23/12/2019 – Funzioni Locali – Progressioni economiche orizzontali

In data 31.12.2018, un ente ha sottoscritto il contratto integrativo, prevedendo l’attivazione della progressione economica orizzontale con decorrenza 1.6.2018. Alla luce di quanto previsto dall’art.16, comma 7, del CCNL delle Funzioni locali tale decorrenza può ritenersi corretta, anche se il procedimento per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con l’approvazione della relativa graduatoria, si è concluso nel 2019?
 
Come espressamente stabilito dall’art. 16, comma 7, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
Conseguentemente, se il contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche è stato sottoscritto definitivamente,  presso l’ente, comunque nel 2018,  le stesse non avrebbero potuto avere decorrenza antecedente al 1° gennaio del 2018 (ma avrebbero potuto avere anche una diversa data del 2018, successiva al 1° gennaio, che le parti avranno ritenuto opportuno a tal fine prevedere).
Se, pertanto, nel caso concreto sottoposto, il contratto integrativo dell’ente è stato sottoscritto in data 31 dicembre 2018, e sulla base degli accordi in esso contenuti, la decorrenza delle progressioni orizzontali è stata fissata alla data del 1° giugno 2018, tale disciplina può ritenersi coerente con le previsioni del citato art. 16, comma 7, del CCNL del 21.5.2018.
Per completezza, informativa, si ricorda che le posizioni economiche “nuove” D7, C6, B8 e A6, previste dalla Tabella C allegata al CCNL del 21.5.2018, non possono avere comunque decorrenza anteriore all’1.4.2018, dato che esse sono state istituite dalla contrattazione collettiva nazionale solo da tale data.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto