29/08/2019 – Gli obblighi di pubblicità gravanti sui dirigenti pubblici: anche gli enti locali sono coinvolti?

Gli obblighi di pubblicità gravanti sui dirigenti pubblici: anche gli enti locali sono coinvolti?

Com’è noto, l’Anac con la deliberazione 586/2019 è’ intervenuta “a fare chiarezza” sugli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni afferenti ai dirigenti pubblici, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019.

L’antefatto è’ noto: i dirigenti dell’Autorità garante della privacy avevano adito il giudice amministrativo per ottenere la disapplicazione di una nota del dirigente generale che, in attuazione della delibera Anac 241/2017, obbligava tutti loro alla pubblicazione sia del reddito che dei dati relativi al patrimonio ( estendendo l’obbligo a coniugi e altri congiunti) sia anche dei compensi percepiti a carico della finanza pubblica, extra la retribuzione erogata dalla P.A. datrice di lavoro. Il TAR del Lazio, facendo leva soprattutto sull’art. 3 della Costituzione e sul valore costituzionale della riservatezza dei dati personali, ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme del dlgs 97/2016 che avevano introdotto tali obblighi in capo ai dirigenti, senza fare alcuna distinzione tra di essi in base alla classificazione per livelli e per funzioni e soprattutto senza ponderare la differenza tra i dirigenti e gli organi politici.

La Corte ha accolto la questione di costituzionalità relativamente al comma 1.bis dell’art. 14 del dlgs 33/2013 e, cioè, limitatamente all’obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi e dei dati patrimoniali, mentre ha dichiarato inammissibile quella relativa all’obbligo di pubblicare i compensi percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica, al di là della retribuzione relativa al rapporto di lavoro.

Tuttavia, la Corte ( rinvio alla lettura del par 6 del Considerato in diritto) ha evidenziato che l’esigenza di maggiore trasparenza rispetto ai dati personali relativi al reddito e al patrimonio è giustificato rispetto a talune categorie di dirigenti, ma ha rinviato al legislatore di individuare sia a quali dirigenti possono applicarsi tali obblighi sia le modalità di pubblicazione, che potranno essere anche diverse da quelle previste dalla norma soggetta allo scrutinio di costituzionalità. 

IN VIA PROVVISORIA, attenzione, la Corte ha ritenuto che la norma dichiarata incostituzionale non lo è con riguardo ai dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del dlgs 165/2001, in relazione alle particolari funzioni propositive, organizzative e di gestione da essi svolte, come meglio elencate dall’art. 16 del dlgs 165/2001.

L’Anac con la richiamata deliberazione ha affermato che la decisione della Corte non limita -nelle more dell’intervento del legislatore- ai soli dirigenti statali di cui all’art. 19 commi 3 e 4 del d.lgs 165/2001 l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di pubblicazione, essendo da intendere il richiamo a quella norma solo come “parametro normativo” per operare in via interpretativa quella graduazione alla luce delle concrete funzioni svolte in ciascuna amministrazione dalle varie tipologie di dirigenti in servizio. E demanda ad un atto organizzativo, integrativo del Roouuss, l’individuazione degli uffici dirigenziali equiparabili per le funzioni svolte a quelli di cui all’art. 19 cit.

A me la ricostruzione di Anac non convince. La lettura piana del dispositivo della sentenza 20/2019 consente di evidenziare che la norma è’ dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede la sua applicazione a tutti i dirigenti pubblici “anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 /2001”. Inoltre al capoverso 14 del par. 6 del considerato in diritto la Consulta scrive che potrà il legislatore estendere tale obbligo ”ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali”. Solo il legislatore, dunque, potrà estendere l’obbligo di pubblicazione dei redditi e dei patrimoni anche a dirigenti di pubbliche amministrazioni non statali. Con buona pace delle argomentazioni dell’Anac.

Che ne pensate? Ve la sentite di sposare questa tesi ed applicarla nei vostri enti, ripristinando solo l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. c) dell’art. 14 e non anche quelli di cui alla lett. f)?

Posto qui, gli stralci della sentenza della Consulta e della delibera Anac e attendo vostre valutazioni.

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