Print Friendly, PDF & Email
«No» alla decadenza dall’azione disciplinare fuori tempo se l’ente deve accertare la violazione
di Michele Nico
Il termine per l’avvio dell’azione disciplinare, in caso di una infrazione ai doveri d’ufficio che preveda il licenziamento del dipendente, non è automaticamente e rigidamente connesso alla momento della segnalazione o della denuncia del fatto, perché se lo fosse l’amministrazione non avrebbe i necessari margini di tempo e l’autonomia di valutazione per sondare la fondatezza della denuncia e l’attendibilità della fonte della notitia criminis. Questo il principio formulato dalla Corte d’appello, sezione lavoro, di Ancona con la sentenza n. 370/2019.

La massima è importante perché dà tempo e modo all’amministrazione di valutare al meglio l’infrazione del dipendente per le conseguenti misure del caso, senza il rischio di incorrere nella decadenza dall’azione disciplinare per inottemperanza del termine previsto dall’articolo 55-bis, comma 4, del Dlgs 165/2001, fissato in massimo 40 giorni, articolato in più fasi, tra la data in cui l’ufficio abbia acquisito notizia dell’infrazione e la data della contestazione dell’addebito.

Secondo questo disposto, nel caso di infrazione che preveda l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale «il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione (…) provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno 20 giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa».

Torna in alto