23/12/2019 – Funzioni Locali – Orario di lavoro

Un dipendente, con un’articolazione oraria su sei giorni settimanali ed il riposo coincidente con la domenica, nel caso effettui una prestazione lavorativa di sei ore nel giorno del riposo settimanale, può rinunziare a fruire del riposo compensativo sostituendolo con forme di monetizzazione? Un dipendente che in una giornata non lavorativa effettui una prestazione di lavoro straordinario che verrà liquidata come tale, ha diritto a percepire anche l’indennità di condizioni di lavoro?
 
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:
 
problematica n.1
In ordine alla portata contenutistica dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, l’Aran nei propri orientamenti ha sempre precisato che:
a) dal punto di vista del trattamento economico, al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta solo un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett.b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all’art.10, comma 2, lett.b), del CCNL del 9.5.2006, l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 – e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato);
b) al lavoratore spetta, sulla base della medesima disciplina contrattuale, anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa (dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL del 5.10.2001). Le suddette ore dovranno essere portate in detrazione alla durata ordinaria della settimana in cui il lavoratore fruirà del riposo compensativo. L’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato entro i termini contrattualmente stabiliti. In proposito si deve ricordare che si tratta di un riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo, dallo stesso precedentemente non fruito per ragioni di servizio. Proprio, per tale aspetto, si esclude che lo stesso o anche solo parte di esso possa essere oggetto di rinunzia da parte del lavoratore e, quindi, anche che lo stesso possa essere sostituito con forme di monetizzazione.
 
problematica n. 2
Relativamente a tale aspetto, si evidenzia che l’art.24, comma 4, del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che lo specifico compenso previsto per il lavoro reso nel giorno del riposo settimanale è pienamente cumulabile con ogni altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. Si tratta di un trattamento di maggior favore che viene riconosciuto, formalmente e chiaramente, solo al dipendente che, eccezionalmente, viene chiamato a rendere la prestazione lavorativa nel giorno del riposo settimanale e che, conseguentemente in mancanza di indicazioni in tal senso, è insuscettibile di estensione, anche in via analogica, altre ipotesi ugualmente considerate dalla disciplina dell’art.24: attività lavorativa prestata in via eccezionale in giornata festiva infrasettimanale  (comma 2); attività lavorativa prestata, in via eccezionale, in giornata feriale non lavorativa (il sabato), in presenza di una articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni (comma 3).

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