05/04/2019 – Trasparenza sulle liti – I consiglieri possono accedere agli atti

Le vertenze che riguardano l’ente non possono essere coperte da segreto 

Trasparenza sulle liti

I consiglieri possono accedere agli atti

Il consigliere comunale può accedere alla copia di una lettera inviata dal servizio legale interno concernente una diffida ricevuta dall’ente?

L’esercizio del diritto di accesso, esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, è definito dal Consiglio di stato (sentenza n.4471/2005) «diritto soggettivo pubblico funzionalizzato», finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività; si tratta, all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del comune di residenza (art. 10 Tuel) o, più in generale, nei confronti della p.a., disciplinato dalla legge n. 241/90 (cfr. Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 28 ottobre 2014).

Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio; gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso (Consiglio di stato, sez. V, n. 6963/2010).

Peraltro, in fattispecie analoga, il Consiglio di stato, sez. V, con decisione 4/5/2004, n. 2716, riguardo alla normativa prevista dal dpcm n. 200 del 26.1.1996, recante il regolamento per la categoria di documenti dell’Avvocatura dello stato sottratti al diritto di accesso, ha rilevato che le limitazioni ivi previste «non possono applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall’amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo». Anche il Tar Lombardia – Milano – con sentenza n. 2363 del 23.09.2014 ha riconosciuto un ampio diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti del comune in quanto «non è in dubbio che possa essere ostensibile anche documentazione che, per ragioni di riservatezza, non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, essendo il consigliere tenuto al segreto d’ufficio (v. anche Cons. stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525)».

Pertanto, anche in presenza di una norma regolamentare che limita l’accesso agli atti amministrativi relativi a procedimenti «conclusi», la richiesta appare ammissibile, stante, peraltro, l’obbligo di riservatezza a cui è tenuto il consigliere comunale.

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