06/08/2019 – Bilancio Consolidato Piccoli Comuni 2019: facoltativo da subito?

Bilancio Consolidato Piccoli Comuni 2019: facoltativo da subito?

lentepubblica.it • 5 Agosto 2019
Bilancio Consolidato Piccoli Comuni 2019: è facoltativo già da quest’anno in alcuni casi specifici. Ecco alcuni chiarimenti.

Bilancio Consolidato Piccoli Comuni 2019 facoltativo? A fornire indicazioni è l’IFEL fondazione ANCI, in una seguente nota di chiarimento riservata agli Enti Locali.
Bilancio Consolidato Piccoli Comuni 2019 facoltativo
La nota in questione evidenzia che la facoltatività del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti (prevista dal co. 3, art. 233-bis TUEL) permette di esercitare tale facoltà già nel 2019 (con riferimento all’esercizio finanziario 2018). A prescindere dal comportamento che l’ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale. La cui tenuta è stata resa facoltativa fino al 2019 con modifica, introdotta dal DL Crescita, del co. 2, art. 232 TUEL.
Pertanto il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo anche per gli enti che – nel corso della lunga gestazione della norma di proroga della CEP – abbiano corredato il consuntivo 2018 degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dalla contabilità economico-patrimoniale.
Il comma 3 dell’articolo 227 TUEL non osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi “nelle more dell’adozione della CEP” per gli enti minori (in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la CEP sono tenuti al consolidato), ma non potendo tener conto della facoltatività “assoluta” del bilancio consolidato ora introdotta.
L’obbligo di Bilancio Consolidato
A partire dagli esercizi 2016 e 2017, a norma del Decreto legislativo n. 118/2011 (con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 126/2014), l’approvazione del bilancio consolidato è divenuta cogente anche per gli enti locali italiani elencati all’art. 2, Dlgs 267/2000. Con una gradualità che impone l’obbligo di ottemperare, per l’esercizio 2016 (entro il 30 settembre 2017), agli enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti. Con estensione dell’onere, dal 2018, con riferimento al successivo esercizio 2017, a tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente.
L’instaurazione dell’obbligo risponde all’esigenza di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’ente considerato in tutto il complesso delle sue articolazioni organizzative (esercitate anche attraverso partecipazione e controllo di società ed enti strumentali).
Il perimetro di consolidamento coincide con l’area del cosiddetto “Gruppo amministrazione pubblica” (GAP). Del GAP fanno parte gli enti e gli organismi strumentali, partecipati o controllati, le società controllate o partecipate dalla amministrazione pubblica capofila, in cui la nozione di controllo fa riferimento a un ampio ventaglio situazioni giuridiche, “di diritto”, “di fatto”, e di natura “contrattuale”, prescindendo, ad esempio, dall’esistenza di una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale.
Esonero
L’art.27 enuclea due casi di esonero dall’obbligo di redigere il consolidato per:
  • gruppi di modeste dimensioni (che non abbiano superato per 2 esercizi consecutivi a livello di gruppo, inteso come le imprese che rientrerebbero nel consolidamento, due di tre limiti, ossia un attivo patrimoniale superiore a 20.000.000 € (il limite prima era di 17.500.000 €), ricavi superiori a 40.000.000 € (il limite prima era di 35.000.000 €)e numero dei dipendenti superiore alle 250 unità.
  • subholding (controllanti che a loro volta controllate da altre società soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato): la sub-holding si considera controllata per oltre il 95%, se la percentuale di controllo è inferiore al 95%, la redazione del bilancio consolidato non deve essere stata richiesta da un numero di soci che detengono il 5% del capitale sociale (almeno sei mesi prima della chiusura dell’esercizio), se la capogruppo è residente nella UE e redige il consolidato e se all’interno del gruppo nessuna società è quotata.
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