Print Friendly, PDF & Email
Definizione degli elementi strutturali della pergotenda ed effetti sul regime amministrativo degli interventi edilizi
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
Un Comune è intervenuto con un’ordinanza di demolizione e con sanzione pecuniaria nei confronti dei responsabili dell’installazione di una struttura a forma di L, in materiale metallico e plastico su parte del giardino di pertinenza di un immobile, per una superficie di circa mq. 180,00 sulla quale sono state poste n. 7 tende retrattili impermeabili a copertura dell’intera superficie. L’ipotesi in questione si qualifica come “pergotenda”, una soluzione tecnica ormai molto diffusa per soddisfare esigenze di copertura di spazi in modo non permanente e strutturalmente meno invasivo rispetto alle modalità tradizionali. La pergotenda consiste infatti in una struttura leggera, diretta precipuamente a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali ad una migliore vivibilità degli spazi esterni di un’unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. L’opera è dunque retraibile, non tamponata e aperta ai lati.
I soggetti passivi della sanzione, oltre a contestare le modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio, hanno negato che la pergotenda sia riconducibile ad un intervento di “ristrutturazione edilizia”, dovendosi piuttosto considerare l’intervento appartenente all’edilizia libera ex art. 6D.P.R. n. 380 del 2001. Il T.A.R., adito per ottenere l’annullamento dei provvedimenti inibitori, ha però respinto il ricorso, osservando che la pergotenda concretizza “un ampliamento della superficie del “ristorante”, tale da “palesare il soddisfacimento di bisogni non provvisori”, sì da integrare a tutti gli effetti un manufatto subordinato al rilascio del titolo edilizio.
L’appello al Consiglio di Stato: la qualificazione degli elementi strutturali della pergotenda
Di fronte al rigetto del ricorso, gli interessati presentano appello al Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 8190 del 29 novembre 2019 lo ha accolto.
In sostanza, il T.A.R. sarebbe incorso in errore nell’omettere di considerare che le “pergotende”, al pari dei gazebo, pergolati e tettoie leggere sono di per sé incapaci di trasformare le unità edilizie creando un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente. Il Collegio d’appello, in linea con il proprio orientamento, ha ritenuto che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, la pergotenda non necessita di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione. Una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra certo le caratteristiche richieste per il rilascio di un permesso di costruire, incentrate su una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé – sostiene la sentenza n. 8190/2019 – ma la tenda quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. Di conseguenza, l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. A dimostrazione di ciò, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Effetti dell’installazione di condizionatori e climatizzatori
In termini di delimitazione della nozione di pergotenda, il Collegio ha evidenziato che con i caratteri predetti risulterebbero incompatibili i condizionatori eo i climatizzatori, rispetto ai quali, premessa l’irrilevanza di ingombro edilizio, l’amministrazione non ne ha accertato e dimostrato l’allaccio ed il funzionamento. Se quindi nel caso di specie non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento dei climatizzatori, in linea generale va precisato come sia evidente che gli stessi apparecchi, laddove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda.
Altre casistiche: no a permesso di costruire ma sì a titolo abilitativo
La Sentenza del Consiglio di Stato del 16 aprile 2018, n. 2248, ha ritenuto che opere consistenti in una tettoia in legno con copertura in tegole canadesi di mq. 35, con al di sotto di essa un manufatto in ampliamento costituito da alluminio e vetri di m 14 per 2,60 di altezza, non possano rientrare nella nozione di attività edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, secondo la versione applicabile al caso concreto. Nemmeno il comma 2 dello stesso articolo, vigente all’epoca dei fatti, e ora abrogato dal decreto Scia2, presentava fattispecie assimilabili, non trattandosi di manutenzione straordinaria, in quanto la tettoria si configura come elemento nuovo. Né può parlarsi di elemento d’arredo, essendo quest’ultimo riferito ad interventi minimi, tendenzialmente finalizzati all’abbellimento di una struttura preesistente e non ad una nuova struttura peraltro di una certa dimensione.
Si tratta invece di una pertinenza dell’edificio cui accede, finalizzata ad una migliore e più comoda fruizione del terrazzo. Tuttavia, non si profila un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio tale da richiedere la presentazione di un’istanza di permesso di costruire. Non siamo di fronte né ad una nuova costruzione, né ad una ristrutturazione edilizia, in quanto la struttura realizzata non porta ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente. Dalla ricostruzione del Comune, condivisa dal Tribunale, si evince che l’inquadramento dell’opera come soggetta a permesso di costruire, si giustificava per la supposta presenza di nuova volumetria dovuta alla configurazione della tettoia, che risultava aperta su un solo lato. Il Collegio, sulla base della documentazione fotografica prodotta, ha rigettato tale interpretazione, ritenendo invece la tettoria aperta su tre lati, tranne quello aderente al muro.
Altro caso ha riguardato un manufatto in legno realizzato senza titolo abilitativo, della superficie di 33 mq circa, avente un’altezza dal piano di campagna di circa tre metri e adiacente a un fabbricato di proprietà dello stesso ricorrente. Il gazebo non era ancorato al fondo ma soltanto adagiato sul prato allestito a giardino, e il calpestio interno risultava assicurato da una pedana di assi paralleli di legno grezzo, rialzata di alcuni centimetri rispetto al piano di campagna. E’ stato rimarcato il carattere pertinenziale della struttura, anche a fronte delle sue caratteristiche: dimensioni limitate, contiguità al fondo, impossibilità di uso autonomo, mancanza di tamponature laterali e presenza di grate di legno laterali con maglie a rombo intersecate da vegetali rampicanti. La sentenza n. 7221 del 2018 del Consiglio di Stato, esaminata la documentazione anche fotografica, ha osservato che le caratteristiche tipologiche e dimensionali del manufatto, erano tali da escludere che la fattispecie potesse ricadere tra gli interventi edilizi comportanti una durevole e rilevante trasformazione del territorio sì da imporre il rilascio del permesso di costruire. Al contrario, l’intervento è apparso qualificabile come manutenzione straordinaria o anche, addirittura, come arredo esterno pertinenziale riferito a un manufatto di non disagevole rimovibilità.
Il regime di edilizia libera: la disciplina
In forza della nuova classificazione degli interventi edilizi introdotta dal D.Lgs. n. 222 del 2016 (decreto Scia2), la disciplina dei regimi amministrativi e dei titoli abilitativi ha subito importanti modifiche. Se andiamo ad esaminare il nuovo glossario dell’edilizia libera, recentemente approvato con D.M. 2 marzo 2018, possiamo notare come gli elementi di arredo delle aree di pertinenza si sostanzino in pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo, per i quali si ammettono interventi di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento.

Torna in alto