Print Friendly, PDF & Email

tratto da ricerca-amministrativa.it e segnalato da segretaridellazio.blogspot.it 

1. Giustizia amministrativa. Interesse al ricorso. Sopravvenuta carenza di interesse. Presupposti. Limiti. 2. Diritto di accesso. Acquisizione di notizie e informazioni e non di documenti. Inammissibilità. Onere della prova dell’esistenza di documenti. Ricade sull’istante. 3. Procedimento amministrativo. Norme sulla partecipazione procedimentale. Esegesi sostanziale e non formalistica. Necessità. 4. Enti locali. Pareri previsti per l’adozione di deliberazioni comunali. Non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni

Cons. St., Sez. V, Sentenza 8 aprile 2014, n. 1663

 

Principio

1. Giustizia amministrativa. Interesse al ricorso. Sopravvenuta carenza di interesse. Presupposti. Limiti.

1.1. In tema di sopravvenuta carenza di interesse, l’individuazione della relativa fattispecie deve essere effettuata con criteri rigorosi e restrittivi per evitare che la preclusione dell’esame del merito della controversia si trasformi in un’inammissibile elusione dell’obbligo del giudice di provvedere sulla domanda (tra le tante, Cons. St., sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4637; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1808).

1.2. La sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 2 agosto 2013, n. 4054; 13 aprile 2012, n. 2116) ovvero quando sia stato adottato dall’amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784).

 

2. Diritto di accesso. Acquisizione di notizie e informazioni e non di documenti. Inammissibilità. Onere della prova dell’esistenza di documenti. Ricade sull’istante.

2.1. La domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (ex multis Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5099; sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3267; sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; 10 aprile 2003, n. 1925), così che è inammissibile l’istanza di accesso avente ad oggetto l’acquisizione di dati, notizie ed informazioni e non di documenti, l’oggetto del diritto di accesso essendo proprio i soli documenti esistenti e non anche quelli inesistenti e mai formati (Cons. St., sez. V, 20 novembre 2013, n. 5483)

2.2. L’ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato (Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515; sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414), e l’onere della prova anche dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all’amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3779).

 

3. Procedimento amministrativo. Norme sulla partecipazione procedimentale. Esegesi sostanziale e non formalistica. Necessità.

Le norme sulla partecipazione procedimentale devono essere interpretate ed applicate in modo non formalistico e sostanziale, con la conseguenza che la loro eventuale violazione non determina l’illegittimità del provvedimento assunto, tutte le volte in cui il contenuto di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso.

 

4. Enti locali. Pareri previsti per l’adozione di deliberazioni comunali. Non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni.

I pareri, previsti per l’adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 256), non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all’individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888). Cons. St., Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663


 

 

N. 01663/2014

N. 01533/2013 REG.RIC.

http://www.ricerca-amministrativa.it/RA/stemma.jpg

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1533 del 2013, proposto da: 

ALESSANDRIA PARCHEGGI S.P.A. SOCIETÀ DI PROGETTO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Coli e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87; 

contro

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Claudio Piacentini, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

nei confronti di

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA’ – A.T.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Mangia e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14 – A4; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, Sezione I, n. 2 del 9 gennaio 2013, resa tra le parti, concernente realizzazione e gestione di parcheggio multipiano interrato – ricerca soggetti privati promotori per la finanza di progetto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alessandria e di Azienda Trasporti e Mobilita’ – A.T.M. S.P.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Santo Gnoni su delega dell’avv. Paolo Coli, Gianluigi Pellegrino e Gabriele Pafundi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

I.1. Con avviso in data 22 dicembre 2005 il Comune di Alessandria sollecitava, ai sensi dell’articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i soggetti privati alla presentazione, quali promotori, di proposte per la realizzazione del “parcheggio interrato piazza Garibaldi” (incluso nel programma triennale dei lavori pubblici 2006 – 2008) a mezzo di concessione di cui all’articolo 19, comma 2, della predetta legge 11 febbraio 1994, n. 109, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi.

Nel predetto avviso, oltre al costo dell’intervento stimato presuntivamente in €. 12.000.000,00 (oltre I.V.A. ed oneri accessori compresi), era espressamente indicato, tra l’altro, che:

a) la realizzazione del parcheggio doveva essere prevista solo in interrato;

b) non erano ammessi parcheggi in superficie, né in elevazione;

c) la costruzione della struttura doveva prevedere la realizzazione di ulteriori posti auto, pertinenziali e non, da destinare, in diritto di superficie, ad uso esclusivo di soggetto privati;

d) la durata della concessione, unica sia per i posti a rotazione che per quelli in diritto di superficie, non poteva essere superiore ad anni 50;

e) il concessionario poteva applicare, per i posti a rotazione, un abbonamento mensile senza riserva di posto e doveva inoltre attenersi alla leva tariffaria riportata nel vigente P.G.T.U. e nell’allegato Programma Parcheggi;

f) nella valutazione della proposta si sarebbe tenuto conto della sistemazione definitiva della piazza, secondo parametri di qualità tecnico – architettonica ed economica, per la cui realizzazione doveva essere presentato uno studio a livello di progettazione preliminare;

g) le opere afferenti tale sistemazione definitiva avrebbero potuto essere eseguite direttamente dal concessionario che si sarebbe impegnato comunque al loro parziale o totale finanziamento con una somma minima di €. 1.000.000,00;

h) un’area da ricavare nella struttura interrata, non superiore a mq. 2.000, poteva essere destinata ad attività commerciali/artigianali legate alla gestione e manutenzione degli autoveicoli;

i) le esigenze e le valutazioni indicate nell’avviso non precludevano al promotore la facoltà di presentare proposte modificative o integrative che prevedessero l’attivazione di altri servizi connessi alla suesposta destinazione dell’intervento;

l) l’amministrazione comunale avrebbe individuato le proposte da mettere a gara ai sensi dell’art. 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, valutandone, in particolare, la fattibilità sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convinzione;

m) la valutazione delle proposte sarebbe avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa [sulla base degli indicati elementi di natura qualitativa (P.1. e P.2.) e quantitativa (tutti i rimanenti): a) P.1. Valore tecnico ed estetico del progetto, punti 35, così articolati: 1.1. valore tecnico opere edili impianto parcheggio, punti 10; 1.2. valore tecnico della soluzione per la sistemazione dei flussi di traffico veicolari e pedonali, punti 10; 1.3. valore tecnico ed estetico impianto aerazione/ventilazione parcheggio, punti 5; 1.4. valore tecnico ed estetico della proposta di sistemazione della piazza, punti 10; b) P.2. Modalità di gestione del servizio, punti 15, così articolati: 2.1. tecnologie impiegate per la gestione (accessi, pagamento), punti 5; 2.2. Integrabilità del servizio con il sistema pubblico della sosta a pagamento, punti 10; c) P.3. Tariffe di sosta (costo orario in €.), punti 5; d) P.4. Durata della concessione, punti 10; e) P.5. Tempo di esecuzione dei lavori, punti 20; f) P.6. Numero dei posti auto a rotazione, punti 10; g) P.7. Valore economico del finanziamento per la riqualificazione della piazza, punti 5].

I.2. Con la delibera n. 393/ – 1029 del 19 dicembre 2007 (avente ad oggetto “Realizzazione e gestione di parcheggio multipiano interrato in Piazza Garibaldi. Valutazione delle proposte presentate ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94 ora 153 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 per l’individuazione del promotore per la concessione dell’intervento di realizzazione e gestione del parcheggio interrato in Piazza Garibaldi”), la Giunta comunale di Alessandria:

a) prendeva atto della graduatoria predisposta dall’organismo di supporto del responsabile unico del procedimento;

b) dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili, sotto i profili di cui all’art. 37 ter della legge n. 109/94, ora art. 154 D. Lgs. 163/06, le cinque proposte presentate, approvando la seguente graduatoria: 1° – promotore n. 4 – A.T.I. costituenda formata da Ruscalla Renato S.p.A. (capogruppo – mandataria), Apcoa Parking Italia S.p.A. e Final S.p.A. (mandanti); 2° – promotore n. 3 – A.T.I. costituenda formata da G.D.M. Costruzioni S.p.A. (capogruppo – mandataria), Auto Ariberto S.p.A. (mandante); 3° – promotore n. 1 – A.T.I. costituenda formata da Zoppi s.r.l. (capogruppo – mandataria), Impresa Tre Colli S.p.A., Boggeri S.p.A. e Asti Servizi Pubblici S.p.A. (mandanti); 4° – promotore n. 2 – A.T.I. costituenda formata da Consorzio Cooperative Costruzioni (capogruppo – mandataria), Codelfa S.p.A. e Parcheggi Italia S.p.A. (mandanti); 5° – promotore n. 5 – A.T.I. costituita formata da Impresa Franzosi Cave e Calcestruzzi (capogruppo – mandataria), Palladio s.r.l., Elettrodelta s.r.l. e Bergo s.r.l. (mandanti);

c) stabiliva di considerare di pubblico interesse e di individuare come tale la proposta dell’A.T.I. costituenda formata da Ruscalla Renato S.p.A. (capogruppo – mandataria), Apcoa Parking Italia S.p.A. e Final S.p.A. (mandanti), con particolare riguardo alla durata della concessione stabilita in 30 anni per il parcheggio a rotazione ed in n. 50 anni per i box da sub concedere in diritto di superficie a terzi, attribuendole il titolo di “promotore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 ter Legge 109/94, ora art. 154 del D.Lgs. 163/06.

Nella predetta delibera veniva anche stabilito, tra l’altro, di porre in gara (punto 5) il progetto costituente la proposta del promotore, come previsto dall’articolo 155 del D. Lgs. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fissando gli elementi di valutazione ed i relativi pesi, e che le offerte dei concorrenti alla procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/06 non potevano prevedere varianti al progetto architettonico posto a base di gara, ma solo migliorie di cui era fornita anche una puntuale indicazione (punto 6).

I.3. Con avviso pubblicato il 6 maggio 2008 veniva bandita la gara per l’affidamento della concessione della “Progettazione, realizzazione e gestione mediante project financing di parcheggio multipiano interrato di piazza Garibaldi”.

Il relativo procedimento, che subiva un arresto a causa della sospensione (disposta con ordinanza cautelare n. 4233 del 22 luglio 2008 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato) dell’efficacia della citata delibera n. 393/-1029 del 19 dicembre 2007, impugnata dalla costituenda A.T.I. tra G.D.M. Costruzioni S.p.A. e Auto Ariberto S.p.A., riprendeva il suo corso a seguito del dispositivo di sentenza n. 48 del 24 ottobre 2008 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I (e della relativa sentenza . 2931 del 21 novembre 2008, di rigetto del ricorso).

Tuttavia l’invito ritualmente inoltrato a tutte le ditte prequalificate rimaneva senza esito e, giusta determinazione del Direttore del Servizio di pianificazione sviluppo territoriale ed economico – Servizio 4010N – U.O.A. Funzioni amministrative dell’area e politiche dell’abitare, n. 134 del 2 febbraio 2012, l’amministrazione, preso atto, tra l’altro, che con sentenza n. 1 del 28 gennaio 2012 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato era stato dichiarato estinto l’appello proposto avverso la ricordata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, n. 2931 del 21 novembre 2008, aggiudicava provvisoriamente al promotore A.T.I. costituenda Ruscalla Renato S.p.A. (capogruppo, mandataria), APCOA Parking Italia S.p..A (mandante), Final S.p.A. (mandante) e Codelfa S.p.A. (mandante) “la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione e gestione di parcheggio multipiano interrato in Piazza Garibaldi, sulla base del progetto preliminare presentato e con gli adeguamenti e /e integrazioni individuate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 393 del 19/12/.2007 e n. 103 del 16.04.2008 e che saranno esplicitate negli incontri con il RUP e con gli uffici comunali competenti”, subordinando l’affidamento della concessione “…alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del DPR 554/99, (ora art. 95 del D.P.R. 207/2010), al D. Lgs. 163/06 s.m.i. nonché all’adempimento di tutti gli oneri richiesti dal bando di gara”.

Con la successiva determinazione n. 336 del 2 marzo 2012, veniva disposta in favore della predetta A.T.I. costituenda Ruscalla Renato S.p.A. (capogruppo, mandataria), APCOA Parking Italia S.p..A (mandante), Final S.p.A. (mandante) e Codelfa S.p.A. (mandante) l’aggiudicazione definitiva della concessione in questione “…alle condizioni che saranno definite nella convenzione – contratto da stipulare con la Società di progetto, coma da dichiarazione del Promotore del 27/02/2012”.

I.4. La Giunta municipale di Alessandria con la delibera n. 125/431ON 185 del 26 aprile 2012 approvava “…in linea tecnica il progetto preliminare – Variante per il “Parcheggio interrato Piazza Garibaldi” presentato, giusta nota prot. 24453/2013 del 19 aprile 2012, dal raggruppamento Promotore, così accogliendo le richieste del promotore di apportare alcune modifiche al progetto preliminare originariamente approvato in ragione del tempo intercorso dalla presentazione della proposta, con revisione anche del piano economico finanziario e della bozza di convenzione.

In particolare le varianti apportate al progetto preliminare erano così indicate:

1) spostamento degli accessi pedonali al parcheggio sui lati nord e sud della piazza, in adiacenza ai portici dei fabbricati ivi presenti, allo scopo di liberare la superficie della piazza dai corpi emergenti;

2) riduzione, a seguito di apposita indagine di mercato, del numero dei box da destinarsi ad uso privato, da realizzare all’interno del parcheggio dagli originari 158 agli attuali 62 (31 al livello – 1 e 31 al livello – 2) ed incremento del numero di posti auto destinati alla sosta pubblica, da 472 a 477 (277 al livello – 1 e 250 al livello – 2);

3) riduzione dell’asse longitudinale dell’area di scavo del parcheggio con suo allontanamento dal lato est (palazzo dell’Orologio);

4) incremento (da 2 a 3) del numero di compartimenti in ciascuno dei due livelli interrati del parcheggio e modifica dell’impianto antincendio;

5) modifiche migliorative del layout e del sistema di collegamento interno tra i due livelli e delle pendenze delle rampe di ingresso e uscita;

6) ottimizzazione tecnico – distributiva di alcuni elementi relativi alle strutture, ai locali tecnici, ai vani scala e all’aerazione;

7) specificazione e ottimizzazione delle aree di cantiere previste ed identificate (come da relazione illustrativa), nonché impegno da parte dei realizzatori del ripristino delle eventuali aree utilizzate come aree di cantiere (Giardini Pubblici, via G. Borsalino o altre zone che risultino necessarie) o soggette al transito dei mezzi dello stesso;

8) intervento per il rifacimento delle vie Savona, via Lanza, via Borsalino e realizzazione della rotonda spartitraffico all’intersezione di Spalto Borgoglio (Corso Terenzio Borsalino) e Viale Brigata Ravenna/Via Savona per consentire un miglioramento della circolazione veicolare verso e da il parcheggio; tali varianti, secondo la predetta delibera “…rivestono carattere migliorativo e risultano conseguentemente di particolare interesse per l’Amministrazione Comunale, nonché vantaggiose per la cittadinanza tutta consentendo una migliore fruizione delle aree interessate ed un rilevante miglioramento della viabilità nelle zone limitrofe al parcheggio”.

Il 18 maggio 2012 (repertorio n. 16417 – raccolta n. 9602) è stata stipulata tra il Comune di Alessandria e la società di progetto Alessandria Parcheggi S.p.A. la convenzione per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione del parcheggio interrato, con annesse aree commerciali, di Piazza Garibaldi e la gestione del parcheggio di Piazza Libertà: per quanto qui interessa occorre segnalare che nelle sue premesse, ripercorrendosi l’intero relativo all’opera in questione, è stato evidenziato che con la delibera n. 125/431ON 185 del 26 aprile 2012 la Giunta comunale aveva confermato il pubblico interesse, ai sensi dell’art, 37 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 104, in ordine alla proposta presentata, come ridefinita di concerto dal promotore e dall’amministrazione pubblica, che prevede: a) la realizzazione di un parcheggio di due piani interrati nel sedime dell’area di Piazza Garibaldi per circa 539 auto/box interrati, destinati in parte alla sosta pubblica a rotazione, in parte alla cessione in diritto di superficie a terzi, oltre un’area commerciale con annessi locali di servizio, sempre interrata di circa mq. 2500, con conseguente riqualificazione della piazza e dei marciapiedi perimetrali a contorno della stessa, esterni ai porticati; b) la riqualificazione delle strade prospicienti Piazza Garibaldi, denominate via Savona, via G. Borsalino e via Lanza, mediante la riqualificazione dei manti di asfalto, il rifacimento delle pavimentazioni – ove necessario – e la sistemazione dei marciapiedi utilizzati per la mobilità pedonale; c) la realizzazione della rotatoria a servizio della pubblica viabilità, inserita all’intersezione tra la via Savona, Corso Borsalino e Spalto Borgoglio, con conseguente riqualificazione dei marciapiedi a contorno di tale viabilità e la realizzazione, altresì, delle piste ciclabili limitrofe ai marciapiedi; d) la gestione, concessa dall’amministrazione comunale a titolo di riequilibrio per i maggiori oneri che il concessionario deve sostenere e per il raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario dell’iniziativa, per la durata di cinque anni, rinnovabili di cinque anni in cinque anni, dell’area di sosta pubblica di Piazza della Libertà, delimitata da sbarre (Parcheggio Libertà).

I.5. L’efficacia della delibera n. 125/431ON 185 del 26 aprile 2012 (e di tutti gli atti presupposti della convenzione) è stata tuttavia sospesa fino al 23 luglio 2012 dalla successiva delibera n. 174/4310N – 261 del 23 giugno 2012 (comunicata alla Alessandria Parcheggi S.p.A. con nota prot. 11908 del 25 giugno 2012).

A fondamento di tale sospensione la Giunta comunale ha assunto la necessità della nuova amministrazione, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 20 ed il 21 maggio 2012, di svolgere approfondimenti istruttori circa i contenuti della precedente delibera n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012 e degli atti presupposti della convenzione stipulata il 18 maggio 2012, anche in ragione degli atti da adottare per la loro effettiva attuazione.

I.6. Alessandria Parcheggi S.p.A., società di progetto, ha ritualmente impugnato detta delibera di sospensione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte chiedendone l’annullamento in uno con tutti gli atti presupposti ed instando altresì per la condanna del Comune di Alessandria, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimità dell’attività amministrativa così posta in essere.

A sostegno dell’impugnativa, precisate le ragioni dell’appartenenza della controversia de qua alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la ricorrente ha dedotto “Violazione di legge. Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241” e “Violazione di legge. Violazione dell’articolo 21 quater della Iegge 07 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’articolo 1372 codice civile. Nullità dell’atto ai sensi dell’articolo 21 septies legge 07 agosto 1990 n. 241”, sostenendo la ingiustificata violazione delle garanzie procedimentali e l’impossibilità giuridica da parte dell’amministrazione di sciogliersi unilateralmente dal vincolo pattizio costituito dalla convenzione; sono state anche esposte le ragioni di fondatezza della domanda risarcitoria, indicandosene approssimativamente anche l’ammontare.

I.7. Con la successiva delibera n. 203/094OX – 320 del 23 luglio 2012 la Giunta comunale di Alessandria, all’esito degli approfondimenti istruttori, ha annullato in autotutela la propria precedente delibera n. 125 del 26 aprile 2012, con conseguente venir meno della convenzione stipulata il 18 maggio 2012.

A fondamento dell’atto di ritiro l’amministrazione ha rilevato la sussistenza di una serie di vizi di legittimità della precedente delibera e puntuali ragioni di interesse pubblico su cui si è diffusamente soffermata con puntuale e approfondita motivazione, con specifico riferimento alla asserita necessità del riequilibrio economico – finanziario e all’affidamento senza gara alla gestione del parcheggio di Piazza Libertà e alle modifiche introdotte con la negoziazione successiva all’aggiudicazione definitiva, circostanze che non solo configuravano una rilevante variazione dell’oggetto della concessione posta a base della procedura ad evidenza pubblica, per quanto determinavano un nuovo equilibrio economico – finanziario con maggiori oneri per l’amministrazione non corrispondenti a maggiori utilità; ciò senza contare che la cessione della gestione di Piazza Libertà contrastava con altra valida ed efficace deliberazione del consiglio comunale, che aveva attribuito la gestione ad altro soggetto, arrecando danno alla società partecipata A.T.M. S.p.A.

I.8. Anche tale nuova deliberazione è stata impugnata da Parcheggi Alessandria S.p.A. con motivi aggiunti, con i quali, oltre a ribadire l’illegittimità degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, sono stati dedotte le seguenti censure:

A) “Violazione di legge. Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 07 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’articolo 10 bis della legge 07 agosto 1990 n. 241”;

B) “Violazione di legge. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione degli articoli 49 e 153 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. Violazione dell’articolo 46 del dpr 21 dicembre 1999 n. 554 ovvero, se ritenuti applicabili, degli articoli 44 e ss. del dpr 05 ottobre 2010 n. 207. Violazione dell’articolo 10 del d.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria della assenza o comunque carenza di motivazione. Incompetenza del Responsabile di Servizio che ha reso il parere di regolarità tecnica”;

C) “Violazione di legge. Violazione dell’articolo 21 nonies della Legge 07 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’articolo 10 della Legge 07 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti di fatto, della insufficiente istruttoria. Omessa considerazione degli interessi del controinteressato”;

D) “Violazione di legge. Violazione dell’articolo 21 nonies della legge 07 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti di fatto, della insufficiente istruttoria. La considerazione degli interessi di ATM. La considerazione, da parte della Giunta Comunale, di interessi di mero fatto, giuridicamente inesistenti”;

E) “Violazione di legge. Violazione degli articoli 143 e 153 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 153. Violazione degli articoli 37 bis, 37 quater, 37 septies della Iegge 11.02.1994 n. 109. Violazione del principio del contrarius actus. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione, della perplessità, della contraddittorietà, dell’illogicità”;

F) “Segue: violazione di legge. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione degli articoli 143 e 153 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 153. Violazione degli articoli 37 bis, 37 quater, 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e del difetto assoluto di motivazione, dell’irrazionalità, dell’illogicità, della perplessità, della contraddittorietà”;

G) “Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore sui presupposti di fatto del difetto di istruttoria, della carente, perplessa e contraddittoria motivazione. Violazione di legge. Violazione dell’articolo 153 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Violazione degli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n. 109”;

H) “Eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Violazione di legge. Violazione degli articoli 143, 147 e 239 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Violazione dell’articolo 207 del d.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207. Violazione dell’articolo 5 della Legge 122/1974”;

I) ”Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’errore sui presupposti di fatto e della intrinseca contraddittorietà”;

J) “Violazione di legge. Violazione degli articoli 143 e 153 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Violazione degli articoli 37 bis e seguenti della Legge 11 febbraio 1994 n. 109. Eccesso di potere. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore sui presupposti di atto, dell’omessa considerazione e del travisamento dei presupposti di fatto, nell’omessa e carente motivazione”.

La ricorrente ha nuovamente denunciato, sotto il profilo procedimentale, la violazione delle fondamentali garanzie partecipative (difettando sia la comunicazione di avvio ovvero il preavviso di rigetto), sottolineando che per l’adozione del provvedimento di autotutela non erano stati acquisiti gli stessi atti sui quali si fondava la delibera annullata (mancando, tra l’altro, i pareri di regolarità tecnica e contabile e quello del responsabile unico del procedimento, del tutto ininfluente ed ultroneo essendo invece l’intervenuto parere dell’avvocatura dell’ente).

Quanto al contenuto della delibera impugnata, la società ricorrente ha osservato che l’amministrazione comunale aveva omesso qualsiasi comparazione degli interessi in gioco e della posizione qualificata che le derivava dalla condizione di promotore e di aggiudicataria definitiva, oltre che del fatto di aver già avviato la progettazione e la fase preordinata alla immissione nelle aree convenzionate; così come, a suo avviso, era stato dato rilievo ad un precedente preteso rapporto contrattuale con A.T.M. S.p.A., da ritenersi nullo ed inesistente per la mancanza del relativo atto scritto, senza contare che era comunque scaduto il 31 dicembre 2011 il contratto di servizio con A.T.M. S.p.A. per l’affidamento della sosta a pagamento; sotto altro profilo ha sottolineato la regolarità e la correttezza del piano economico – finanziario in virtù del quale si era proceduto al “riequilibrio” delle condizioni della convenzioni, osservando che quel piano non era stato oggetto neppure di significative contestazioni, rilevando che la stessa attività istruttoria posta a fondamento della delibera impugnata era in realtà farraginosa, superficiale, priva di qualsiasi adeguato riscontro probatorio e frutto di una malcelata volontà di non consentire la realizzazione dell’opera, tanto più che anche le considerazioni in ordine al preteso affidamento senza gara della gestione del parcheggio di Piazza Libertà contrastavano macroscopicamente con la esplicita previsione di legge, che consente di affidare senza gara all’aggiudicatario le opere di completamento.

E’ stata formulata anche la domanda di risarcimento del danno.

I.9 Con altra domanda notificata il 30 ottobre 2012, la società Alessandria Parcheggi S.p.A., ricordando di aver depositato nel giudizio in corso istanze istruttorie inesitate, ha chiesto la condanna del Comune di Alessandria all’esibizione di tutti i documenti di cui era stata fatta rituale richiesta relativi al procedimento in questione, ivi compresi quelli concernenti i rapporti asseritamente in essere tra la predetta amministrazione comunale e A.T.M. S.p.A., deducendo che solo per alcuni di essi era stata rilasciata copia, mentre per altri era stata consentita solo la visione, mentre per altri era stata addirittura negata ingiustificatamente la stessa qualifica di documenti amministrativi (trattandosi, secondo gli uffici dell’amministrazione, di mere minute).

A sostegno del ricorso è stato lamentato “Violazione di legge. Violazione dell’articolo 13 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Violazione degli articoli 22, 24 e 25 della legge 07 agosto 1990 n. 241. Violazione del dpr 12 aprile 2006 n. 184. Eccesso di potere per erronea, contraddittoria e illogica motivazione. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e carenza di istruttoria. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento di potere”, insistendosi sulla indispensabilità dei predetti documenti per il pieno esercizio del diritto di difesa nella controversia de qua.

I.10. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti Alessandria Parcheggi S.p.A., reiterando tutte le istanze, anche istruttorie, formulate col ricorso originario e con i primi motivi aggiunti, ha chiesto: a) l’accertamento e la dichiarazione di nullità, inesistenza e comunque di illegittimità degli atti amministrativi e contrattuali, in forma scritta o in forma verbale, in forza dei quali il Comune di Alessandria aveva affidato a A.T.M. S.p.A. il servizio pubblico locale di gestione del parcheggio pubblico a pagamento (“sosta a pagamento”) di Piazza della Libertà (dal 4 luglio 2006 e sino alla cessazione dell’affidamento); b) l’accertamento e la declaratoria della insussistenza dei presupposti normativi per l’affidamento da parte del Comune di Alessandria a A.T.M. S.p.A. del servizio pubblico locale di gestione del parcheggio pubblico a pagamento (“sosta a pagamento”) di Piazza della Libertà; c) l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per procedere alla revoca dell’affidamento da parte del Comune di Alessandria a A.T.M. S.p.A. del servizio pubblico locale di gestione del parcheggio pubblico a pagamento (“sosta a pagamento”) di Piazza della Libertà; d) la declaratoria dell’illegittimità e il conseguente annullamento dell’affidamento da parte del Comune di Alessandria a A.T.M. S.p.A. del servizio pubblico locale di gestione del parcheggio pubblico a pagamento (“sosta a pagamento”) di Piazza della Libertà.

A tal fine sono state formulate le seguenti censure:

M) Violazione di legge. Violazione dell’articolo 21 della legge 07 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere della volontario omissione di adempimenti istruttori doverosi, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti di fatto, della insufficiente istruttoria. La considerazione degli interessi di A.T.M. La considerazione, da parte della Giunta Comunale, di interessi di mero fatto, giuridicamente inesistenti. L’omessa considerazione della nullità, inesistenza, inefficacia e comunque illegittimità dell’affidamento de facto della sosta a pagamento su Piazza della Libertà a A.T.M. per violazione dell’articolo 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, degli articoli 1325 e 1418 del codice civile, dell’articolo 38 comma 1 lettere g), i) e comma 3 de d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 16 bis comma 10 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185, dell’articolo 2 del d.l. 25 settembre 2002 n. 210, del D.M. 24 ottobre 2007”;

N) Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, Violazione dell’art. 10 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163”; O) Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza assoluta di istruttoria”;

P) Violazione di legge. Violazione degli articoli 143 e 153 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 153. Violazione degli articoli 37 bis, 37 quater, 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109. Violazione del principio del contrarius actus. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione, della perplessità, della contraddittorietà, dell’illogicità”.

In sintesi, ad avviso della ricorrente, non solo l’amministrazione comunale di Alessandria aveva illegittimamente affidato senza gara ad A.T.M. S.p.A. sia attività strumentali all’attività amministrativa, sia servizi pubblici locali, per quanto tale affidamento non era stato neppure formalizzato, come necessario, in appositi contratti e si svolgeva in via di mero fatto; inoltre A.T.M. S.p.A., che aveva continuato a godere di affidamenti diretti in violazione delle norme vigenti ed in dispregio del principio della concorrenza, si era resa responsabile di gravi irregolarità contributive e nel pagamento di contributi, tasse e imposte, senza che ciò fosse giammai oggetto di rilievo e contestazione da parte del Comune di Alessandria, che pure era socio di maggioranza di A.T.M. S.p.A.; venivano poi ulteriormente sottolineati i profili di carente istruttoria e difetto di motivazione in ordine all’intero procedimento sfociato nel provvedimento impugnato con i primi motivi aggiunti.

I.11. L’adito tribunale, sez. I, con la sentenza n. 2 del 9 gennaio 2013, nella resistenza dell’intimato Comune di Alessandria e di A.T.M. S.p.A., ha:

a) innanzitutto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso la delibera n. 174/431ON – 261 del 23 giugno 2012, di sospensione dell’efficacia della precedente deliberazione n. 125/4310N del 26 aprile 2012, ciò per effetto della successiva delibera n. 203/0940X – 320 del 23 luglio 2012 di annullamento in autotutela della prima (con conseguente irrilevanza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da A.T.M. S.p.A. per omessa notifica dello stesso nei suoi confronti);

b) respinto l’impugnazione della delibera n. 203/0940X – 320 del 23 luglio 2012, ritenendo infondate tutte le censure sollevate: ciò dopo aver rilevato l’abnormità della trattativa privata intercorsa dopo l’aggiudicazione provvisoria per la non chiara necessità di provvedere al “riequilibrio contrattuale”, sfociata poi nella approvazione, successivamente all’aggiudicazione definitiva, di una, peraltro significativa, variante al progetto preliminare (che era stato posto a base della gara per la scelta del concessionario (così alterando anche la stessa procedura di gara e i suoi stessi esiti), tanto più che l’asserito “riequilibrio contrattuale” era consistito in un anomalo affidamento diretto di opere e servizi (realizzazione di una rotatoria e nella gestione del Parcheggio Libertà), del tutto estranei alla procedura di project financing ed alla successiva procedura ad evidenza pubblica;

c) dichiarato infine inammissibili le domande formulate con il secondo atto per motivi aggiunte, anche per la mancanza in capo alla ricorrente di un interesse qualificato a contestare gli affidamenti ad A.T.M. S.p.A., con conseguente inesistenza anche dell’interesse alla pronuncia sulla domanda di accesso proposta nel corso del giudizio per l’acquisizione di documenti asseritamente necessari per l’utile difesa nel giudizio stesso.

I.12. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 22 febbraio 2013 la società Alessandria Parcheggi S.p.A. ha denunciato l’erroneità e l’ingiustizia di tale sentenza impugnata, chiedendone la riforma, con il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nei due atti per motivi aggiunti e nell’istanza di accesso ai documenti.

Sono state a tal fine sostanzialmente riproposte tutte le censure sollevate in primo grado, malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed inopinatamente respinte con motivazioni erronee, approssimative ed assolutamente non condivisibili, fondate, secondo l’appellante su di un’errata, parziale e travisata ricostruzione dei fatti.

E’ stata reiterata anche la domanda di risarcimento del danno; è stata altresì formulata un’istanza per l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la completezza dell’istruttoria, ordinandosi in particolare all’amministrazione comunale resistente la ostensione in giudizio dei documenti ivi puntualmente indicati.

Hanno resistito al gravame il Comune di Alessandria e A.T.M. S.p.A., che ne hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

I.13. All’udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2013, fissata per la decisione sull’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 26 novembre 2013 per la trattazione del merito.

I.14. Le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2013, dopo la rituale discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

II. L’appello è infondato, non meritando la sentenza impugnata le critiche che le sono state appuntate.

II.1. Esigenze sistematiche e di chiarezza espositiva suggeriscono, seguendo peraltro lo stesso dipanarsi della vicenda contenziosa nel primo grado di giudizio, di esaminare innanzitutto il motivo di gravame sub J (“La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente su una valutazione dei motivi di illegittimità inerenti la delibera 174 del 23 giugno 2012”), con cui la società appellante ha contestato la correttezza della sentenza impugnata per aver dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso quella delibera: ciò in quanto quest’ultima era stata fatta oggetto di autonome censure (del tutto diverse da quelle proposte nei confronti della successiva delibera di ritiro), essendo dotata di un altrettanto proprio effetto lesivo e dannoso.

Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.

II.1.1. Fermo restando infatti il principio secondo cui l’individuazione della fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse deve essere effettuata con criteri rigorosi e restrittivi per evitare che la preclusione dell’esame del merito della controversia si trasformi in un’inammissibile elusione dell’obbligo del giudice di provvedere sulla domanda (tra le tante, Cons. St., sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4637; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1808), la sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 2 agosto 2013, n. 4054; 13 aprile 2012, n. 2116) ovvero quando sia stato adottato dall’amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784).

Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che l’intervenuta adozione da parte della Giunta comunale di Alessandria della delibera n. 203/094X – 320 del 23 luglio 2012, con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela, della precedente delibera n. 125/431ON – 185 del 26 aprile 2012, con conseguente venir meno della convenzione stipulata il 18 maggio 2012, modificando irreversibilmente la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione della delibera n. 174/4310N – 261 del 23 giugno 2012, ha reso privo di qualsiasi utilità l’annullamento di quest’ultima, tanto più in considerazione della sua natura provvisoria e temporanea (di sospensione della predetta delibera n. 125/431ON – 185 del 26 aprile 2012 per approfondimenti istruttori e fino al 23 luglio 2012).

II.1.2. Né può opporsi la esistenza di un eventuale interesse alla decisione per il fatto che i motivi di censura spiegati nei suoi confronti sarebbero del tutto diversi ed autonomi rispetto a quelli appuntati nei confronti della successiva delibera n. 203/094X – 320 del 23 luglio 2012 ed in relazione all’eventuale domanda di risarcimento del danno.

Infatti, anche a voler prescindere dalla pur di per sé decisiva circostanza che l’eventuale pronuncia di illegittimità della delibera n. 203/094X – 320 del 23 luglio 2012 farebbe rivivere ex tunc la precedente delibera n. 125/431ON – 185 del 26 aprile 2012, così che il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto coprirebbe interamente anche il periodo dell’asserita illegittima sospensione, i motivi di censura appuntati nei confronti della delibera della Giunta comunale n. 174/4310N – 261 del 23 giugno 2012 sono privi di fondamento.

E’ sufficiente osservare che le ragionevoli esigenze di celerità e di urgenza di verificare la piena legittimità della delibera n. 125/431ON – 185 del 26 aprile 2012 giustificavano l’omissione delle garanzie partecipative invocate dall’interessate e la stessa sospensione dell’esecutività, irrilevante essendo la circostanza che ciò producesse effetti diretti anche nei confronti della convenzione, indissolubilmente legata all’efficacia (ed alla validità) della predetta delibera.

II.2. Devono essere esaminati i motivi di appello spiegati nei confronti del capo della sentenza che ha respinto l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., proposta in corso di causa, con ricorso notificato il 30 ottobre 2012 e depositato il 5 novembre 2012.

In particolare, denunciando “Errata decisione per violazione di legge. Violazione dell’art. 116 comma 2 c.p.a. Errata, illogica, contraddittoria motivazione. Omessa considerazione dei motivi di ricorso. Violazione dell’articolo 13 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Violazione degli articoli 22, 24 e 25 della legge 07 agosto 1990 n. 241. Violazione del dpr 12 aprile 2006 n. 184. Eccesso di potere per erronea, contraddittoria e illogica motivazione. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e carenza di istruttoria. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento di potere” , la società appellante ha lamentato l’erroneità della decisione dei primi giudici che avrebbero completamento omesso di pronunciarsi sulla richiesta di accesso, dichiarando inammissibilmente l’ininfluenza e l’irrilevanza dei documenti cui l’accesso di riferiva, dopo aver già respinto la domanda giudiziale (alla prova della cui fondatezza quell’accesso era preordinato), così operando una vera e propria inversione logica.

Le argomentazioni, ancorché suggestive, sono infondate.

II.2.1. Occorre ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (ex multis Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5099; sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3267; sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; 10 aprile 2003, n. 1925), così che è inammissibile l’istanza di accesso avente ad oggetto l’acquisizione di dati, notizie ed informazioni e non di documenti, l’oggetto del diritto di accesso essendo proprio i soli documenti esistenti e non anche quelli inesistenti e mai formati (Cons. St., sez. V, 20 novembre 2013, n. 5483); inoltre, l’ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato (Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515; sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414), e l’onere della prova anche dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all’amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3779).

II.2.2. Ciò premesso, non può dubitarsi della correttezza della pronuncia impugnata che ha disatteso la domanda di accesso sostanzialmente per difetto di interesse, rilevando che i documenti, richiesti con istanza di accesso in corso di causa e finalizzati quindi esclusivamente all’espletamento di attività difensive nella controversia de qua, non avrebbero potuto condurre ad un giudizio diverso da quello della legittimità dell’impugnato provvedimento di annullamento in autotutela della delibera n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012, anche sotto il profilo della correttezza dell’analisi delle nuove condizioni economiche.

In ogni caso, anche a voler prescindere da ciò, non può non rilevarsi che la stessa società appellante ammette che l’amministrazione comunale ha consentito l’accesso ai documenti, in parte rilasciandone copia ed in parte consentendone la visione, così che non è dato comprendere, né è stato specificato, quali siano gli ulteriori documenti di cui non sarebbe stato consentito l’accesso, non potendo essere considerati ovviamente documenti né le mere minute di atti cui si fa cenno nel verbale del 23 ottobre 2012 (minute che rappresentano semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri), né scritti informali (indipendentemente dalla loro intestazione o dalla loro apparente qualifica) privi di firma o di sigla, ancorché presenti nel fascicolo di ufficio, minute o scritti in relazione ai quali il responsabile del procedimento ha precisato non costituire atti presupposti o richiamati nelle delibere impugnate (senza che tale decisivo profilo sia stato contestato dall’appellante).

II.3. Con un articolato motivo di gravame, rubricato “Motivi di appello riferiti al giudizio principale. La pretesa ricostruzione dei fatti per cui è giudizio. La (pretesa) ricostruzione dei fatti che è possibile leggere alle pagine da 11 a 20 della sentenza impugnata. Erronea, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio. Erronea e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell’articolo 1324 codice civile. Violazione dell’art. 37 quater comma 1 lettera b) e comma 2 della legge 109/94”, la società appellante ha sostenuto che l’intero impianto motivazionale della sentenza impugnata sarebbe stato sostanzialmente ed irrimediabilmente viziato dall’erronea ed illogica ricostruzione dei fatti di causa, frutto oltre che di un ingiustificato ed inammissibile pregiudizio dei primi giudici nei confronti dell’operato dell’amministrazione e della peculiare posizione del soggetto promotore e aggiudicatario (di cui è stato sottolineato un presunto comportamento omissivo o inerte, laddove nulla può essere imputato a detto soggetto nell’ambito del lungo e tortuoso procedimento in questione); ciò senza contare che, sempre secondo l’appellante, i primi giudici avrebbero focalizzato inopinatamente l’attenzione sulla delibera della giunta comunale n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012 invece che sulla successiva delibera n. 203/094X – 329 del 23 luglio 2012, che effettivamente doveva essere oggetto del sindacato di legittimità.

La lunga ed articolata doglianza non è suscettibile di favorevole esame, essendo sufficiente al riguardo (fatte salve le ulteriori considerazioni che saranno svolte in occasione dell’analisi di tutti gli altri motivi di gravame), osservare che i primi giudici hanno correttamente ricostruito il substrato fattuale e giuridico sul quale si è dipanata la controversia, puntualmente rilevando che, ferma restando la posizione di promotore della società Alessandria Parcheggi e pur potendosi anche ammettere che il lungo lasso di tempo intercorso tra l’aggiudicazione e la successiva stipula della concessione poteva aver alterato l’originario previsto equilibrio economico – finanziario dell’intera operazione, ciò non avrebbe giammai potuto giustificare l’affidamento all’originario promotore di un intervento che in realtà non costituiva modifica parziale (ed in misura lieve) del precedente, ma aveva ad oggetto una infrastruttura del tutto diversa da quella originaria, anche sotto il profilo economico – finanziario (come può indubitabilmente apprezzarsi sulla base del mero confronto tra lo schema di convenzione di cui all’offerta del 2006 e quella sottoscritta nel 2012).

E’ solo in questa corretta logica (avente come parametro di riferimento i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento proclamati dall’articolo 97 della Costituzione e quelli ulteriori di economicità, par condicio e non discriminazione) che i primi giudici hanno sottolineato le gravi incongruità ed illegittimità da cui era affetta la delibera della giunta comunale n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012, il cui esame, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, non poteva essere obliterato per apprezzare la legittimità del successivo operato dell’amministrazione, sfociato nel suo annullamento per effetto della successiva delibera n. 203/094X – 329 del 23 luglio 2012.

Né alcun rilievo, idoneo a suffragare pretese distorsioni di giudizio in cui sarebbero incorsi i primi giudici, può attribuirsi al fatto che questi ultimi abbiano stigmatizzato come “non chiaro” il riequilibrio contrattuale riconosciuto dalla amministrazione con la delibera poi annullata in autotutela, atteso che con tale espressione i primi giudici non hanno fatto riferimento a presunte carenze istruttorie in ordine alla conoscenza di fatti, dati e circostanze idonei a giustificare l’atto di ritiro (non colmate neppure con l’iniziativa istruttoria d’ufficio) ovvero ad un palese vizio relativo del processo di formazione della volontà (sempre di ritiro) dell’amministrazione, come ha cercato di sostenere la società appellante, avendo piuttosto evidenziato la sostanziale mancanza di adeguata giustificazione (ed anzi l’impossibilità di giustificazione) del nuovo progetto affidato alla società appellante con la concessione firmata nel 2012, trattandosi in concreto di un vero e proprio affidamento senza gara di lavori che ormai non potevano essere più ragionevolmente ricondotti al progetto del soggetto individuato come promotore.

Del tutto logicamente, peraltro, i primi giudici hanno sostanzialmente rilevato che il soggetto individuato come promotore aveva certamente una posizione qualificata ed un interesse differenziato solo alla realizzazione dell’opera così come originariamente definita, ma nessuna posizione protetta poteva vantare in ordine all’affidamento di un’opera totalmente diversa, irrilevante essendo al riguardo il tempo trascorso e ben potendo rinunciare all’esecuzione dell’opera allorchè, proprio a causa del tempo trascorso, si era alterato l’equilibrio economico – finanziario posto a fondamento del progetto proposto.

II.4. Può quindi passarsi all’esame del capitolo d’appello, rubricato “Motivi di appello riferiti al giudizio principale. La disamina dei motivi aggiunti di ricorso”, con cui sono state sostanzialmente riproposte tutte le censure appuntate in primo grado nei confronti della delibera della Giunta comunale n. 203/0940X – 320 del 23 luglio 2012, di annullamento in autotutela della precedente delibera n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012, censure che, secondo l’appellante, sarebbero state malamente apprezzate, superficialmente esaminate (alcune addirittura neppure esaminate) ed ingiustamente, oltre che erroneamente, respinte, con motivazione approssimativa e lacunosa, contraddittoria e assolutamente non condivisibile.

II.4.1. E’ infondato il primo motivo sub A (Il primo motivo aggiunto, avente a rubrica “Violazione di legge. Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 07 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’articolo 10 bis della legge 07 agosto 1990 n. 241”. Erroneità della sentenza impugnata che le ha respinto”), con cui è stata riproposta la censura concernente l’omesso rispetto delle garanzie procedimentali.

Sul punto, ricordato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (cfr., fra le tante, Cons. St., Sez. V, n. 6389 del 2012; Sez. IV, n. 743 del 2010, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), le norme sulla partecipazione procedimentale devono essere interpretate ed applicate in modo non formalistico e sostanziale, con la conseguenza che la loro eventuale violazione non determina l’illegittimità del provvedimento assunto, tutte le volte in cui il contenuto di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso, non può non sottacersi che, per un verso, l’appellante non ha minimamente indicato quale sarebbe potuto essere il diverso contenuto delle determinazioni dell’amministrativo all’esito della partecipazione (così che le doglianze in esame si configurano come meramente formali), per quanto, in punto di fatto, la stessa società appellante era pienamente a conoscenza dell’intenzione dell’amministrazione di rivedere il proprio precedente operato, culminato nella deliberazione n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012, avendo provveduto a sospendere gli effetti di quest’ultima con la delibera n. 174/4310N – 261 del 23 giugno 2012,

Di tale delibera l’appellante era pienamente consapevole e ne aveva avuto piena e completa conoscenza, avendola impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio: posto quindi che gli strumenti di partecipazione procedimentale hanno la funzione di consentire agli interessi di essere a conoscenza delle intenzioni delle amministrazione, apportando qualsiasi elemento utile all’emanazione di un giusto provvedimento, tale funzione risulta assicurata in concreto proprio dalla ricordata delibera, irrilevante essendo, per contro, il fatto che alla società non sia stato comunicato formalmente un autonomo, sterile ed inutile avvio del procedimento di autotutela (e ciò senza contare che con l’impugnato provvedimento di autotutela è stato ritirato in concreto l’atto finale del lungo procedimento di project financing, a cui aveva partecipato di propria iniziativa la stessa parte oggi ricorrente).

II.4.2. Ugualmente prive di fondamento giuridico sono le censure avanzate con il motivo di appello sub B (“il secondo motivo aggiunto avente a rubrica “Violazione di legge. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione degli articoli 49 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Violazione dell’art. 46 del dpr 21 dicembre 1999 n. 544 ovvero, se ritenuti applicabili, degli articoli 44 e ss. del dpr 05 ottobre 2010 n. 207. Violazione dell’articolo 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria della assenza o comunque carenza di motivazione. Incompetenza del Responsabile di Servizio che ha reso il parere di regolarità tecnica”. Erroneità della sentenza impugnata che lo ha respinto”).

La Sezione al riguardo rinvia al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale i pareri, previsti per l’adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 256), non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all’individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888).

D’altra parte è appena il caso di rilevare che la mancanza potrebbe tutt’al più rilevare sotto il profilo della carenza istruttoria del provvedimento ovvero sulla corretta formazione della volontà dell’amministrazione, profili cui l’appellante con il motivo in esame non ha fatto riferimento e che in ogni caso la sentenza ha escluso con motivazione convincente,pertinente ed adeguata, diversamente da quanto approssimativamente affermato dall’appellante.

II.4.3. L’intima connessione tra il terzo (sub C) ed il quarto (sub D) motivo di gravame ne consente la trattazione congiunta.

In particolare con il terzo motivo è stato dedotto “Il terzo motivo aggiunto avente a rubrica “Violazione di legge. Violazione dell’articolo 21 nonies della legge 07 agosto 1990 n.241. Violazione dell’articolo 10 della legge 07 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti di fatto, della insufficiente istruttoria. Omessa considerazione degli interessi del controinteressato” Erroneità della sentenza impugnata che lo ha respinto”, mentre con il quarto è stato denunciato “Il quarto motivo aggiunto ed il tredicesimo motivo aggiunto, quest’ultimo avente a rubrica “Violazione di legge. Violazione dell’articolo 21 nonies della legge 07 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere della volontaria omissione di adempimenti istruttori doverosi, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti di fatto, della insufficiente istruttoria. La considerazione degli interessi di A.T.M. La considerazione, da parte della Giunta Comunale,di interessi di mero fatto, giuridicamente inesistenti. L’omessa considerazione della nullità, inesistenza, inefficacia e comunque illegittimità dell’affidamento de facto della sosta a pagamento su Piazza della Libertà a A.T.M. per violazione dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, degli articoli 1325 e 1418 del codice civile, dell’art. 38 comma 1 lettere g), i) e comma 3 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dell’articolo 16 bis comma 10 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185, dell’articolo 2 del d.l. 25 settembre 2002 n. 210, del D.M. 24 ottobre 2007”. Erroneità della sentenza impugnata che li ha dichiarati inammissibili”.

Gli articolati mezzi di gravame non sono fondati.

Sotto un primo profilo, invero, l’appellante (che in realtà non contesta l’esistenza in capo all’amministrazione del potere di autotutela), lamenta la pretesa illegittimità dell’atto di autotutela in esame giacché esso non conterrebbe alcuna valutazione dell’interesse del privato e sarebbe sostanzialmente fondato sul mero ripristino della legalità: la pretestuosità di tali argomentazioni, che si atteggiano quali meri inammissibili dissensi rispetto alla determinazione dell’amministrazione ed alla puntuale motivazione della sentenza impugnata, emerge inconfutabilmente se si tiene conto degli specifici e plurimi profili di illegittimità della delibera deliberazione n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012 evidenziati nell’atto impugnato e soprattutto della circostanza che la procedura di project financing avviata nel 2006 si è conclusa proprio con la ricordata delibera del 26 aprile 2012, così che fino a quel momento l’appellante non vantava alcuna particolare posizione se non quella di soggetto al quale – in quanto operatore individuato come promotore ed in mancanza di altri concorrenti partecipanti alla gara per l’affidamento del progetto prescelto – avrebbe potuto essere affidata l’esecuzione del progetto così come individuato nella predetta procedura, senza quindi alcuna posizione qualificata ad ottenere un eventuale riequilibrio economico – finanziario del progetto originario e tanto meno ad ottenere in affidamento l’esecuzione di un progetto, del tutto diverso da quello in relazione al quale si era svolto il procedimento di gara.

Correttamente, pertanto, i primi giudici hanno respinto le censure, non senza aver evidenziato che un legittimo affidamento poteva dirsi sorto soltanto con effetto dalla stipula della convenzione (aprile 2012) e che in ogni caso nessuna particolare prova era stata data di eventuali esposizioni anche finanziarie della società appellante in vista dell’affidamento del progetto in questione (e ciò anche a voler prescindere dalla irrilevanza di tale circostanza).

Quanto poi all’altro profilo, relativo alla errata considerazione della posizione di A.T.M., su cui l’appellante si sofferma diffusamente, è sufficiente osservare – indipendentemente da ogni questione relativa alla stessa tempestività della censura, ribadita dalla difesa di A.T.M. – che correttamente i primi giudici ne hanno rilevato la sostanziale inammissibilità, giacché, per un verso, è evidente che la gestione del parcheggio di Piazza Libertà esulava ed esula dalla procedura di project financing e dalla realizzazione del parcheggio multipiano interrato di Piazza Garibaldi, solo rispetto alla quale l’appellante aveva una posizione differenziata e qualificata, mentre, per altro verso, la società appellante non ha neppure dimostrato di essere un operato del settore relativamente all’affidamento del servizio di parcheggio (ontologicamente differente dall’affidamento della realizzazione del parcheggio sotterraneo); inoltre si evidenzia, sotto altro concorrente ed altrettanto decisivo profilo, che la gestione del servizio di parcheggio di Piazza Libertà non può essere considerato strictu sensu “complementare” alla realizzazione dell’opera oggetto del project financing.

II.4.4. Con il motivo sub E l’appellante ha riproposto il quinto, il sesto ed il settimo dei motivi aggiunti, con cui era stato dedotto”Violazione di legge. Violazione degli articoli 143 e 153 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 153. Violazione degli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109. Violazione del principio del contrarius actus. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione, della perplessità, dell’errore sui presupposti di fatto, della contraddittorietà, dell’illogicità”, insistendo per l’erroneità della sentenza impugnata che li ha respinti.

Anche le critiche svolte con tale motivo di gravame non sfuggono ad un giudizio di pretestuosità e di apoditticità, essendo fondate su mere opinioni dissenzienti rispetto alle adeguate e motivate determinazioni dell’amministrazione e alle altrettanto coerenti e pertinenti osservazioni dei primi giudici.

Non vi è al riguardo, ad avviso della Sezione, la necessità di confutare le singole argomentazioni dell’appellante perché è decisivo e risolutivo l’insuperabile rilievo svolto dai primi giudici che, esaminando l’atto impugnato, ne hanno evidenziato la correttezza per essere stata affidata alla società appellante la realizzazione di un’opera, insieme ad un servizio, originariamente non previsto, del tutto diversa, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, da quella oggetto della procedura di project financing.

E’ appena il caso di aggiungere poi che sono rimaste senza alcuna adeguata contestazione i puntuali rilievi svolti nella sentenza impugnata in ordine all’aggravio dei costi per l’amministrazione che sarebbero derivati dal nuovo piano economico – finanziario su cui era fondato la deliberazione n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012 (apodittiche, imprecise e fuorvianti essendo le personali opinioni dell’appellante circa un preteso giudizio di falsità che sarebbe stato formulato dai primi giudici in ordine al nuovo del piano economico – finanziario, laddove essi, senza contestare l’esistenza e la prova dell’equilibrio di quest’ultimi, hanno rilevato che esso determinava vantaggi per il concessionario ed un aggravio dei costi per l’amministrazione).

II.4.5. Infondati sono i motivi sub F e G, che, in quanto intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi sono stati riproposti rispettivamente l’ottavo motivo aggiunto (“Eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Violazione di legge. Violazione degli articoli 143, 147 e 239 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Violazione dell’art. 207 del dpr 5 ottobre 2010 n. 207. Violazione dell’art. 5 della legge 122/1974”) e il nono ed il decimo motivo aggiunti (“Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’errore sui presupposti di fatto e della intrinseca contraddittorietà” e “ Violazione di legge. Violazione degli articoli 143 e 153 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Violazione degli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n. 109. Eccesso di potere. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore sui presupposti di fatto, dell’omessa considerazione e del travisamento di fatto, nell’omessa e carente motivazione”.

Al riguardo la Sezione deve ribadire la correttezza della sentenza impugnata che in modo accurato, coerente ed adeguato ha rilevato come nella fattispecie concreta la modificazione qualitativa e quantitativa dell’affidamento dei lavori (e del servizio di parcheggio) rispetto all’oggetto della procedura di project financing ha dato luogo ad un’inammissibile affidamento diretto e senza gara di un appalto di lavori e servizi in favore della società appellante, così stravolgendo del tutto la stessa originaria procedura concorsuale di project financing; quanto all’aspetto istruttorio (ed in funzione della ragionevolezza della determinazione dell’amministrazione di procedere all’annullamento in autotutela di tale affidamento, anche sotto il profilo della non illogicità e della non arbitrarietà) i primi giudici hanno rilevato che la modifica ed il riequilibrio del piano economico – finanziario ha dato luogo ad una situazione di ingiustificato ed ingiustificabile scompenso delle posizioni dei contraenti a danno dell’amministrazione comunale, senza che su questo punto la difesa dell’appellante abbia svolto alcuna adeguata contestazione, salvo il limitarsi a sostenere l’esistenza dello squilibrio e dell’adeguatezza dal punto di vista tecnico – finanziario del nuovo PEF, come attestato dalla perizia asseverata di accompagnamento (circostanza che evidentemente non è tuttavia idonea a scalfire le conclusioni dell’amministrazioni, ritenute corrette dai primi giudici).

In modo ugualmente adeguato e coerente i primi giudici, nel negare la fondatezza delle censure sollevate dalla società oggi appellante nei confronti del provvedimento di autotutela, hanno sottolineato che la modifica dell’originario progetto posto a base della procedura di project financing è avvenuta ancor prima della stipula della relativa convenzione, il che ha costituito un ulteriore motivo, del tutto ragionevole, a conforto della tesi secondo cui la convenzione stipulata il 18 maggio 2012 abbia avuto ad oggetto un progetto del tutto diverso da quello oggetto della originaria procedura di gara, dando vita ad un inammissibile affidamento diretto senza gara; il che, sotto altro concorrente profilo, spiega anche la non pertinenza al caso di specie dei richiami giurisprudenziali operati dalla società appellante, i quali hanno ritenuto legittimo anche in una procedura di project financing la modifica della relativa concessione a causa degli squilibri economici sopravvenuti, allorquando però l’affidamento dei lavori era già da tempo avvenuto ed i relativi lavori erano in corso di esecuzione, circostanza pacificamente non verificatasi nel caso in esame.

Le considerazioni che precedono rendono poi prive di rilevanza ogni questione in ordine alla pretesa erronea valutazione del nuovo piano economico – finanziario, non potendo che confermarsi i profili già evidenziati di illegittimità dell’affidamento (diretto e senza gara) di lavori e servizi del tutto diversi dal progetto posto a base della procedura di project financing.

II.4.6. Con il motivo sub H l’appellante ha lamentato l’erroneo rigetto delle censure formulate con i motivi sub M e P del secondo atto di motivi aggiunti, riproponendoli.

Anche a voler prescindere dal fatto che la generica riproposizione come mezzi di gravame di motivi di censura sollevati in primo senza alcuna contestazione delle ragioni della asserita erroneità del loro rigetto, com’è avvenuto nel caso di specie, è inammissibile, deve in ogni caso rilevarsi quanto ai motivi sub M (”Violazione di legge. Violazione dell’art. 21 nonies della legge 07 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere della volontaria omissione di adempimenti istruttori doverosi, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti di fatto, della insufficiente istruttoria, La considerazione degli interessi di A.T.M. – La considerazione, da parte della Giunta comunale, di interessi di mero fatto, giuridicamente inesistenti. L’omessa considerazione della nullità, inesistenza, inefficacia e comunque illegittimità dell’affidamento de facto della sosta a pagamento su Piazza della Libertà a A.T.M. per violazione dell’articolo 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, degli articoli 1325 e 1418 del codice civile, dell’art. 38 comma 1 lettere g), i) e comma 3, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell’articolo 16 bis comma 10 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185, dell’art. 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, del D.M. 24 ottobre 2007”), che essi attenevano alla pretesa illegittimità della delibera impugnata per la considerazione degli interessi di A.T.M.: essi sono infondati, potendo richiamarsi le considerazioni svolte sub II.4.3.

Quanto alle censure sub P (“Violazione di legge. Violazione degli articoli 143 e 153 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 153. Violazione degli articoli 37 bis, 37 quater, 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109. Violazione del principio del contrarius actus. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione, della perplessità, della contraddittorietà, dell’illogicità”), che attengono ancora una volta alla questione del riequilibrio economico – finanziario ed alla pretesa correttezza del nuovo piano economico – finanziario, erroneamente valutato dall’amministrazione, si rinvia ai fini della loro infondatezza a quanto osservato sub. II.4.4.

II.4.7. Generico e inammissibile è il motivo sub I, con cui sono stati meramente riproposti i motivi N ed O del secondo ricorso per motivi aggiunti (“Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione. Violazione dell’articolo 10 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163” nonché “Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza assoluta di motivazione”), senza svolgere alcuna contestazione della motivazione della sentenza impugnata che li ha respinti.

In tal senso non possono essere apprezzate le mere soggettive opinioni dell’appellante secondo cui non sussisterebbero i gravi vizi di legittimità che l’amministrazione avrebbe riscontrato nella delibera n. 125/4310N – 185 del 26 aprile 2012 e che avrebbero giustificato il suo annullamento in autotutela, essendo appena il caso di sottolineare che, come già rilevato in precedenza, l’affidamento dei lavori e la gestione del parcheggio di Piazza Libertà di cui alla ricordata delibera del 26 aprile 2012 erano completamente diversi, qualitativamente e quantitativamente, oltre che dal punto di vista economico – finanziario e degli oneri a carico dell’amministrazione, dal progetto di lavori che aveva formato oggetto della procedura di project financing, configurando un’inammissibile affidamento diretto di lavori e servizi senza l’espletamento della necessaria procedura ad evidenza pubblica.

II.4.8. L’infondatezza delle censure esaminate e la conseguente piena legittimità dei provvedimenti impugnati rende altresì privi di fondamento giuridico i motivi di gravame sub K, con cui la società appellante ha riproposto la domanda di risarcimento del danno, e sub L), con cui è stata chiesta la riforma del capo della sentenza impugnata con riguardo alla disciplina delle spese di giudizio (che peraltro nel primo grado sono state correttamente poste a carico, come di norma, della parte soccombente).

III. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo anche alla luce della norma sancita dall’art. 26, co. 1, c.p.a. che impone al giudice di tener conto (come verificatosi nel caso di specie), della violazione dei principi di chiarezza e sinteticità (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 3210 del 2013).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Alessandria Parcheggi S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, n. 2 del 9 gennaio 2013, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti costituite Comune di Alessandria e A.T.M. S.p.A. delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 16.000,00 (sedicimila), €.8.000,00 (ottomila) per ognuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

 

 

Torna in alto