03/04/2019 – Annullamento in autotutela, la motivazione sull’interesse pubblico

Annullamento in autotutela, la motivazione sull’interesse pubblico

Quando vi è un obbligo di motivazione “ridotto” sull’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento in autotutela: il caso della tutela dell’ambiente

L’obbligo per l’Amministrazione di adeguata motivazione, in particolare sull’interesse pubblico all’annullamento in autotutela di un atto, è affievolito quando il vizio dell’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto vi è stata la  violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza: è il caso della violazione della normativa a tutela dell’ambiente e del territorio.

Tar Sicilia – Palermo, sez. II, 20 marzo 2019, n. 810

L’annullamento d’ufficio in autotutela di un’autorizzazione in sanatoria è l’occasione per il TAR Sicilia per chiarire una serie di principi sui provvedimenti in autotutela e sui presupposti dell’art 21-nonies della Legge 241/1990.

L’obbligo di motivazione in ordine all’interesse pubblico, nei procedimenti di annullamento di ufficio

Posto che l’annullamento in autotutela presuppone che a) l’atto da annullare sia illegittimo e b) che vi sia un interesse pubblico alla sua rimozione, il Tar segnala che l’obbligo di motivazione in materia di presenza di interesse pubblico non è della stessa consistenza per tutti gli atti, in quanto in alcuni settori tale obbligo di motivazione è particolarmente affievolito.

Quanto all’obbligo di motivare in ordine all’interesse pubblico, secondo la giurisprudenza citata in sentenza, “quando il vizio che inficia l’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza, il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell’interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante“(Cons Stato, Sez. V, 11/6/2018, n. 3588).

È stato, infatti, affermato che “che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati: “al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi “(Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8)”.

Alla luce di queste considerazione, il Tar Sicilia ha ritenuto che l’obbligo motivazionale in materia di interesse pubblico è particolarmente affievolito in materia ambientale.

Infatti, posto che  l’interesse ambientale e alla tutela del territorio ha nell’Ordinamento un valore particolarmente pregnante, come emerge dal complesso della normativa, è stato ritenuto che, sotto il profilo del rapporto tra interesse pubblico al ritiro e interesse alla conservazione dell’atto di primo grado, l’onere motivazionale è adeguatamente assolto attraverso il riferimento a tutte le circostanze di fatto da cui ha originato la decisione di procedere in autotutela e al richiamo ai costi per la collettività che dalla compromissione di detto interesse.

Il limite dei 18 mesi e la dimostrazione della ragionevolezza del termine

Quanto ai tempi entro i quali è stato adottato il provvedimento di annullamento in autotutela, il TAR chiarisce che se l’annullamento è intervenuto prima di 18 mesi dall’adozione dell’atto, spetta al ricorrente la dimostrazione, assente nel caso di specie, che l’esercizio del potere di autotutela fosse possibile in tempi più ristretti.

In altre parole, anche se non è detto che un annullamento in autotutela entro i 18 mesi sia di per sé ragionevole, vi è comunque una presunzione di ragionevolezza, a meno di prova contraria: non esiste un obbligo di motivazione sulla ragionevolezza del termine.

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