dicembre 2015);
– 0,1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017 (D.M. 7 dicembre 2016);
– 0,3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018 (D.M. 13 dicembre 2017);
– 0,8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019 (D.M. 12 dicembre 2018);
– 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020 (D.M. 12 dicembre 2019).
Come si può constatare, rispetto al 2019, il tasso si è quasi azzerato. Dal 1999 è il tasso più basso.
Gli effetti per i tributi locali
La misura del tasso di interesse legale è importante per i tributi locali. Infatti, ai fini degli interessi in materia di tributi locali, il comma 165, dell’art. 1L. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che “La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”

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