20/12/2019 – Per i giudici amministrativi non sono ostensibili le schede di valutazione degli altri dirigenti

Per i giudici amministrativi non sono ostensibili le schede di valutazione degli altri dirigenti
V. Giannotti, G. Popolla (La Gazzetta degli Enti Locali 20/12/2019)
L’ostensione delle schede di valutazione dei dirigenti, da parte del dirigente valutato in misura da lui ritenuta non congrua, ai fini dell’esercizio della difesa in giudizio, trova divisi i giudici amministrativi. Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (tra le tante TAR Abruzzo sentenza n. 288/2015) le schede di valutazione dei dirigenti sono dunque ostensibili in quanto il diritto di chi intende tutelare la propria posizione giuridica supera quello alla riservatezza dei dirigenti anche per quanto riguarda le informazioni psico-attitudinali contenute in quelle schede, posto che un eventuale utilizzo improprio può adeguatamente essere tutelato dall’ordinamento. Un nuovo approccio nega, invece, il diritto all’ostensione. Infatti, una più recente giurisprudenza amministrativa – TAR Puglia sentenza n. 1097/2019– ha evidenziato che la valutazione espressa nei confronti dei dipendenti pubblici non è un provvedimento amministrativo, bensì un atto di natura privatistica di gestione del rapporto di lavoro, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001, come d’altra parte sostenuto dagli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico.

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