09/04/2019 – Appalti, confronto a tre nei lavori fino a 200mila euro  

Appalti, confronto a tre nei lavori fino a 200mila euro  

di Alberto Barbiero – Il Sole 24 Ore – 08 Aprile 2019

Le stazioni appaltanti dovranno effettuare gare con procedura aperta per l’ acquisizione di appalti di lavori sopra i 200mila euro e fino sino alla soglia comunitaria, mentre nella fascia tra i 40mila e i 200mila euro avranno modo di ricorrere a una procedura con confronto competitivo con obbligo di invito a soli tre operatori; in entrambe le fasce si potrà utilizzare il criterio del prezzo più basso. Il decreto «sblocca-cantieri» rivoluziona le procedure per l’ affidamento della realizzazione di opere di valore inferiore alla soglia comunitaria contenuta nell’ articolo 36 del Codice contratti, lasciando invece invariato l’ assetto generale dei percorsi per l’ acquisizione di beni e servizi.

Su questi ricadono però alcune novità utilizzabili nelle procedure selettive indipendentemente dall’ oggetto dell’ appalto. Le innovazioni del decreto si traducono nell’ eliminazione della possibilità di utilizzare l’ affidamento diretto per gli appalti di lavori tra i 40mila e i 150mila euro (in conseguenza dell’ abrogazione del comma 912 della manovra 2019), mantenendolo (come per beni e servizi) solo entro i 40mila euro.

La fascia intermedia è rimodulata dalle nuove norme (che riformulano alcune parti dell’ articolo 36, comma 2, lettera b del Codice dei contratti) in uno spazio operativo compreso quindi tra i 40mila e il nuovo limite di 200mila euro, nel quale le stazioni appaltanti possono affidare la realizzazione di opere con procedure negoziate (con confronto comparativo) e obbligo di invito ad almeno tre operatori economici. La novità maggiore si ha invece per gli appalti tra 200mila euro e la soglia eurounitaria per i lavori, 5.548.000 euro: in questa fascia (nella quale scompare il valore intermedio di un milione di euro) le stazioni appaltanti dovranno affidare gli appalti con la procedura aperta disciplinata dall’ articolo 60 del Codice dei contratti, pur potendo utilizzare l’ esclusione automatica delle offerte anomale.

L’ innovazione ha rilevanti implicazioni operative, in quanto per appalti sopra i 500mila euro l’ articolo 36, comma 9 prevede l’ obbligo di pubblicazione del bando integrale sulla Gazzetta ufficiale, sul profilo del committente e sui siti dell’ osservatorio e del Mit oltre che, per estratto, su un quotidiano nazionale e uno locale. Per le acquisizioni di beni e servizi il decreto non modifica le procedure di affidamento, mantenendo quello diretto entro i 40mila euro e la mini-gara con invito al almeno cinque operatori oltre questo valore e fino alle soglie eurounitarie (221mila e 750mila euro per i soli servizi compresi nell’ allegato IX).

Il decreto innova molto le procedure selettive (sia negoziate sia aperte) nel sottosoglia, stabilendo anzitutto che in questo ambito, fatte salve le situazioni in cui è obbligatorio l’ utilizzo del criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa individuate dall’ articolo 95, comma 3 del Codice, le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti sulla base del criterio del minor prezzo: se vogliono comunque utilizzare l’ offerta economicamente più vantaggiosa (quindi al di fuori dei casi obbligatori), devono motivare la scelta.

L’ ulteriore rilevante innovazione procedurale introdotta dal decreto «sblocca-cantieri» si trova nella nuova disposizione portata dal riformulato articolo 36, comma 5 del Codice, che consente alle amministrazioni di effettuare la valutazione delle offerte economiche prima dell’ analisi della documentazione amministrativa relativa a requisiti e documenti per la partecipazione alla gara.

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