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Veneto, del. n. 201– Niente produttività se manca l’accordo decentrato

Pubblicato il 8 agosto 2019

Un sindaco ha chiesto un parere relativamente alla corresponsione di risorse variabili destinate alla performance, qualora il fondo venga costituito nel corso dell’esercizio e il contratto collettivo decentrato integrativo venga sottoscritto negli esercizi successivi.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 201/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° agosto 2019, hanno ribadito che la mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo e la mancata adozione dell’atto unilaterale da parte della p.a., datore di lavoro, non consente l’erogazione di risorse variabili, anche qualora il fondo per il trattamento economico accessorio sia stato costituito nel corso dell’esercizio.
In base a quanto previsto dal principio contabile 4.2., punto 5.2., allegato al d.lgs. 118/2011, le spese relative al trattamento accessorio e premiante devono essere stanziate e impegnate nell’esercizio a cui si riferiscono, e liquidate nell’esercizio successivo a quello di riferimento.
Con la sottoscrizione dell’accordo decentrato (o della pre-intesa) vengono impegnate le spese per le obbligazioni relative al trattamento economico nel bilancio di previsione in cui tali obbligazioni si riferiscono.
I magistrati contabili veneti hanno ribadito che la costituzione del fondo è elemento essenziale per consentire la corretta imputazione delle risorse accessorie e premianti, secondo quanto previsto dal principio contabile sopra richiamato, mentre la sottoscrizione dell’accordo decentrato è elemento indispensabile e necessario per l’erogazione di tali risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante (Corte dei Conti, Sezione Controllo per il Veneto, del. n. 263/2016).
Secondo la Corte dei Conti, la tardiva o mancata contrattazione collettiva decentrata non consente l’erogazione di risorse variabili destinate alla produttività, in quanto mancano i criteri legittimanti l’erogazione di tali risorse(Corte dei Conti, Sezione Controllo per il Friuli, del. n. 29/2018).
In tal caso, l’Amministrazione potrebbe provvedere unilateralmente, anche in via provvisoria, all’adozione di un atto unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo decentrato (ex. art. 40, comma 3 ter, d.lgs. 165/2001).
Pertanto, al fine di poter erogare le risorse variabili destinate alla performance dei dipendenti, occorre che l’Amministrazione costituisca il fondo per il trattamento economico accessorio e che venga altresì sottoscritto il relativo accordo decentrato (o la pre-intesa), nella prima parte dell’esercizio in corso o comunque entro l’anno di riferimento.
 
Leggi la deliberazione

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