09/12/2019 – Oneri per sepoltura di indigente non residente.

Oneri per sepoltura di indigente non residente.
 29 Novembre 2019
 
Sintesi/Massima 
Oneri per sepoltura di indigente non residente. Alla luce dell’art.50 del d.P.R. n.285/1990 che prevede il diritto di sepoltura per i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza (fatta salva la richiesta privata di altra destinazione), l’onere dovrebbe ricadere sul Comune ove avvenga il decesso, indipendentemente dalla residenza posseduta in vita dal defunto.
Testo 
E’ stato chiesto se competa all’Ente sostenere gli oneri della sepoltura di un indigente deceduto sul proprio territorio, ma residente in altro Comune.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che  la gratuità del servizio di inumazione per gli indigenti è prevista dall’art.1, comma 7 bis, del d.l. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con modificazioni dalla L.28 febbraio 2001 n.26, di interpretazione del comma 4 dell’articolo 12 del d.l. 359/1987.

La normativa, tuttavia non detta specifica disposizioni in ordine alla fattispecie in esame. Soccorre, in proposito, il parere del Consiglio di Stato n.12466/2012 – 896/2013 del 26.02.2013, reso in merito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in ordine alla legittimità di un regolamento comunale di polizia mortuaria cimiteriale e delle tariffe cimiteriali.

Il Consiglio di Stato ha richiamato l’articolo 50 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria, il quale prevede che nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione, sia i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza che i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.

Il Supremo Consesso ha specificato che l’autorità comunale non può rifiutare l’accoglimento ovvero diversificare i presupposti per la sepoltura nel cimitero … sulla base della residenza.

Ciò posto, vero è che la fattispecie oggetto del parere del C.d.S. si differenzia dalla odierna questione, ma è identico il principio del divieto di discriminazione del defunto sul territorio del comune in base alla residenza.

Il Consiglio di Stato, altresì, ha richiamato la direttiva europea del 12 dicembre 2006 n.2006/123/CE “direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno” che all’art.20 dispone: “Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi”.

Pertanto, nel caso specifico, proprio alla luce del citato art.50 del d.P.R. n.285/1990 che prevede il diritto di sepoltura per i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza (fatta salva la richiesta privata di altra destinazione), l’onere dovrebbe ricadere sul Comune ove avvenga il decesso, indipendentemente dalla residenza posseduta in vita dal defunto.

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