Print Friendly, PDF & Email

Fondo decentrato da costituire subito ma in via provvisoria  

di Arturo Bianco – Il Sole 24 Ore – 29 Luglio 2019
L’ applicazione dei nuovi vincoli al tetto delle risorse per il salario accessorio dettati dall’ articolo 33 del decreto crescita non deve determinare un ritardo né nella costituzione dei fondi del 2019 né nella contrattazione decentrata. Occorre ricordare che, sulla base delle disposizioni del contratto nazionale e dei principi contabili, la mancata costituzione del fondo e la mancata contrattazione entro l’ anno determinano conseguenze negative sulle risorse disponibili per l’ incentivazione del personale, e che la mancata costituzione del fondo inibisce la contrattazione e le progressioni orizzontali. Per queste ragioni, la scarsa chiarezza delle norme non può rinviare la determinazione del fondo e la contrattazione al momento in cui la norma sarà stata spiegata. Sul terreno operativo si suggerisce di costituire il fondo per la contrattazione decentrata 2019 dando atto che ha natura provvisoria e che sarà rivisto alla luce dei chiarimenti sull’ applicazione delle nuove regole.
La costituzione provvisoria va effettuata assumendo come riferimento il fondo 2018 e, per la parte stabile, operando le seguenti modifiche: inserimento in deroga al tetto di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2015; eventuale completamento, sempre in deroga al tetto del fondo, del calcolo su base annua del differenziale delle progressioni economiche determinato dal contratto del 21 maggio 2018; inserimento, ma nel tetto del fondo, dei risparmi derivanti dalla Ria e dagli assegni ad personam dei cessati del 2018. In contrattazione decentrata diventa necessario utilizzare una delle seguenti opzioni. Se il numero dei dipendenti rimane lo stesso del 2018 il fondo può essere interamente utilizzato perché le nuove regole non producono effetti.
Se il numero dei dipendenti aumenta, il contratto decentrato può stabilire che le eventuali risorse aggiuntive siano destinate all’ incentivazione della performance individuale e organizzativa, quindi ripartite con i criteri previsti per la erogazione di queste risorse. Se il numero dei dipendenti diminuisce, è necessario che sia accantonata – come fondo di riserva – una quota del fondo calcolata in modo proporzionale al calo del personale per assorbire senza traumi l’ eventuale taglio che si rendesse necessario: altrimenti, la contrattazione decentrata può destinare da subito queste risorse alla incentivazione della performance individuale e organizzativa. Nel calcolo dell’ eventuale adeguamento del fondo alle variazioni del personale è necessario fare riferimento solo alle risorse incluse nel tetto del fondo.
I chiarimenti ministeriali in ogni caso sono necessari in fretta, magari già nel decreto della Funzione Pubblica con cui si definisce l’ applicazione delle nuove regole sulle assunzioni in sostituzione del turn over. I chiarimenti sono in particolare necessari sulla decorrenza dell’ applicazione del nuovo tetto del fondo (prevale il dato formale per cui questa parte dell’ articolo 33 si applica subito o il legame sostanziale con le nuove regole sulle assunzioni per cui si ha il rinvio alla data di entrata in vigore di questa parte del provvedimento, verosimilmente al 2020?). Servono istruzioni sulle posizioni organizzative e sul legame con le disposizioni del Dl 135/2018 che consentono nei Comuni senza dirigenti l’ aumento del fondo con un corrispondente taglio delle capacità assunzionali. Da chiarire anche l’ utilizzo o meno del metodo Rgs sul ricorso alla media aritmetica del personale in servizio nell’ anno per determinare la misura del taglio o dell’ aumento, e l’ applicazione del taglio o dell’ incremento alla parte stabile o a quella variabile del fondo.

Torna in alto