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Efficacia della pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF fornisce alcuni chiarimenti sull’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. In particolare si sofferma sia l’efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet dello stesso Dipartimento e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi.
In allegato alla circolare si trova un prospetto riepilogativo dei “termini di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali.”
La novità normativa
L’art. 15-bisD. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi. La principale novità risiede nell’attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l’IMU, la TASI e l’Addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.
Pubblicazione e termine approvazione deliberazioni
Viene precisato che la pubblicazione dell’atto sul sito internet ministeriale, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l’anno di riferimento. A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno medesimo, è altresì necessario che l’atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Efficacia deliberazioni delle Province e delle Città metropolitane
Come già detto la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce condizione di efficacia per gli atti relativi a tutti i tributi comunali. Diversamente la pubblicazione sul sito svolge invece una finalità meramente informativa per le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dalle province e dalle città metropolitane, ad eccezione di quelle concernenti l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (imposta RC Auto).
Pubblicazione e attività del MEF
La pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria viene eseguita dal MEF in esito ad una verifica meramente formale in ordine all’identità e alla completezza dell’atto trasmesso dall’ente. Un’attività, volta a verificare la rispondenza dell’atto alla normativa nazionale di riferimento, viene invece svolta dal MEF successivamente alla pubblicazione sul predetto sito internet.
Obbligo e modalità di trasmissione delle deliberazioni
I comuni, le province e le città metropolitane sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al MEF, che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.
Nell’ambito di applicazione dell’adempimento in questione rientrano, pertanto, sia i regolamenti di disciplina dei singoli tributi sia le deliberazioni di approvazione delle relative aliquote o tariffe. Devono, inoltre, ritenersi soggetti all’obbligo di invio, in quanto riconducibili al genus delle “deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni”, i regolamenti generali delle entrate e tutti gli atti recanti disposizioni relative non ad uno specifico prelievo ma ad aspetti direttamente connessi all’applicazione dei tributi in genere. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i regolamenti relativi alla definizione agevolata delle entrate e delle controversie tributarie, al diritto dell’interpello, ad altri istituti deflativi del contenzioso e al baratto amministrativo.
Atti da non trasmettere
Non devono, invece, essere trasmessi al MEF i seguenti atti: la deliberazione di indicazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili; la deliberazione di nomina dei funzionari responsabili di ciascun tributo locale; gli atti di affidamento dell’attività di riscossione; il regolamento con cui il comune prevede che il maggiore gettito dell’IMU e della TARI sia destinato al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate; il regolamento di disciplina delle misure preventive per il contrasto dell’evasione dei tributi locali.
Non sono suscettibili di essere pubblicati sul sito internet i meri atti endoprocedimentali con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, come accade in caso di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto la proposta di determinazione delle aliquote o tariffe diretta al Consiglio comunale, né le semplici attestazioni dei responsabili degli uffici relative all’avvenuta approvazione di una determinata deliberazione in materia tributaria.
La deliberazione che approva il bilancio
La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, pertanto, pur tenendo ovviamente conto delle aliquote e delle tariffe da applicare per l’esercizio, non può essere considerata essa stessa quale atto di determinazione delle medesime. Le aliquote e le tariffe, infatti, devono essere oggetto di espresse manifestazioni di volontà necessariamente autonome e precedenti rispetto all’approvazione del bilancio, di cui costituiscono un presupposto. Pertanto, la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non deve essere trasmessa al MEF e non è soggetta a pubblicazione sul sito internet.
Le deliberazioni di conferma
Nella circolare il Dipartimento si sofferma sulle deliberazioni recanti la conferma, per un determinato anno d’imposta, delle aliquote o delle tariffe vigenti nell’anno precedente. La mancata pubblicazione di tali atti sul sito internet ministeriale, invero, non incide sull’applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell’operare del meccanismo in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Le deliberazioni di conferma, tuttavia, ove trasmesse, sono pubblicate al fine di assicurare un’informazione trasparente e tempestiva nei confronti dei contribuenti.
Come si effettua la trasmissione
La trasmissione deve avvenire per tutti gli atti esclusivamente tramite l’inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Viene evidenziato che la disposizione prevede due diverse date di decorrenza dell’obbligo di utilizzare esclusivamente il Portale del federalismo fiscale per l’invio degli atti e, precisamente, l’anno di imposta 2020 per tutte le deliberazioni comunali e l’anno d’imposta 2021 per gli atti adottati dalle province e dalle città metropolitane.
Si rammenta che per effettuare l’inserimento degli atti l’ente locale deve essere munito dell’abilitazione al Portale.
Per quanto concerne il formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico, la determinazione delle relative specifiche tecniche è affidata ad apposito decreto del MEF. Nelle more dell’emanazione del decreto in questione, resta, ovviamente, ferma la raccomandazione di non ricorrere alla produzione del file pdf da inserire nel Portale mediante scansione, ma di utilizzare gli appositi convertitori da file di tipo documento.
Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all’Addizionale comunale all’IRPEF
La pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell’eventuale soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
Affinché le dette deliberazioni abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell’anno cui la delibera si riferisce. La norma – a differenza di quanto si riscontra nelle analoghe disposizioni relative alla pubblicazione degli atti concernenti gli altri tributi comunali – non pone a carico del comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre. Nella circolare è consigliato che il comune provveda all’inserimento nel Portale dell’atto e alla compilazione dell’apposita tabella recante le aliquote e l’eventuale esenzione, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre normativamente fissata per la pubblicazione.
In ogni caso, gli atti inseriti dal comune nel Portale in data successiva al 20 dicembre non verranno pubblicati a valere sull’anno d’imposta cui si riferiscono bensì su quello successivo, ferma restando, ovviamente, la facoltà del comune di adottare per tale ultimo anno una diversa deliberazione.
Nell’ipotesi in cui, infine, per un determinato anno non venga trasmessa, e conseguentemente pubblicata sul sito internet, entro il 20 dicembre, alcuna deliberazione di determinazione delle aliquote, troveranno applicazione quelle vigenti nell’anno precedente.
Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi a IMU, TASI, TARI, ICP, CIMP, TOSAP e ISCOP
Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Occorre precisare, al riguardo, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblicate oltre detta data sono comunque visibili in corrispondenza dell’anno cui si riferiscono ma vengono contrassegnate da un’apposita nota che ne evidenzia l’inefficacia per l’anno di riferimento. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi ai tributi in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, secondo le modalità, innanzi viste, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
Sulla scorta delle norme in materia di pubblicità costitutiva, si deve ritenere – con riferimento alla generalità dei tributi comunali – che la pubblicazione sul sito internet ministeriale nei termini illustrati costituisca condizione di efficacia anche per quelle disposizioni dei regolamenti generali delle entrate e di altri analoghi atti che incidono direttamente sul versamento del singolo tributo, pur non essendo le medesime contenute nello specifico atto di disciplina dello stesso.
Regime di efficacia degli atti ai fini del versamento dell’IMU e della TASI
Per quanto concerne il regime di efficacia delle deliberazioni ai fini del versamento dell’IMU e della TASI, è stabilito che la prima rata sia calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e che la rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sia versata, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
Regime di efficacia degli atti ai fini del versamento della TARI, dell’ICP, del CIMP, della TOSAP e dell’ISCOP
La pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce, come già detto, condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP., per i quali in precedenza essa veniva realizzata a scopo esclusivamente informativo.
Per tali tributi, ad eccezione dell’ISCOP, occorre tuttavia considerare che, a differenza di quanto accade per l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, la determinazione delle scadenze di versamento è rimessa all’autonomia regolamentare dei comuni. Stante, pertanto, l’assenza di un’unica data di versamento del saldo valevole per tutti i comuni, l’individuazione del 28 ottobre quale data entro la quale gli atti devono essere pubblicati affinché siano applicabili per l’anno di riferimento trova il proprio fondamento nell’esigenza, in un’ottica di semplificazione per i comuni e i contribuenti, di evitare l’introduzione di ulteriori termini diversi da quelli già vigenti per l’IMU e la TASI.
Il versamento della TARI
Per quanto riguarda la TARI, il Dipartimento al fine di illustrare il meccanismo innanzi visto, ipotizza, ad esempio, che il comune – con il regolamento di disciplina del tributo o con un’apposita deliberazione annuale – stabilisca (a regime o, in ipotesi, per l’anno 2020) quali scadenze di versamento il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 dicembre. In questo caso, le prime tre rate della TARI per l’anno 2020 saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall’ente locale, della tassa dovuta per l’anno 2019, mentre l’ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020.
Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno.
Qualora le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo.
E’ il caso di precisare che, benché gli atti concernenti la tariffa puntuale, non rientrino nemmeno nell’ambito di applicazione dell’obbligo di invio, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.
Il versamento dell’ICP e del CIMP
La normativa distingue tra pubblicità annuale e pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare.
Con riferimento alla pubblicità annuale, è previsto che l’imposta sia versata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e, che la stessa possa essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (gennaio, aprile, luglio, ottobre) qualora sia di importo superiore a euro 1549,37. Posto che il comune, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, può anche variare le predette date purché non in senso peggiorativo per il contribuente, il comune medesimo deve, in ogni caso, stabilire una rata di versamento successiva al 30 novembre. Entro tale data, che potrebbe essere individuata in coincidenza con il 31 gennaio dell’anno successivo, il contribuente dovrà eseguire – laddove sia intervenuta una variazione delle tariffe rispetto all’anno precedente – il conguaglio sulla base delle nuove tariffe pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre.
La pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in un’unica soluzione, da versare, per quanto chiarito, prima di iniziare l’esposizione pubblicitaria. Il comune deve, quindi, anche in relazione a tale tipologia di pubblicità, stabilire una rata successiva al 30 novembre per consentire di effettuare il conguaglio in tutti i casi un cui il pagamento sia dovuto prima del 1° dicembre e sia intervenuta una variazione delle tariffe.
Con riferimento, poi, al CIMP, che, ha natura tributaria, valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per il versamento della TARI.
Il versamento della TOSAP
L’art. 50D.Lgs. n. 507 del 1993 disciplina i termini per il versamento della TOSAP distinguendo tra occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico.
Con riferimento alle occupazioni permanenti è stabilito che il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione sia effettuato negli stessi termini previsti per la presentazione della denuncia, vale a dire entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio. Per gli anni successivi, invece, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
In relazione alle occupazioni del suolo pubblico aventi natura temporanea è disposto che il versamento sia effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Il comune deve stabilire una rata successiva al 30 novembre – che potrebbe coincidere con il 31 gennaio dell’anno successivo – valevole per i casi in cui il termine di pagamento venga a scadere prima del 1° dicembre e occorra, quindi, eventualmente ricalcolare l’imposta sulla base delle nuove tariffe.
Da ricordare che le regole fissate espressamente per i tributi comunali non trovano applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), che non ha natura tributaria. I comuni che hanno escluso l’applicazione della TOSAP e assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.
Il versamento dell’ISCOP
In virtù del richiamo alla disciplina vigente per l’IMU, il versamento dell’ISCOP deve essere effettuato in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. La prima rata del tributo in parola deve essere versata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno – venendo a scadenza dopo il 30 novembre 2019 – deve essere versata, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.,
Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
Il regime di efficacia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie relativi all’imposta di soggiorno, al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale,nonché al contributo introdotto per il comune di Venezia ricalca quello già vigente, nell’ambito dei tributi provinciali, per l’imposta RC auto. In particolare, tale ultima previsione stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a detti tributi hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, e che il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale. Il comune, pertanto, nello stabilire la data a decorrere dalla quale trovano applicazione le tariffe o le disposizioni regolamentari approvate, deve tener conto del vincolo imposto dalla disposizione in commento, che subordina l’acquisizione di efficacia da parte dell’atto al trascorrere del periodo previsto dalla norma.
Infine, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 15-quater, D. L. n. 201 del 2011 i regolamenti e le deliberazioni tariffarie concernenti l’imposta comunale di soggiorno introdotta, a decorrere dall’anno 2014, dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9. Detta imposta, infatti, ha natura di tributo proprio istituito nell’esercizio della facoltà prevista dallo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige, ragion per cui la stessa non è menzionata dal comma 15-quater tra i prelievi in relazione ai quali la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce condizione di efficacia delle deliberazioni comunali.
Tuttavia, il MEF, in un’ottica collaborativa, procede comunque alla pubblicazione, nell’ambito della sezione del sito internet ministeriale dedicata all’imposta di soggiorno, dei regolamenti e deliberazioni tariffarie in questione che vengano trasmessi mediante inserimento nel Portale.
Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi ai tributi provinciali
Nell’ambito dei tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, l’unica disposizione che prevede la pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet www.finanze.gov.it con efficacia costitutiva è l’art. 17D.Lgs. n. 68 del 2011 in materia di imposta RC auto.
Le variazioni dell’aliquota di tale imposta, in particolare, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della relativa deliberazione sul predetto sito internet.
Per i tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto – vale a dire, a legislazione vigente, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – è comunque dovuta la trasmissione degli atti regolamentari e tariffari al MEF, che, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, ne assicurerà la pubblicità informativa mediante pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.
Il Dipartimento rileva che, la legge non pone a carico delle province alcun termine entro il quale effettuare la trasmissione degli atti in parola; è evidente, tuttavia, che, al fine di non vanificare detta finalità informativa, l’inserimento degli stessi nel Portale deve essere effettuato tempestivamente e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurarne la conoscibilità con un congruo anticipo rispetto alla scadenza degli adempimenti tributari in essi disciplinati.

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