03/12/2019 – PA, Incarico Dirigenziale senza laurea: sussiste danno erariale

PA, Incarico Dirigenziale senza laurea: sussiste danno erariale
lentepubblica.it • 2 Dicembre 2019
 
Ecco cosa ha stabilito la Corte dei Conti in merito alla casistica di un incarico dirigenziale nella PA assegnato senza i dovuti titoli.

PA, Incarico Dirigenziale senza laurea: a prendere una decisione è la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Veneto, con la sentenza del 20 novembre 2019, n. 182.
Nel sistema degli enti locali è prevista la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL, disposizione che fa salva, però, la necessità che sussistano i requisiti di accesso previsti in relazione alla qualifica da ricoprire.
Incarico Dirigenziale senza laurea nella PA
A tal proposito, l’art. 19 del D.lgs. 165/2001 – così come modificato dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 150/09 che ne ha esteso l’applicazione a tutte le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 -, avente ad oggetto l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, fa riferimento alla formazione universitaria e post universitaria ai fini della verifica della particolare qualificazione professionale.
Pertanto, alla dirigenza si accede per concorso necessariamente con la laurea; tale titolo va preteso anche per gli incarichi a contratto.
Anche l’art. 28 del medesimo decreto legislativo prevede il possesso di titolo di studio pari alla laurea per l’accesso alle qualifiche dirigenziali a tempo indeterminato.
L’attribuzione di detto incarico, decorrente dal 11 giugno 2013 e cessato con il termine del mandato del Sindaco nel maggio 2018, non può, quindi, secondo la Procura, considerarsi legittima e ha comportato il riconoscimento al predetto funzionario di un trattamento economico superiore a quello che gli sarebbe spettato se la responsabilità della medesima Area gli fosse stata attribuita attraverso il riconoscimento di una c.d. posizione organizzativa
Nel caso in esame, la sentenza rigetta integralmente l’argomentazione difensiva, secondo la quale, il sindaco doveva essere considerato non responsabile per particolare ambiguità e complessità della normativa sulla materia.
Il relativo differenziale è, dunque, la misura del danno arrecato al Comune in questione.

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