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Negli appalti sopra i 200 mila euro aggiudicazione al prezzo più basso  

di ANDREA MASCOLINI – Italia Oggi – 12 Aprile 2019

In arrivo le linee guida del ministero delle infrastrutture per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico; nel codice appalti è previsto il ricorso alla procedura aperta sopra i 200 mila euro e l’aggiudicazione con il prezzo più basso; l’ impresa fallita in esercizio provvisorio non potrà partecipare a nuove gare; Sono questi alcuni dei punti qualificanti del nuovo testo (42 pagine) datato 8 aprile del decreto «sblocca cantieri», che adesso andrebbe denominato anche «sisma e rigenerazione urbana»; quasi un decreto «omnibus», che dovrebbe essere a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale (stando alle dichiarazioni di ieri del vice premier Di Maio)

Fra le novità del testo diverse disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, che intervengono sul dpr 380/2001, fra cui quella che stabilisce che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico; inserite anche norme di chiarimento sui cosiddetti «interventi rilevanti» nelle zone sismiche (zone 1 e 2 ad alta sismicità), a «minore rilevanza» e per gli interventi «privi di rilevanza». Importante la disposizione, che rinvia alle linee guida del ministero delle infrastrutture per l’ individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’ articolo 93 del dpr 380.

Nelle more dell’ emanazione delle linee guida, le regioni possono, comunque, dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’ emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. Compaiono nel provvedimento disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa. In particolare, intervenendo sull’ articolo 110 del codice dei contratti si introduce una nuova formulazione che non consentirà più all’ impresa fallita, in esercizio provvisorio di continuità, di prendere parte a nuove gare pubbliche, sia indirettamente, sia in subappalto.

Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Sono poi state aggiunte ex novo intere discipline, ad esempio su criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica e privata post terremoto (incluse disposizioni sulla concessione e sull’ erogazione dei contributi. Fra le novità relative al codice appalti anche la norma che, modificando l’ art. 76, prevede che sia dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’ articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’ amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’ esito della verifica della documentazione attestante l’ assenza dei motivi di esclusione di cui all’ articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Nel testo si prevede che per gli affidamenti oltre 200 mila euro di lavori (al di sotto e fino a 40 mila euro, si utilizzerà la procedura negoziata senza bando con invito a tre) e oltre la soglia europea per servizi e forniture, si proceda con procedura aperta.

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