Print Friendly, PDF & Email
Responsabilità della Pubblica Amministrazione per la violazione del termine finale del procedimento. Configurabilità del danno da ritardo.
 
Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 5 dicembre 2019, n. 8337.
Dalla semplice violazione del termine per la conclusione di un procedimento amministrativo, che non abbia natura perentoria, non discende ex se la responsabilità della pubblica Amministrazione per danno da ritardo, secondo una nozione meramente calendaristica e formale dei tempi procedimentali, perché occorre che tale danno sia imputabile alla pubblica Amministrazione in forma di inerzia immotivata e/o di inescusabile negligenza.

In particolare (come nel caso di specie) ove i tempi procedimentali abbiano subito un sensibile allungamento per la complessità procedurale dell’iter accertativo relativamente all’evento rilevante, considerando l’elevato numero di passaggi amministrativi cadenzati dalla normativa primaria e secondaria (la quale prevede una fase di verifica delle precondizioni per gli interventi, di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 154 del 2004, e in particolare per l’attivazione del procedimento, di cui ora all’art. 4 del D.M. 8 gennaio 2008) la successiva fase istruttoria, con l’acquisizione e la verifica di copiosa documentazione, con il parere obbligatorio di organi consultivi (che si sono dovuti pronunciare sul riconoscimento dell’evento eccezionale) i supplementi istruttori resi necessari dagli approfondimenti e dalle verifiche opportune, le richieste di integrazioni documentali motivate da carenza imputabili anche alla domanda che ha dato impulso alla procedura nonché i tempi dei controlli contabili.

Torna in alto