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Amministratori e responsabilità amministrativa e contabile
A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 16/12/2019)
“Per il presidente che ha nominato direttore generale un pensionato e per i componenti la giunta, nonché per il dirigente che ha dato parere favorevole, matura responsabilità amministrativa/contabile per la nomina di un pensionato a direttore generale se tale incarico è stato conferito dopo l’entrata in vigore della norma che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali ai soggetti che sono in quiescenza. Nel caso di conferimento di incarichi in modo illegittimo determina la maturazione di responsabilità in capo agli amministratori. Se i funzionari hanno indotto in errore gli amministratori, la responsabilità amministrativa e/o contabile matura in capo ai funzionari. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalle sentenze della Corte dei conti in materia di suddivisione della responsabilità amministrativa tra amministratori e dirigenti.
La nomina a direttore generale di un pensionato
Matura responsabilità amministrativa per la nomina a direttore generale di un pensionato in capo al presidente della provincia, ai componenti la giunta ed al dirigente del settore personale che ha espresso un parere di regolarità tecnica. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti n. 361/2019.

Nel caso specifico occorre evidenziare in premessa che “il tentativo di affermare che il direttore generale sia qualcosa di diverso dai dirigenti e, perciò, a costoro non assimilabile è macroscopicamente sterile. Nel processo di modernizzazione che ha interessato la disciplina degli enti locali territoriale ruolo preminente ha avuto la separazione fra il ruolo di indirizzo politico-strategico e quello gestionale, realizzata, fra l’altro, attraverso la valorizzazione della figura dei dirigenti e dei compiti loro affidati”.

A conferma che siamo in presenza di un dirigente vanno le considerazioni per cui le disposizioni sul direttore generale vengono inserite nella parte del d.lgs. n. 267/2000 riguardante la dirigenza e che “la funzione da esso esercitata è tipicamente di natura dirigenziale, essendo orientata a curare aspetti che rappresentano il distillato del ruolo direttivo”. E, a conferma, “la giurisprudenza sia amministrativa che della Corte di Cassazione ha pacificamente ritenuto il direttore generale annoverabile tra i dirigenti”.

Viene inoltre affermato che “la violazione di tale disposizione (nda la nomina a dirigente di un pensionato) è stata correttamente ritenuta fonte di danno erariale, avendo originato in esborso non dovuto (trattamento retributivo corrisposto al direttore generale)”.

 
 

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