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Danno erariale e all’immagine per il dipendente che in malattia prolungata pratica sport
di Vincenzo Giannotti
Pugno di ferro della Corte dei conti dell’Umbria (sentenza n. 79/2019) che ha condannato per danno erariale e all’immagine il dipendente pubblico che, in malattia prolungata per causa di servizio, svolgeva attività sportive incompatibili con le indicazioni mediche ricevute. In altri termini, i giudici contabili hanno ritenuto che i pubblici dipendenti, affetti da patologie simili a quelle del convenuto, ben possono prestare la propria attività lavorativa specie se la medesima non appare più onerosa di quella posta in essere nel corso della partecipazione alle gare sportive, potendo considerare quest’ultime anche come causa di aggravamento delle sue condizioni di salute. Pertanto, tutto il periodo di malattia, dove il dipendente ha ricevuto piena remunerazione, ha rappresentato il danno erariale. A questo va aggiunto anche quello all’immagine, impiegando per analogia i medesimi criteri utilizzati dal legislatore per la lotta ai cosiddetti «furbetti del cartellino (articolo 55-quinques, comma 2, e 55-quater, comma 3-quater, del Dlgs 165/2001), pari a sei mensilità dello stipendio.

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