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Nelle gare pubbliche accesso agli atti con confini allargati  

di Guglielmo Saporito – Il Sole 24 Ore – 20 Agosto 2019
Chi partecipa ad una gara ha accesso ai preventivi di spesa altrui: lo sottolinea il Tar di Milano con la sentenza 630/2019, relativa a un incarico professionale conferito da un ente locale ad una cooperativa per i servizi di assistenza legale. La novità riguarda sia l’ accesso che il procedimento, incerto tra l’ articolo 22 della legge 241/1990 (che esige un interesse al documento cui si chiede accesso) e l’ articolo 5, comma 2 Dlgs 33/2013 (accesso civico generalizzato, senza motivazione). Il Tar propende per la prima soluzione mentre il Consiglio di Stato (3780/2019) per l’ accesso civico generalizzato, perché le materie sottratte all’ accesso sono tassative e non tollerano analogie interpretative: se non si ricada in una materia esplicitamente sottratta (quale la sicurezza nazionale), possono esservi solo specifici casi di limitazione.
Escludendo l’ accesso per mera curiosità o per accaparrarsi dati sensibili coperti dall’ ordinaria segretezza aziendale, tutto il resto è accessibile, perché prevalgono le esigenze generali di «controllo diffuso sul perseguimento dei compiti istituzionali e sull’ utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 5 comma 2 Dlgs 33 /2013) come strumento di prevenzione e contrasto della corruzione. Il settore è in continua evoluzione, perché anche l’ impresa che non ha partecipato a una gara ha diritto ad accedere agli atti della procedura di appalto (Consiglio di Stato 3780/2019), senza che possa rappresentare un ostacolo l’ asserita voluminosità della documentazione di gara. Ad esempio, il principio è stato applicato ad una gara per manutenzione di automezzi Ausl, concedendo l’ accesso non solo al contratto stipulato con l’ aggiudicatario, ma anche ai documenti attestanti i singoli interventi, i preventivi dettagliati, i collaudi ed i pagamenti, anche con la relativa documentazione fiscale dettagliata (le fatture pagate all’ aggiudicatario).
La documentazione fiscale, in particolare, è stata resa accessibile perché non avrebbe potuto compromettere segreti del processo industriale della società aggiudicataria dell’ appalto. Il servizio prestato, infatti, riguardando la manutenzione e riparazione di veicoli (prestazione standardizzata e altamente ripetitiva, con tecniche ed interventi desumibili dai libretti di manutenzione), poteva avere ben pochi segreti commerciali o industriali. In sintesi, non solo vi è accesso indipendentemente dalla partecipazione ad una gara o dalla sua impugnazione (Tar Napoli 2379/2019), ma si può ottenere an che accesso ai preventivi altrui ed alle fatture relative ai lavori svolti, rendendo accessibile e controllabile, oltre la procedura di gara, anche l’ esecuzione dell’ appalto. Fino a poco tempo fa, al di fuori della gara, l’ accesso agli atti di esecuzione di un contratto pubblico era stato, al più, consentito ai subappaltatori creditori dell’ aggiudicataria (Tar Lazio 8639/2013), ma ora l’ accesso si estende anche agli imprenditori in potenziale concorrenza, nonché ai momenti successivi alla gara stessa.

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