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L’Irap dovuta sugli incentivi tecnici e dell’avvocatura non può essere a carico dell’ente

di Vincenzo Giannotti
 
Mentre non vi è alcun dubbio sul fatto che gli incentivi tecnici e quelli corrisposti alle avvocature interne debbano essere distribuiti ai dipendenti al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell’ente, la giurisprudenza amministrativa (tra le tante Consiglio di Stato, sentenza n. 4970/2017) e parte di quella contabile hanno invece ritenuto che l’Irap dovesse restare a carico solo dell’ente. Di contrario avviso, su questa posta fiscale, è la Cassazione (sentenza n. 21398/2019) secondo la quale non è ammissibile che una parte del costo resti a carico dell’ente locale, con la conseguenza che le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell’incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali. Questa è la corretta interpretazione della normativa, a suo tempo già indicata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 33/2010) secondo la quale, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflettono in sostanza sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione. In altri termini, la percentuale di incentivazione prevista dai regolamenti interni deve prevedere l’iniziale scorporo dell’Irap per essere successivamente distribuita ai dipendenti al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Eventuali disposizioni che prevedono spese ulteriori per gli enti locali, con l’Irap a loro carico, sono da considerare nulle per violazione di norme imperative.

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