29/07/2019 – Luci e ombre sull’applicazione del whistleblowing nel 2018

Luci e ombre sull’applicazione del whistleblowing nel 2018

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
La L. n. 179 del 2017 ha affidato all’Anac il compito di verificare eventuali misure discriminatorie nei confronti degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (whistleblowing).
In particolare, la Legge ha sostituito l’art. 54-bisD.Lgs. n. 165 del 2001, garantendo al pubblico dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all’Anac, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di non essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all’Anac dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali. L’Autorità ne informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
La Legge poi vieta la rivelazione del segnalante: nell’ambito del procedimento penale, l’identità è coperta dal segreto; nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora l’Anac accertati l’adozione di misure discriminatorie applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora accertati l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora accertati il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
L’impegno dell’Anac nella difesa dei whistleblower ha ricevuto il plauso della Commissione europea. Nel pacchetto di Raccomandazioni per il Consiglio della Ue presentato durante il “semestre europeo”, la Commissione ha espresso parole di apprezzamento per il ruolo svolto dall’Autorità, affermando che “recentemente l’Italia ha compiuto progressi nel miglioramento dell’impianto anticorruzione, anche attraverso una migliore protezione dei whistleblower e un ruolo più forte dell’Anac nella sua attuazione”.
Nell’ambito delle proprie attività, nell’aprile 2016 il Consiglio dell’Anac ha avviato un’attività di valutazione periodica, con cadenza annuale, riferita alle segnalazioni ricevute direttamente dai pubblici dipendenti e a quelle di un campione di 40 soggetti pubblici, al fine di monitorare lo stato di applicazione della disciplina del whistleblowing in Italia, evidenziarne le criticità e comprendere l’efficacia dell’istituto come strumento di prevenzione della corruzione.
Il quarto Rapporto
L’Anac ha presentato la quarta edizione del rapporto sul whistleblowing, segnalando che nel 2018 ha ricevuto 783 segnalazioni (65 al mese), più del doppio rispetto alle 364 del 2017. Nei primi sei mesi del 2019 ne sono giunte 439 (73 al mese): in media oltre due segnalazioni al giorno.
A febbraio 2018 l’Anac ha messo a disposizione sul suo sito una apposita applicazione informatica protetta, attraverso la quale arriva l’82% delle segnalazioni. La parte restante arriva in modalità cartacea. Questa la provenienza: Nord 32,1%, Centro 22,9%, Sud e Isole 41,3%.
In più della metà dei casi il whistleblower è un dipendente pubblico (55,3%), un lavoratore/collaboratore di una impresa fornitrice della pubblica amministrazione (14,2%) o un dipendente di società controllate o partecipate (14%). I dirigenti sono poco più del 5%.
Tra le tipologie di illeciti segnalati i più frequenti si confermano gli appalti illegittimi (22,6%). In calo i casi di corruzione, cattiva amministrazione e abuso di potere (passati dal 24,1% del 2018 al 18,7% del 2019). A seguire, concorsi illegittimi (12,3%), cattiva gestione delle risorse pubbliche o vicende di danno erariale (11,5%) e i conflitti di interessi (9%).
Nel 2018 l’Anac ha inviato 20 segnalazioni alla Procura della Repubblica e 19 alla Corte dei Conti. Nei primi 6 mesi del 2019 gli invii alla Procura sono stati 33 e quelli alla Corte dei Conti sono 29. Tra i casi segnalati: pressioni per la riammissione di un concorrente legittimamente escluso da una gara; utilizzo illegittimo di permessi sindacali; nomina illegittima del comandante del corpo di Polizia Municipale; presunti appalti illegittimi e favoritismi politici; assunzioni senza procedura di selezione e in carenza di requisiti, falsa attestazione della presenza in servizio, presunti concorsi truccati.
L’Anac ha avviato finora 8 procedimenti sanzionatori: 4 sono stati archiviati, gli altri sono in corso per gli accertamenti del caso.
Diverse le buone pratiche attivate a seguito di segnalazione. Nel Comune di Milano è stato sollecitato un monitoraggio sui collaudi di opere pubbliche e sulla rilevazione delle presenze; il Comune di Catania ha introdotto dei controlli per verificare il pagamento delle imposte sulla pubblicità in occasione degli eventi sportivi; nel Comune di Trieste si è instaurato un maggiore clima di fiducia verso il whistleblowing anche grazie a contatti informali fra Responsabile anticorruzione e i segnalanti; nella Regione Basilicata sono state riviste le procedure relative alle pratiche di autorizzazione.
Tra le criticità: atteggiamenti di diffidenza nei confronti dell’istituto; segnalazioni effettuate con l’intento di far apparire come misure ritorsive i procedimenti disciplinari già intrapresi o nell’imminenza di essere avviati; segnalazioni basate su mere supposizioni.

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