20/12/2019 – Lo schema di decreto licenziato dalla Stato-città consente di assumere extra turnover – Più assunti negli enti virtuosi – Premiati i comuni con una bassa spesa del personale

Lo schema di decreto licenziato dalla Stato-città consente di assumere extra turnover – Più assunti negli enti virtuosi – Premiati i comuni con una bassa spesa del personale
di Liliana Cirillo ed Eugenio Piscino
Licenziato dalla Conferenza stato-città ed autonomie locali, nella seduta dell’11 dicembre 2019 lo schema di decreto ministeriale sui «nuovi limiti assunzionali» per i comuni, in base alla sostenibilità finanziaria, secondo le previsioni dell’art. 33 del decreto crescita (dl n. 34/2019, convertito con modifiche nella legge n.58/2019).
Vengono prioritariamente date le definizioni di «spesa del personale» ed «entrate correnti» che, messe a confronto, daranno origine a valori percentuali che determineranno la maggiore o minore virtuosità dell’amministrazione e la conseguente eventuale «premialità». Si individuano, indi, all’art. 3, nove fasce demografiche di appartenenza.
La prima tabella, presente nel decreto, indica i valori percentuali «virtuosi», suddivisi per fascia demografica, del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni che si collochino al di sotto di questo valore soglia, potranno incrementare la spesa di personale, registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore a quello stesso valore soglia. Dovrà permanere la coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
Per il quinquennio 2020/2024 viene introdotto un differente principio premiale, per i comuni che non superano le soglie della tabella innanzi descritta. Si potrà incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale, registrata nel 2018, fino a un valore percentuale non superiore a quello indicato in una ulteriore tabella (prevista all’art. 5 e articolata per anni e fasce demografiche), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando sia il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, asseverato dall’organo di revisione, sia del valore soglia di cui all’articolo 4 comma 1 (ossia del valore soglia della tabella qui definita «virtuosa»). Per lo stesso quinquennio, si potranno utilizzare i resti assunzionali dei cinque anni antecedenti il 2020, senza tuttavia superare il rapporto spese di personale/spesa corrente indicati nella prima tabella, per ciascuna fascia demografica. Sono, per il medesimo quinquennio, dettate particolari disposizioni per i comuni sotto i 5 mila abitanti.
La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dagli incrementi, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (media del triennio 2011/2013). Il decreto ministeriale messo a punto dal ministro della p.a. Fabiana Dadone prevede una terza tabella, sempre suddivisa per fasce demografiche, con valori soglia del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, leggermente più alti, superati i quali, le amministrazioni interessate, dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, fino al conseguimento, nell’anno 2025, del predetto valore soglia, anche applicando un turnover inferiore al 100%.
A decorrere dal 2025, per i comuni che superano i valori della tabella in esame, scatta una «sanzione», consistente nell’applicazione del turnover al 30%, fino al conseguimento del valore superato. I comuni che superano le soglie «premiali» e si mantengono al di sotto di quelle limite, non potranno procedere ad incrementi della spesa di personale, come rilevata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I parametri, infine, saranno aggiornati ogni cinque anni. Le disposizioni si applicheranno a partire dall’anno 2020.
Invero, nelle premesse, viene anche specificato che il decreto potrà essere adottato soltanto a seguito dell’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2020. La previsione della «doppia soglia» e la garanzia, in fase di prima applicazione del decreto, che i comuni di piccole dimensioni, collocati sotto la prima soglia, possano effettuare l’assunzione di almeno una unità di personale, sono state richieste dall’Anci. Non sono, tuttavia, attualmente presenti nell’articolo 33, comma 2 del decreto crescita. Il governo ha presentato, pertanto, un emendamento al disegno di legge di Bilancio, per la modifica dell’art. 33 citato.
Manca nel decreto qualsiasi indicazione sulle modalità di calcolo del trattamento accessorio come indicate nell’articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019. Viene soltanto specificato, all’art. 1 che queste, in quanto conseguenti alle previsioni del provvedimento approvando, si applicano ai comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

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