30/07/2019 – Le novità legislative sulla sperimentazione contabile e la gestione dei residui delegati sono contenute in due circolari esplicative del MEF

Le novità legislative sulla sperimentazione contabile e la gestione dei residui delegati sono contenute in due circolari esplicative del MEF

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Al fine di garantire l’assunzione degli impegni anche pluriennali e la tempestività dei pagamenti l’art. 4-quaterD.L. n. 32 del 2019 ha introdotto nuove regole contabili in via sperimentale (periodo 2019-2021) e con l’obiettivo principale di semplificarne le procedure. Pertanto, per poter assicurare la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in termini di competenza e cassa, in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese, sono stati fornite le seguenti precisazioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
a) In presenza di interventi pluriennali si rende necessario predisporre specifici programmi di spesa e di entrata in base alla esigibilità della spesa derivante da un accurato cronoprogramma, il quale imponga la necessaria correlazione tra entrate e spese in ambito pluriennale. Si tratta di entrate destinate ad interventi pluriennali che impongono una corretta correlazione con le relative spese con obbligo di correlare con specifiche variazioni di bilancio delle spese alle entrate presupposte adeguandone i tempi anche per cassa. Nel merito, precisano i tecnici del MEF, per poter attivare le variazioni necessarie di bilancio con le richieste di rassegnazione alla spesa, sia in parte corrente che in conto capitale, le Amministrazioni dovranno predisporre un cronoprogramma di impegni e di pagamenti correlati alle entrate finalizzate per legge ad attività o interventi di cui se ne chiede la variazione della spesa. In considerazione di un possibile impatto di tale rassegnazione di spesa ai vincoli di finanza pubblica, le proposte di variazione saranno valutate purché risultino immutati gli equilibri di bilancio;
b) Particolare attenzione viene posta in merito alla conservazione delle spese in conto capitale che sono state conservate a residui, con slittamento di un ulteriore anno (trattasi di spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio) o di ulteriori tre esercizi (residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa). Nel primo caso il differimento di un anno corrisponde in totale a due anni in considerazione della disposizione legislativa che già ne prevedeva la conservazione nell’anno successivo. Nel secondo caso la nuova disposizione farà scattare il meccanismo della perenzione non dopo tre esercizi, come previsti dalla norma, ma dopo sei esercizi in considerazione dell’ulteriore differimento di altri tre anni. Resta ferma la sperimentazione prevista dalla legge che limita le citate deroghe al solo periodo 2019-2021 con la conseguenza che a partire dall’anno 2022 i termini di conservazione torneranno ad essere quelli precedenti all’entrata in vigore della norma sia per la competenza che per i residui. In altri termini, le Amministrazioni avranno tre anni di tempo per adeguare gli stanziamenti di bilancio in conto capitale in termini di competenza all’effettivo profilo di cassa della spesa in relazione al nuovo concetto di impegno
c) Viene estesa anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio. Ai fini della suddetta facoltà, precisano i tecnici del MEF, è necessario comprendere se l’intento dell’amministrazione sia quello di riprogrammare l’autorizzazione di spesa o se invece sia quello di rimodulare l’autorizzazione per allinearne il profilo temporale della spesa al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), assentibile quest’ultima mentre di difficile attuazione la prima.
Precisate le novità introdotte dal D.L. n. 32 del 2019, la circolare n. 23/2019 chiude indicando la competenza alla firma dei provvedimenti di variazione di bilancio che resta intestata al Ragioniere generale dello Stato.
La gestione dei residui di spesa delegati
Con la successiva circolare n. 24/2019, i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze forniscono indicazioni operative in merito alla disciplina dei residui di spesa delegata. Si ricorda come l’art. 34, comma 2-bis, L. n. 196 del 2009 dispone che “Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l’amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all’amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all’effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell’emissione degli ordini di accreditamento”. La normativa, in altri termini, prevede che gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell’esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, nel rispetto dei termini di conservazione dei residui in base all’esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati. Dall’altro lato la norma prevede che le somme oggetto di impegno di spesa delegata non accreditate entro la chiusura dell’esercizio costituiscano, senza eccezioni, economie di bilancio. Ai fini di una corretta operatività delle disposizioni legislative, la circolare precisa per esigibilità dell’obbligazione giuridica, nella sua accezione civilistica di possibilità del creditore a pretenderne l’adempimento, deve essere inteso, con riferimento all’imputazione contabile degli impegni di spesa (sia primaria che delegata), in termini previsionali. In riferimento alla spesa delegata, l’ordinatore primario dovrà tener conto dell’esigibilità effettivamente manifestatasi in corso d’anno o comunque delle previsioni più aggiornate rispetto a quelle formulate in sede di assunzione dell’impegno, come rappresentate nei programmi pluriennali di spesa di volta in volta riveduti dai funzionari delegati. Al fine di rendere coerente la disposizione legislativa, la circolare indica in via semplificativa possibili disfunzioni che potrebbero realizzarsi alla fine dell’esercizio finanziario, con i relativi rimedi. In particolare, sarebbe possibile limitare l’insorgenza dei residui di spesa delegata a situazioni che intervengono alla conclusione dell’esercizio (anche tenuto conto del termine ultimo previsto annualmente per l’emissione dei titoli di spesa che non consente di effettuare operazioni oltre una certa data quali, a titolo esemplificativo, il versamento dell’IVA o delle ritenute erariali relative a pagamenti effettuati nell’ultimo periodo dell’anno) o comunque ad eventi sopravvenuti, non fronteggiabili entro la fine dell’anno con gli ordinari strumenti previsti dalla nuova disciplina o con l’applicazione di regole di buona gestione, quali ad esempio, l’emissione dell’ordine di accreditamento in un momento non troppo antecedente alla prevista esigibilità delle obbligazioni e il costante aggiornamento dello sviluppo dei programmi di spesa da parte dei funzionari delegati.
Altra possibilità, di poter utilizzare correttamente i residui, è quella di trasportare le economie da un funzionario delegato ad altro della rete. Tuttavia, per poter effettuare correttamente questa operazione è necessario che i funzionari delegati di contabilità ordinaria compilino, avvalendosi di una apposita funzionalità del sistema SICOGE in corso di predisposizione, uno specifico programma di spesa relativo alle obbligazioni che ritengono di dover pagare in conto residui. Tale programma sarà pertanto distinto da quello relativo alla spesa in conto competenza, ma anche in questo caso potrà costituire unicamente la base per la definizione delle somme da accreditare a ciascun funzionario delegato, non rappresentando in alcun modo un vincolo per l’amministrazione.
Al fine di poter emettere ordinativi secondari da parte del funzionario delegato, assume fondamentale importanza l’esatta individuazione del requisito della esigibilità dell’obbligazione giuridica dell’esercizio precedente che, in presenza di particolari fattispecie non sia stato possibile portare a termine nell’esercizio concluso (ad esempio i casi di inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale e di irregolarità fiscale o contributiva). I tecnici del MEF precisano, infine, come in presenza di obbligazioni il cui slittamento dei termini di pagamento abbia natura ricorrente, al punto che ne sia possibile prevedere l’entità complessiva attesa in ciascun anno, le amministrazioni, allora in fase di definizione delle proposte per le previsioni di bilancio, si dovrà tener conto di tale circostanza e far sì che le risorse appostate nei diversi esercizi già incorporino gli effetti di detti slittamenti, evitando che, nella fase di gestione, siano assunti impegni per importi la cui esigibilità prevedibilmente non si manifesterà nell’esercizio in corso, e quindi la formazione dei residui.

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