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Due percorsi incrociati in base alle necessità  

di Gianni Bocchieri – Il Sole 24 Ore – 03 Aprile 2019

Nella sua duplice natura di misura di inserimento lavorativo e di contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza prevede un percorso differenziato che comporta la presa in carico da parte dei servizi sociali dei Comuni e la sottoscrizione di un patto per l’ inclusione sociale, per quei beneficiari che non siano nelle condizioni puntualmente individuate per l’ accesso al processo di ricollocazione lavorativa. Entro trenta giorni dall’ accredito del contributo economico, i nuclei familiari beneficiari in cui nessun componente appartenga alla categoria di coloro che devono andare subito ai centri per l’ impiego per sottoscrivere il patto per il lavoro, vengono convocati dai servizi competenti dei Comuni per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale per la stipula del patto di inclusione sociale. In ogni caso, i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni sono comunque convocati dai centri per l’ impiego. operatori e destinatari

Questo snodo è il punto più critico dell’ intera architettura del Rdc e nemmeno in fase di conversione in legge del decreto si è voluto chiarire come si dovrà attivare la defluenza dei singoli componenti del nucleo tra Cpi e servizi sociali dei Comuni. Più precisamente, il testo normativo si riferisce ai singoli componenti per il percorso di inserimento lavorativo e all’ intero nucleo familiare per quello di inclusione sociale. Non specifica però se il riferimento al nucleo riguardi il gruppo di familiari costituito da coloro che non hanno i requisiti per andare ai Cpi e che dovrebbero quindi rivolgersi ai servizi sociali pur avendo parenti che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e stipulato il patto per il lavoro. Questa mancata chiarezza deriva sicuramente dal fatto che la valutazione multidimensionale, organizzata in un’ analisi preliminare e in un quadro di indagine approfondito, veniva riferita all’ intero nucleo familiare già nella passata esperienza del reddito di inclusione.

In ogni caso, pregiudicherebbe la duplice finalità del Rdc qualunque interpretazione che eviti di far confluire ai Cpi i componenti del nucleo familiari più prossimi al lavoro e ai servizi sociali gli altri con bisogni di altro tipo di aiuto. Infatti, la valutazione multidimensionale è finalizzata a identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, tra cui la situazione economica, quella lavorativa, il profilo di occupabilità e il livello di educazione, istruzione e formazione del nucleo. Inoltre, vengono presi in considerazione i fattori ambientali e di sostegno, tra cui la condizione abitativa e la presenza di reti familiari, di prossimità e sociali. I due patti Oltre al coinvolgimento dei Cpi e dei servizi sociali, la sottoscrizione del patto per l’ inclusione sociale avviene mediante quello degli altri servizi territoriali di cui si rilevi la competenza in sede di valutazione preliminare. Il patto assume così le caratteristiche del progetto personalizzato previsto dal decreto legislativo di istituzione del reddito di inclusione (articolo 6 del Dlgs 147/2017) e include gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà.

Questi ultimi possono essere attivati anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il patto per il lavoro, nel caso in cui venisse rilevata questa loro necessità. In sostanza, sono previsti percorsi incrociati per le due diverse platee di beneficiari di Rdc, che possono essere reindirizzate rispettivamente verso i centri per l’ impiego o i servizi sociali a seconda dell’ esito dell’ analisi preliminare. Già originariamente prevista per i beneficiari di Rdc sottoscrittori del patto di inclusione, con un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del decreto legge istitutivo, è stata introdotta la reciproca possibilità da parte dell’ operatore del Cpi di mandare il sottoscrittore del patto per il lavoro ai servizi comunali, qualora ravvisasse criticità tali da rendere particolarmente difficoltoso l’ avvio di un percorso di inserimento al lavoro. La definizione dei principi e dei criteri generali per l’ identificazione delle suddette particolari criticità viene però demandata a un accordo in sede di Conferenza unificata. Al pari del patto per il lavoro, la sottoscrizione del patto per l’ inclusione sociale comporta l’ obbligo di partecipare a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, per un numero di ore compatibile con le altre attività previste dai Piani, comunque non inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 su consenso di entrambe le parti. Resta fermo il carattere facoltativo della partecipazione ai progetti per i beneficiari del Rdc che non sono tenuti alla stipula dei patti, perché esclusi o esonerati.

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