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Veneto, del. 301 – Incentivi funzioni tecniche
Pubblicato il 25 ottobre 2019

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione delle norme sugli incentivi per funzioni tecniche.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 301/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 ottobre 2019, hanno ribadito che:
– in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000, la richiesta diretta agli operatori economici di due o più preventivi, senza aver prima effettuato un’indagine di mercato attraverso richieste di manifestazione di interesse, non configura la procedura comparativa che legittima l’Ente alla costituzione del Fondo di cui all’art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
– la coincidenza delle funzioni di RUP e di Direttore dell’esecuzione di norma sussiste soltanto per appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 500.000 euro, in tali casi l’Ente non può accantonare, né distribuire gli incentivi per funzioni tecniche, indipendentemente dal fatto che vi sia un atto formale di nomina del RUP quale direttore dell’esecuzione.
I magistrati contabili hanno ricordato che, in mancanza di una procedura di gara, l’art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016 non prevede l’accantonamento delle risorse per funzioni tecniche e dunque distribuire (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 185/2017).
La Corte dei Conti, richiamando le linee guida Anac ex art. 31 comma 5 del d.lgs. 50/2016, ha ribadito che ai fini dell’applicabilità degli incentivi, soltanto per gli appalti di forniture e servizi superiori a € 500.000 ovvero di particolare complessità (come disciplinata dalle linee guida Anac) deve essere nominato Direttore dell’esecuzione un soggetto autonomo e diverso dal RUP.
Secondo i magistrati contabili, la determinazione dell’importo massimo individua con chiarezza il confine che impone la differenziazione dei due ruoli.
Dal quadro normativo vigente non si evincono, secondo i magistrati contabili veneti, ulteriori fattispecie che legittimino la nomina del direttore dell’esecuzione a favore di un soggetto diverso dal RUP, al fine di evitare un ingiustificato ampliamento dei soggetti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche (si veda Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 18/2016Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 204/2016Corte dei Conti, Sez. Contr.Veneto, del. n. 134/2017; Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 171/2017).
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, la disciplina sugli incentivi  non trova applicazione  nei casi in cui la legge non prevede la nomina disgiunta del direttore dell’esecuzione rispetto a quella del RUP, e nei casi di affidamento diretto di lavoro, servizi e forniture per importiinferiori a € 40.000, laddove la richiesta diretta agli operatori economici di due o più preventivi, non è stata preceduta da indagini di mercato attivate attraverso richieste di manifestazione di interesse.

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