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Delibera numero 650 del 17 luglio 2019 – Concernente il requisito della condotta integerrima del RPCT di [omissis]

 
Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione
nell’adunanza del 17 luglio 2019;
visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni;

visto l’articolo 1, comma 2, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni;

vista la relazione dell’Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto
  1. In esito a notizie apparse su organi di stampa in data 15.10.2018 sulla posizione, tra gli altri, della [omissis], la quale, condannata per danno erariale, rivestiva il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione di [omissis], il Presidente dell’Autorità ha provveduto a chiedere informazioni al Procuratore della Corte dei Conti per la regione Toscana in data 18.10.2018;
  2. In data 19.10.2018 prot. n. [omissis] è stato acquisito il riscontro del Procuratore regionale, [omissis], la quale in ordine alla posizione della dr.ssa [omissis], titolare della segreteria di [omissis], ha comunicato che la stessa è stata condannata, in via principale, con sentenza n. [omissis] del [omissis] al pagamento del 20% dell’importo di Euro [omissis] a favore di [omissis] di [omissis]. Nella stessa nota di riscontro, viene indicato che il danno deriva dall’acquisto “non trasparente ed in danno di [omissis] di [omissis];
  3. A seguito di quanto deliberato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 26 marzo 2019, l’Ufficio di vigilanza sulle misure anticorruzione, con nota prot. n. [omissis] del 1.4.2019, indirizzata al Presidente di [omissis], dr. [omissis], ha trasmesso la comunicazione di avvio di procedimento di vigilanza, richiedendo la valutazione da parte dell’Amministrazione circa l’opportunità che il soggetto condannato per danno erariale mantenga la specchiata onestà e capacità di gestione per svolgere la funzione di responsabile per la prevenzione della corruzione;
  4. Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. [omissis] del 23.4.2019, il dr. [omissis], Presidente di [omissis], ha comunicato che erano in corso i necessari approfondimenti sulla questione, di cui si sarebbe dato riscontro in tempi brevi;
  5. Con successiva nota, acquisita al protocollo dell’Autorità n. [omissis] del 21 giugno 2019, il Presidente di [omissis] ha rappresentato che, svolti i necessari approfondimenti e acquisiti i pareri tecnici, non si è ravvisata l’opportunità di revocare l’incarico di RPCT all’attuale Segretario generale. Nella predetta nota di riscontro, sono stati allegati il parere del Presidente del Collegio dei Revisori e il parere della Task Force Prevenzione Corruzione e Trasparenza, a firma della dr.ssa [omissis];
  6. È stata acquisita agli atti dell’Autorità copia della sentenza della Corte dei Conti, 2° Sezione giurisdizionale centrale di Appello n. [omissis] (pubblicata il [omissis]), con cui il Giudice contabile ha respinto l’appello di entrambi i ricorrenti e per l’effetto ha confermato la condanna di primo grado, a titolo di dolo, nei confronti della dr.ssa [omissis] – attuale Segretario generale e responsabile per la prevenzione della corruzione di [omissis]  – calcolando l’apporto della stessa alla causazione dell’evento dannoso nei confronti di [omissis] di [omissis] nella misura percentuale del 20%.
 Ritenuto in diritto
Per effetto della richiamata sentenza della Corte dei Conti, la dr.ssa [omissis] è stata definitivamente condannata al pagamento del 20% della somma indicata a titolo di risarcimento del danno erariale nei confronti di [omissis] di [omissis], pari a € [omissis].

In merito il giudice ha evidenziato il pieno coinvolgimento del Segretario generale nella fase di elaborazione e attuazione dell’operazione di acquisto [omissis] a un prezzo significativamente superiore a quello pagato nello stesso periodo da [omissis] di [omissis] per un acquisto identico, operazione effettuata al di fuori dei canali offerti da [omissis], integrando così “un’operazione incongruente rispetto ai prioritari obiettivi di economicità e ragionevolezza che avrebbero dovuto costituire il fondamento dell’azione dell’ente. Per ciò stesso, la Corte ha ritenuto che la descritta operazione sia stata compiuta dalla [omissis]  “nella piena consapevolezza dei profili di criticità che la connotavano e con una fattiva operosità orientata ad imprimere un’apparenza di regolarità ad una iniziativa dai tratti estremamente opachi”, evidenziando altresì la consapevolezza da parte della stessa delle criticità che connotavano la sopra descritta operazione “nell’esercizio delle funzioni tipiche del ruolo istituzionale”, assecondandone lo sviluppo e “contribuendo a realizzarla in termini significativamente sconvenienti per la [omissis]”. 

Nel PNA 2016, punto 5.2, si chiarisce che «il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari». 

Orbene, alla luce delle valutazioni dell’Amministrazione – effettuate sulla base della richiamata sentenza di 1° grado della Corte dei Conti – e della decisione di mantenere nell’incarico di RPCT la dr.ssa [omissis], l’Autorità ritiene opportuno fornire indicazioni sulla questione di carattere generale dell’incidenza delle sentenze di condanna anche non definitive per danno erariale, per comportamento doloso, emesse dalla Corte dei Conti, sul requisito della condotta integerrima del RPCT.

I fatti che costituiscono presupposto delle sentenze di condanna per danno erariale, con riferimento all’accertamento della responsabilità a titolo di dolo, rivestono lo stesso disvalore rispetto ai fatti che determinano una fattispecie di reato, in quanto la pronuncia di condanna della Corte dei Conti accerta una responsabilità che deriva da un danno provocato alla finanza e/o al patrimonio di un ente pubblico, con dolo, ai sensi dell’art. 1 della legge 19 gennaio 1994, n. 20. 

Di conseguenza l’Autorità ritiene che una condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti per comportamento doloso incida sul requisito della condotta integerrima del RPCT, ai fini del conferimento e/o del mantenimento dell’incarico. 

Giova, in proposito, richiamare, quale criterio interpretativo, quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”) che, nel dettare i principi e i criteri direttivi per l’adozione dei decreti legislativi concernenti la materia della dirigenza pubblica, aveva previsto le ipotesi di revoca dell’incarico e divieto di rinnovo degli stessi, “in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose”. 

Diversamente, le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano a valutazioni diversificate, da effettuarsi caso per caso. 

Sulla base di quanto sopra, nel caso di specie, l’Autorità ritiene che il requisito della condotta integerrima del RPCT non sia soddisfatto dall’attuale RPCT di [omissis], dr.ssa [omissis], destinataria di una sentenza di condanna della Corte dei Conti che ha accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
  1. di comunicare all’Amministrazione l’accertamento dell’insussistenza del requisito della condotta integerrima del RPCT, di cui al PNA 2016, in capo alla dr.ssa [omissis], in conseguenza dell’intervento di una sentenza, non definitiva, che ha accertato la commissione dolosa di un danno erariale, rilevante ai fini del mantenimento di detto incarico;
  2. di invitare l’Amministrazione a valutare l’opportunità di revocare l’incarico di RPCT alla dr.ssa [omissis];
  3. di assegnare all’Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra;
  4. di dare comunicazione della delibera al Presidente di [omissis].
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2019
Il Segretario, Maria Esposito

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